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011G0037

IT - Decreti Legislativi

011G0037

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione. (11G0037) (DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 2011 n. 3)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2011 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attivita', eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13; Visto l' articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sanzioni applicabili 1. Per la grave inosservanza degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento, ((previsti dagli articoli 3 , 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 , relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)) , di seguito denominato:'regolamento', nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro.
2. Per la grave inosservanza degli ((obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento)) , nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. Le sanzioni previste nei commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme ivi indicate o per non aver vigilato, affinche' le stesse fossero osservate da altri.
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2022, N. 139 )) .
5. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

Art. 2

Autorita' competente 1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ((ai sensi dell'articolo 8 del regolamento)) anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica l' articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .

Art. 3

Esposti 1. In caso di violazione del regolamento da parte di un prestatore di servizi di pagamento, si applica l' articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 .
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 39 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE , 2006/48/CE , e che abroga la direttiva 97/5/CE) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O., cosi' recita:
«Art. 39 (Esposti). - 1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui ai Titoli II e IV del presente decreto e della relativa normativa di attuazione, gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorita' giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all' art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .».

Art. 4

Ricorso stragiudiziale 1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento si applica l' articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 .
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 11 , cosi' recita:
«Art. 40 (Ricorso stragiudiziale) - 1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorita' giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.».

Art. 5

Abrogazione 1. Il decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 180 , e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
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