092G0301
092G0301
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate. (DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992 n. 267)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione, previste dall' art. 107, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Sanita' e istituzioni sanitarie 1. L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.
Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico- sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.
Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.".
2. Nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 , i numeri 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 ; la facolta' di organizzare i predetti esami e' estesa alla provincia di Trento;
10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Nota all' art. 1:
- Il D.P.R. n. 474/1975 reca: "Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'". Si trascrive il testo del relativo art. 3, come modificato dall' art. 2 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197 , e dal presente articolo:
"Art. 3. - Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;
2) alla sanita' aerea e di frontiera ivi comprese le misure quarantenarie;
3) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentita la provincia interessata;
4) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;
5) alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;
6) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;
7) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico-sanitari: della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nell'alimentazione degli animali;
8) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;
9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 ; la facolta' di organizzare i predetti esami e' estesa alla provincia di Trento;
10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;
11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme rela- tive alla previdenza e alle assicurazioni sociali;
12) alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell' art. 9, numeri 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , nonche' quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
13) all'organizzazione sanitaria militare;
14) ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente".
Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 197/1980 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanita' approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 ), sopracitato, e' il seguente:
"Art. 5. - Per garantire ai candidati l'esercizio del diritto di sostenere le prove di esame in lingua italiana o in lingua tedesca, nonche' la loro valutazione da parte dei componenti la commissione esaminatrice che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue, possono essere organizzati in provincia di Bolzano esami di idoneita' per personale sanitario disciplinati - in parziale deroga all' art. 3, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 - con legge della provincia di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali e fermi restando i requisiti per l'ammissione dei candidati e le prove di esame fissati nell'ordinamento statale.
La commissione esaminatrice e' composta pariteticamente da elementi di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca. Della commissione fa comunque parte un rappresentante del Ministero della sanita'.
L'idoneita' conseguita in sede nazionale ha validita' anche nel territorio della provincia di Bolzano".
Art. 2
Volontariato 1. Le attivita' di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2024, N. 64 )) .
2-bis. ((Le province autonome riconoscono, valorizzano e promuovono)) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , che operano nell'ambito provinciale, nonche' gli altri enti iscritti nell'elenco di cui al comma 2-quinquies.
2-ter. Ai fini del presente articolo si considerano enti del Terzo settore i soggetti di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto con sede o ambito di operativita' nel territorio ((delle province autonome. Le province autonome promuovono)) l'accesso degli enti del Terzo settore ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e ((riconoscono)) agli stessi le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . ((Le province autonome esercitano)) le funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore ((nel rispettivo territorio)) .
2-quater. ((Le province autonome riconoscono)) il ruolo del centro servizi per il volontariato accreditato nel territorio provinciale ai sensi dell' articolo 61 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e ((possono)) concludere con esso accordi o convenzioni per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), del medesimo decreto.
2-quinquies. ((Le province autonome disciplinano)) , con legge provinciale e nell'ambito delle materie di propria competenza, la tenuta di un elenco delle associazioni e degli altri enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attivita' di interesse generale ai sensi dell' articolo 118, quarto comma, della Costituzione , non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, promuovendo per gli stessi l'accessibilita' ai vantaggi economici provinciali ovvero comunali di qualunque genere previsti e riconoscendo anche le agevolazioni tributarie previste ai sensi degli articoli 73 e 80 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 . Gli statuti delle associazioni e degli altri enti iscritti nell'elenco garantiscono il rispetto dei principi di democraticita', di pari opportunita' ed eguaglianza di tutti gli associati nonche' di elettivita' delle cariche sociali.
2-sexies. All'elenco di cui al comma 2-quinquies sono altresi' iscritti di diritto gli enti ((...)) iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , con sede o ambito di operativita' nel territorio ((delle province autonome)) .
2-septies. ((Le province autonome promuovono e valorizzano)) i rapporti e le forme di partenariato tra gli enti del sistema territoriale provinciale integrato e gli enti di cui al comma 2-bis, anche disciplinando le modalita' di attuazione della co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore di cui all' articolo 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 . Al fine di aumentare il coinvolgimento della comunita', gli enti del Terzo settore possono avvalersi, secondo modalita' disciplinate ((dalle province autonome)) , del contributo degli enti di cui al comma 2-quinquies, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attivita' strumentali o complementari rispetto alle attivita' di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.
Art. 3
Formazione professionale 1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie.".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 689/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige concernente addestramento e formazione professionale), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 5. - Gli attestati di qualifica rilasciati nelle province di Trento e Bolzano, al termine di corsi di addestramento o formazione professionale da esse autorizzati, hanno la stessa validita' degli attestati rilasciati a norma della legislazione statale.
I presupposti per il rilascio degli attestati di qualifica saranno stabiliti con legge provinciale in relazione alla potesta' legislativa riconosciuta alle prov- ince ai sensi dell'art. 9, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie".
Art. 4
Bacini di rilievo nazionale 1. Nell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attivita' inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalita' di coordinamento.
In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all' art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183 , il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.". Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 381/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 5. - In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all' art. 8, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento. Resta ferma la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. Le eventuali variazioni rela- tive alle acque pubbliche appartenenti al demanio statale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 , sono disposte su richiesta dei competenti organi dello Stato. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per i fini di cui all'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , nel Bollettino ufficiale della regione.
I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attivita' inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalita' di coordinamento.
In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.
Nelle determinazioni dei componenti di cui all' art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183 , il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione".
- Il testo dell' art. 12, comma 4, lettera c), della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente:
"4. Il comitato istituzionale:
a)-b) (omissis);
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a piu' regioni".
Art. 5
Caccia 1. Nell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 279/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 1. - Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei 'masi chiusi' e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale".
Art. 6
Giudice di pace 1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella regione Trentino-Alto Adige, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente della giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.
2. Il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace e' inquadrato con legge regionale nei ruoli del personale della regione, salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace o dal coordinatore di cui all' art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 . La legge regionale assicura anche l'osservanza dei principi di cui ai commi 4 e 6 e disciplina le modalita' di immissione in ruolo con priorita' del personale assegnato agli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989. La regione provvede altresi' alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.
3. L'istituzione di sedi distaccate dell'ufficio del giudice di pace e' disposta dal Ministro di grazia e giustizia, d'intesa con la provincia autonoma. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal presidente del tribunale ordinario e dalla giunta provinciale.
4. L'art. 89 dello statuto e le relative disposizioni di attuazione si applicano anche per i magistrati onorari di cui al comma 1. Con successivo decreto legislativo da emanare prima dell'insediamento dei predetti uffici saranno determinate le relative piante organiche provinciali.
5. Nella provincia di Bolzano le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sono esercitate a bienni alterni da un giudice di lingua italiana e da un giudice di lingua tedesca, osservandosi il criterio indicato nell' art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 . Le funzioni di coordinatore sono esercitate per un biennio da un giudice di lingua ladina quando egli risulta il piu' anziano in applicazione del predetto criterio.
6. La conoscenza, accertata nei modi di legge, della lingua italiana e della lingua tedesca e' richiesta, nella provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e per la nomina o il trasferimento degli addetti alle relative cancellerie e degli ausiliari.
7. L' art. 40 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , non si applica nella regione Trentino-Alto Adige. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, e' abrogato.
8. I posti di organico del personale amministrativo di cui al comma 2 sono stabiliti previa intesa della regione con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; gli stessi sono portati in diminuizione dei posti di organico di cui all' art. 12, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374 .
9. Le spese sostenute dalla regione in conseguenza di quanto disposto dal comma 2 sono rimborsate dallo Stato entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.
Note all'art. 6:
- Si trascrive, nell'ordine, il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 , dell' art. 15 e dell' art. 40 della legge n. 374/1991 , istitutiva del giudice di pace:
"Art. 12, commi 2 e 3. - 2. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unita' di cui:
a) 12 della I qualifica dirigenziale;
b) 84 della IX qualifica funzionale;
c) 840 dell'VIII qualifica funzionale;
d) 1.495 della VI qualifica funzionale;
e) 802 della V qualifica funzionale;
f) 1.604 della IV qualifica funzionale;
g) 1.222 della III qualifica funzionale.
3. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unita' di cui:
a) 240 della VII qualifica funzionale;
b) 480 della VI qualifica funzionale;
c) 640 della V qualifica funzionale".
"Art. 15 (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace) - 1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati piu' giudici, il piu' anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il piu' anziano, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parita' di date, il piu' anziano di eta', svolge compiti di coordinamento.
2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio".
"Art. 40 (Norme per le regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta). - 1. Alla nomina, alla decadenza e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle regioni Trentino- Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.
2. I presidenti delle giunte regionali di cui al comma 1 rilasciano l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sara' inquadrato in ruoli locali secondo le modalita' che saranno stabilite con legge della regione; i presidenti delle medesime giunte regionali provvedono anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.
3. Le spese che le regioni incontrano in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengono rimborsate dallo Stato agli enti stessi.
4. Per quanto non specificamente previsto dal presente articolo, si provvede con le norme di coordinamento e di attuazione ai sensi dell'art. 42, sentiti gli enti interessati".
- L'art. 89 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'.Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
- Il testo dell' art. 28 del D.P.R. n. 49/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali) era il seguente:
"Art. 28. - Nel procedere alla nomina dei giudici conciliatori e vice conciliatori ai sensi dell'art. 94 dello statuto, il presidente della giunta regionale sentira' anche la giunta provinciale competente.
E' consentita la nomina di un unico conciliatore e vice conciliatore per gli uffici di conciliazione.
Per i provvedimenti di decadenza, revoca e dispensa dei conciliatori e vice conciliatori, il presidente della giunta regionale sentira' anche il parere della giunta provinciale competente.
I provvedimenti di revoca e di dispensa sono emessi pre- via istruttoria e contestazione degli addebiti.
I conciliatori e i vice conciliatori prestano giuramento davanti al pretore del rispettivo mandamento con la formula prevista dall'ordinamento giudiziario.
Il presidente della giunta regionale comunica al Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ogni triennio, l'elenco completo dei giudici conciliatori e vice conciliatori in servizio e, all'inizio di ogni anno, l'elenco delle variazioni relative".
Art. 7
Uso della lingua nei processi 1. Nel comma 4 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella italiana.".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 32 del D.P.R. n. 574/1988 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 32. - 1. I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle localita' ladine della stessa provinca, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette localita', con gli uffici della provincia che svolgano funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori dalle suddette localita', nonche' con l'intendenza scolastica ladina.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.
3. Gli atti pubblici emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino.
4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di linqua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella italiana".
5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle localita' ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.
6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano il cittadino di lingua ladina puo' usare la lingua italiana o quella tedesca".
Art. 8
Sanzioni amministrative 1. Le entrate provenienti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni di norme emanate in materia di competenza della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano affluiscono, per quanto non devolute ai verificatori, ai bilanci della regione e delle province stesse o degli enti locali titolari della corrispondente funzione amministrativa.
Art. 9
Organizzazione turistica locale 1. Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278 , e' sostituito dal seguente:
"In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi.".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 278/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di turismo ed industrie alberghiere), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2. - Sono inoltre esercitate dalle province le funzioni amministrative degli organi dello Stato e della regione in ordine agli altri enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti nelle materie di cui al precedente art. 1.
In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nel precedente comma, la legge stessa provvede in ordine al personale e ai beni degli enti soppressi".
Art. 10
Ente autonomo Fiera di Bolzano 1. Nel terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo del riscatto e' quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 6. - Le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'art. 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici.
Restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni gia' riconosciute, le esposizioni universali, nonche' la formazione e la tenuta del calendario ufficiale delle fiere sentite le province.
La provincia di Bolzano succede, previo riscatto, allo Stato nella partecipazione al capitale dell'ente autonomo 'Fiera di Bolzano', autorizzata con legge 15 maggio 1954, n. 269 ; a tale scopo tra Stato e provincia verranno stabilite entro sei mesi le necessarie conseguenti intese.
Il prezzo del riscatto e' quello determinato dall'atto pubblico-amministrativo stipulato in argomento il 16 ottobre 1989".
Art. 11
Ricezione di radiodiffusione 1. Nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.".
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 691/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali - biblioteche, accademie, istituti, musei - aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10. - In attuazione dell' art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione.
La provincia, per il trasporto dei programmi, puo' utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma e' sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.
La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell' art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo".
- Gli articoli 2 e 102 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , sono cosi' formulati:
"Art. 2. - Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali".
"Art. 102. - Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina".
Art. 12
Soccorso alpino 1. Il soccorso alpino dello Alpenverein Su'dtirol e' equiparato a quello del Club alpino italiano.
Art. 13
Valori catastali 1. Nel primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparita' di trattamento.".
Nota all'art. 13:
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 569/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige in materia di coordinamento fra catasto e libri fondiari e delega alla regione delle funzioni amministrative in materia di catasto), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 1. - Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige, sono esercitate, per delega dello Stato, dalla regione. Nella determinazione dei valori catastali saranno adottati coerenti criteri di valutazione per il territorio regionale evitando disparita' di trattamento.
Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' alle direttive ema- nate dal Ministero delle finanze.
In caso di difformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Art. 14
Equipollenza dei titoli di studio 1. Il titolo di studio conseguito all'estero e dichiarato equipollente a titolo di studio conseguito in Italia ha la stessa rilevanza di quest'ultimo anche ai fini della iscrizione nel relativo albo professionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 24, con esclusione dell'art. 6, ai sensi della delibera n. 27/92 della sezione di controllo in data 21 aprile 1992. Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 26, con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 83/SR/E del 22 aprile 1992.