Monitoring Gesetzessammlung

099G0373

IT - Decreti Legislativi

099G0373

Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999 n. 296)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 10-9-1999 L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 06/09/1999, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g); Visto l' articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191 ; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 . Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo;

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 11

Personale 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 )) .
4. Il personale di ricerca e' inquadrato nel ruolo tecnico corrispondente di cui al comma 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del medesimo personale resta disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 . Il reclutamento degli astronomi straordinari, degli astronomi associati e dei ricercatori astronomi avviene secondo le procedure previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1998, n. 390 , con le seguenti integrazioni e modificazioni:
a) i bandi sono indetti dal direttore amministrativo dell'Istituto, previa delibera del consiglio direttivo;
b) della commissione incaricata della valutazione comparativa fa parte, oltre ai membri eletti, un componente designato dal consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo straordinario e fra gli astronomi ordinari ed associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo associato e di ricercatore astronomo. L'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle commissioni e' attribuito, per le rispettive categorie, agli astronomi straordinari e ordinari, agli astronomi associati e ai ricercatori astronomi, in servizio presso l'Istituto, nonche' ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari del settore scientificodisciplinare di astronomia e astrofisica;
c) la regolarita' formale degli atti della commissione e' accertata con atto del presidente dell'Istituto;
d) le attribuzioni del consiglio di facolta' previste dalla legge n. 210 del 1998 sono svolte dal consiglio direttivo;
e) gli idonei delle valutazioni comparative bandite dall'Istituto possono essere nominati in ruolo per chiamata da universita' e l'Istituto puo' nominare in ruolo per chiamata candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientificodisciplinare, secondo le modalita' previste dalla legge n. 210 del 1998 ;
f) assimilazione ad altro concorso di universita' per il settore di astronomia e astrofisica ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i) , l) , m), dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 )) .

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 ))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 138 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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