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099G0541

IT - Decreti Legislativi

099G0541

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti. (DECRETO LEGISLATIVO 02 dicembre 1999 n. 464)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 1-1-2000 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288 , recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 ; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 , recante istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633 ; Visto, in particolare, l' articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 288 , introdotto con l' articolo 23, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 , il quale prevede la possibilita' di emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla medesima legge n. 288, disposizioni integrative e correttive; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e per i beni e le attivita' culturali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Determinazione degli imponibili forfetari medi applicabili agli
apparecchi da divertimento e intrattenimento 1. Fino al 31 dicembre 2000, agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall' articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , inserito dall' articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 , non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari, continuano ad applicarsi gli imponibili forfetari medi annuali stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60 , vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 3 agosto 1998, n. 288 , recante: "Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 ", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1998, n. 192.
- Per opportuna conoscenza si ricorda che la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , recante: "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1951, n. 297, e' stata abrogata dall' art. 9 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 .
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 , recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288 , nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633 , relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1999, n. 59.
- Per opportuna conoscenza si ricorda che i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , recante: "Imposta sugli spettacoli" e n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292 - supplemento ordinario n. 2.
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 2-bis,
della legge 3 agosto 1998, n. 288 , sopra citata:
"2-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive".
- Per opportuna conoscenza si ricorda che la legge 13 maggio 1999, n. 133 , recante: "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113 - supplemento ordinario.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 , gia' citato in nota alle premesse, che inserisce, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l' art. 14-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , anch'esso gia' citato in nota alle premesse.
"Art. 9 (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , dopo l'art. 14 e' inserito il seguente:
''Art. 14-bis (Apparecchi da e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta e' assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.
2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e' stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi''".

Art. 2

Disposizioni di coordinamento normativo 1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "h-ter", sono sostituite dalle seguenti: "h-quater";
b) nell'articolo 21, comma 2, le parole: "dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 ", sono sostituite dalle seguenti: "dall' articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 ".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 , sopra citato, cosi' come modificati dal presente decreto.
"Art. 20 (Credito di imposta per esercenti sale cinematografiche). - 1. Agli esercenti sale cinematografiche e' riconosciuto un credito degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere compensato ai sensi dell' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto coni Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonche' le modalita' dei controlli.
3. All' art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , dopo la lettera h -bis) e' aggiunta, in fine, la seguente:
''(hquater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche''".
"Art. 21 (Norma di copertura a norma dell'art. 1 comma 1, lettera o), della legge di delega). -1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell' art. 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555 , e' determinata nella misura del 23 per cento.
2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista dall' art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , e' fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.
3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 , e' abrogato".

Art. 3

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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