048U0413
048U0413
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a scontare le annualita' di sovvenzione governativa assegnate per la costruzione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento. (DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948 n. 413)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto L' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ,; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a scontare in tutto od in parte, le annualita' libere e cedibili della sovvenzione governativa chilometrica cinquantennale che, ai termini dell'art. 4 della convenzione aggiuntiva 18 dicembre 1947, approvata con decreto interministeriale 15 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, al registro n. 6, foglio n. 240, saranno liquidate alla Societa' anonima strade ferrate secondarie meridionali, con sede in Napoli, per la costruzione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento.
Lo sconto delle predette annualita' verra' effettuato al saggio vigente, al momento dell'operazione, per i prestiti della Cassa depositi e prestiti.
Art. 2
Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' determinata la misura delle annualita', o di parti di esse, che risulteranno liquide e cedibili e che potranno, quindi, essere scontate dalla Cassa depositi e prestiti.
Con il decreto stesso, il Ministero dei trasporti assumera' impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualita' o parti di esse che, come sopra determinate, formeranno oggetto dell'operazione di sconto.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 14 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 54. - FRASCA