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099G0520

IT - Decreti Legislativi

099G0520

Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in societa' per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1999 n. 442)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 15-12-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14; Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241 , recante proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , in relazione all'adozione del parere parlamentare; Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2677 , istitutivo dell'ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare"; Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215 , recante lo statuto dell'ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare"; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314 , concernente la trasformazione dell'ente autonomo "Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare" in ente autonomo "Mostra d'oltremare del lavoro italiano nel mondo"; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999; Acquisito il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per i beni e le attivita' culturali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare
e del lavoro italiano nel Mondo" in societa' per azioni 1. L'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" con sede in Napoli, istituito con decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314 , di seguito denominato E.A.M.O., e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di Mostra d'oltremare S.p.a., con le modalita' previste dal presente decreto ed entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Detto termine puo' essere prorogato di sei mesi con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' nominata una commissione, di non piu' di cinque componenti, con il compito di effettuare la ricognizione del patrimonio dell'E.A.M.O., nonche' la classificazione dei relativi cespiti, secondo le rispettive destinazioni. La commissione, con riferimento a specifiche operazioni comportanti la necessita' di conoscenze tecniche specialistiche non adeguatamente presenti nella commissione stessa, puo' avvalersi di periti. La commissione conclude i lavori nel termine fissato dal decreto di nomina.
3. Dalla data di nomina della commissione e fino alla costituzione della societa', l'E.A.M.O. e' amministrato da un commissario, nella persona del presidente in carica. Il commissario svolge attivita' di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusa la vendita di beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'E.A.M.O.
4. La commissione di cui al comma 2 effettua la stima del patrimonio dell'E.A.M.O. La relazione di stima della commissione e' approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Con il decreto di cui al comma 4, se non ricorre l'ipotesi di cui al comma 6, e' disposta la convocazione dell'assemblea sociale, che approva lo statuto e nomina i componenti degli organi sociali.
L'E.A.M.O. e' trasformato in societa' per azioni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di detto decreto; tale pubblicazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di societa'.
6. Qualora le risultanze delle operazioni di ricognizione di cui al presente articolo facciano emergere una situazione patrimoniale tale da non consentire la trasformazione dell'E.A.M.O. in societa', l'ente stesso e' posto in liquidazione con il decreto che approva la relazione di stima di cui al comma 4. Alle operazioni di liquidazione dell'ente medesimo si provvede ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , nel termine di dodici mesi dalla data di conclusione dei lavori da parte della commissione.
7. La societa' Mostra d'oltremare S.p.a. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'E.A.M.O. era titolare. Gli oneri derivanti dagli adempimenti di cui al presente articolo, finalizzati alla trasformazione dell'E.A.M.O. sono posti a carico della predetta societa' medesima. Qualora la trasformazione non sia effettuata, detti oneri gravano sulla liquidazione dell'E.A.M.O.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione , ai criteri direttivi di cui all' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all' art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all' art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnicoscientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all' art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all' articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell' articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ",da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso".
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo per l'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvalersi se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, fra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il titolo della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 supplemento ordinario) e' il seguente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera b), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 , si veda in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della suddetta legge n. 59/1997 :
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall' art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall' art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della suddetta legge n. 59/1997 :
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni da nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo 6 maggio 1948, n 1314 , si veda nelle premesse del decreto.
- Il titolo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325), e' il seguente: "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale".

Art. 2

Capitale sociale 1. Il capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. e' costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo l definisce il valore nominale di ciascuna azione.
2. Le partecipazioni azionarie relative al capitale della Mostra d'oltremare S.p.a. sono attribuite, all'atto della costituzione della societa', agli enti fondatori dell'Ente autonomo mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare in misura proporzionale alle quote, agli stessi enti spettanti, del patrimonio dell'E.A.M.O., secondo le stime della commissione di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 1. Delle partecipazioni complessivamente spettanti allo Stato e al comune di Napoli e' attribuita al comune stesso una quota corrispondente al valore delle aree rientranti nell'attuale perimetro della Mostra, degli immobili su di esse esistenti e delle relative pertinenze, fino a concorrenza delle partecipazioni stesse. Le partecipazioni azionarie relative alla eventuale quota residua del capitale sono attribuite allo Stato. L'esercizio dei diritti dell'azionista, relativi alle partecipazioni azionarie di proprieta' dello Stato, e' delegato al comune di Napoli, eccetto che per le deliberazioni societarie che incidono sulla piena disponibilita' delle azioni da parte dello Stato stesso, ovvero che riguardano atti di alienazione delle aree e dei beni non rientranti nell'attuale perimetro della Mostra. Queste ultime deliberazioni sono assunte: con il voto favorevole del rappresentante dello Stato. Allo Stato, nella qualita' di titolare delle predette partecipazioni, rimane altresi' attribuita la facolta' di esercitare, nei casi previsti dalla legge, l'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

Art. 3

Oggetto sociale 1. La Mostra d'oltremare S.p.a. ha il compito di gestire e valorizzare il patrimonio gia' dell'E.A.M.O., nonche' di organizzare attivita' fieristiche e promuovere manifestazioni culturali, turistiche, sportive, anche al fine dello sviluppo economico e della valorizzazione turistica della citta' di Napoli.
2. La Mostra d'oltremare S.p.a. puo', tra l'altro, dare in gestione o locazione a terzi parte del suo patrimonio immobiliare; puo' costituire o partecipare a societa' che abbiano come scopo l'organizzazione di fiere, congressi, eventi, anche al di fuori degli spazi di proprieta' della societa', nonche' attivita' di valorizzazione degli immobili facenti parte del patrimonio; puo' costituire o partecipare a societa' aventi per scopo sociale la valorizzazione dell'area flegrea.

Art. 4

Personale 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla societa' Mostra d'oltremare S.p.a. e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
2. Al personale dell'E.A.M.O., previa la predisposizione di un piano di utilizzo del personale a norma dell' articolo 12, comma 1, lettera s) , e dell' articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si applicano le disposizioni degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 19 93, n. 29, e successive modificazioni.
3. Dalla data di trasformazione di cui all'articolo l ed in relazione al periodo successivo a detta data, al personale dell'E.A.M.O. compete il trattamento di fine rapporto di cui all' articolo 2120 del codice civile , indipendentemente dal regime applicabile al rapporto di lavoro precedente.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per il cui titolo vedi in note al titolo), e' il seguente:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)-r) (omissis);
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell' art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, prevedendo anche le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall' art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio".
- Per il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 vedi nelle note alle premesse.
- I testi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 - supplemento ordinario) recante: "Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " sono i seguenti:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi l e 2".
"Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attivita'). - 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l' art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da l a 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ".
- L' art. 2120 del codice civile recita:
"Art. 2120 (Indennita' di anzianita'). - In caso dl cessazione del contratto a tempo indeterminato, e' dovuta al prestatore di lavoro una indennita' proporzionale agli anni di servizio.
L'ammontare dell'indennita' e' determinato dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita', in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene il prestatore di lavoro.
Sono salve le norme corporative che stabiliscono forme equivalenti di previdenza".

Art. 5

Cose di interesse artistico e storico 1. Ai beni di cui agli articoli 1, 2, e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , appartenenti alla Mostra d'oltremare S.p.a. si applicano, nei quattro anni successivi alla costituzione della societa' stessa, le disposizioni previste per le cose appartenenti a privati che abbiano formato oggetto di notifica.
2. Entro dodici mesi dalla costituzione della Mostra d'oltremare S.p.a., gli amministratori presentano l'elenco delle cose di cui all'articolo l della legge 1 giugno 1939, n. 1089 . La comunicazione dell'elenco, per le cose ivi comprese, tiene luogo della notifica prevista dall'articolo 3 della medesima legge. Si applicano le disposizioni di cui allo stesso articolo 3.
3. Entro due anni dalla ricezione dell'elenco, il Ministero per i beni e le attivita' culturali comunica alla societa' le cose indicate che non rivestono interesse particolarmente importante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all'art. 5:
- I testi degli articoli 1 , 2 , 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1939, n. 184), recante: "Tutela delle cose di interesse artistico e storico", sono i seguenti:
"Art. 1. - Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
a) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarita' e di pregio.
Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni".
"Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo".
"Art. 3. - Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse particolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.
Chiunque abbia interesse puo' prendere visione".
"Art. 5. Il Ministro per l'edurazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale".
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