048U0017
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Anticipazione da parte dello Stato delle maggiori spese a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza dei miglioramenti economici a favore del personale in servizio ed in quiescenza. (DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948 n. 17)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportare dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione 23 dicembre 1947:
Art. 1
Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Province, di cui al quinto comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778 , e successive modificazioni, ed al terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1917, n. 833 , e' elevato da quattro a sette dodicesimi.
Nei commi suddetti, alle parole: "previa anticipazione del Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze e del tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".
Art. 2
A favore dei Comuni e delle Province puo' essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore a tre dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 .
Il ricupero degli anticipi di cui al precedente comma, verra' effettuato con le modalita' che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall' art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 773 .
Art. 3
Il Ministro per l'interno puo' concedere alle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1948, anticipazioni per il pagamento delle competenze al dipendente personale, da ricuperare con le modalita' di cui al precedente art. 2.
Per le anticipazioni, di cui al precedente comma, e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1947-48 della somma di lire cinque miliardi.
Art. 4
Per le aperture di credito inerenti al pagamento degli anticipi consentiti dall' art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 775 , dall' art. 18 del decreto legislativo, del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 , e dal presente decreto, e' autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall' art. 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Art. 5
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 16. - FRASCA