Monitoring Gesetzessammlung

097G0202

IT - Decreti Legislativi

097G0202

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals). (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997 n. 166)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 3-7-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335 ; Visto l' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Contributi 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti - di seguito denominato Fondo - e' stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico dei lavoratori e' stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria.
2. Dal 1 gennaio 1998, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo e' incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote contributive dovute per il personale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente l'importo del massimale annuo di retribuzione pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell' articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , diviso per 312. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile e inferiore all'importo di cui al comma 5, diviso per 312, si applica un contributo di solidarieta' ((nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore)) .
4. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 9, e per coloro che esercitano il diritto di opzione di cui all' articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 , e inferiore all'importo di cui al comma 5 si applica un contributo di solidarieta', aggiuntivo rispetto a quanto previsto nell' articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579 , da versare al Fondo ((nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a carico del lavoratore)) .
5. Il contributo di solidarieta' di cui al comma 4 non si applica sulle quote di retribuzione annua eccedenti l'importo di lire un miliardo rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori iscritti al Fondo, ad esclusione di coloro di cui all'articolo 2, comma 9, che possano far valere almeno 4.160 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, e' accreditato di ufficio, per ogni anno in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi il 50 per cento del massimale di retribuzione imponibile di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 , un numero di contributi giornalieri pari a 260. Tale accreditamento e' consentito per un numero di giornate non superiore a 1040 e fino a concorrenza di 5.200 contributi giornalieri complessivi.

Art. 2

Regime pensionistico degli iscritti al Fondo pensioni
per gli sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS 1. Per i lavoratori iscritti al Fondo il requisito dell'annualita' di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri.
2. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente.
3. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' assicurativa e contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base al criterio del pro - quota di cui all' articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
4. Per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianita' contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori di cui ai commi 2 e 3 il numero di retribuzioni giornaliere valido ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile e' incrementato secondo lo schema della tabella allegata al presente decreto.
5. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione giornaliera pensionabile di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , e' costituita dalla media delle retribuzioni giornaliere piu' elevate assoggettate a contribuzione.
6. La retribuzione giornaliera pensionabile di cui ai commi 4 e 5 e' indicizzata secondo il disposto dell' articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , se riferite a periodi anteriori al 1 gennaio 1993, ed ai sensi dell' articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , se riferite a periodi successivi alla predetta data.
7. Il settimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1971, n. 1420 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla retribuzione giornaliera di riferimento di cui all'articolo 1, comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT".
8. Per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all' articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
9. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".
Note all' art. 2
- Il comma 12 dell' art. 1 della legge n. 335/95 , cosi' recita:
"12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo".
- L' art. 12 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), come modificato dal comma 7 del presente articolo, risulta essere il seguente.
"Art. 12. - L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima".
La retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere piu' elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.
Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.
Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile e' costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della vita, di cui al precente terzo comma, e' indicato nell'allegata tabella A.
Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti inpossesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella B, effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.
Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori alla retribuzione giornaliera di riferimento di cui all'art. 1, comma 4. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famigiie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , che possano valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultimo numero, anche le contribuzioni derivanti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.
Ad ogni contributo giornaliero accreditato di ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.
Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo della 26 classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo, dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.
L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non puo' essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicuazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti sempreche' siano dovuti, ne' superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianita' contributiva.
Alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369 .
Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo e' ridotta all'1,85 per cento".
- Il comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell' articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e' il seguente:
"4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili".
- Il settimo comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971 , ora sostituito dal presente decreto, cosi' recitava:
"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , aumentata del 5 per cento".
- Per il testo del comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 , si veda in nota all'art. 1.

Art. 3

Modalita' di calcolo e requisiti d'accesso delle prestazioni pensionistiche 1. Per i lavoratori gia' iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue:
a) all'eta' di 53 anni per gli uomini;
b) all'eta' di 49 anni per le donne. Tale requisito e' fissato a 50 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1° gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. I lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione all'ENPALS e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria. La predetta contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo.
3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quota di pensione relativa alle anzianita' maturate successivamente al 31 dicembre 1992, l'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento e' applicata sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312. Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall' articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 .
4. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall' articolo 1, commi 6 , 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
5. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 9 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995 .
6. I criteri di calcolo di cui ai commi 4 e 5 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995 .
7. Ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 9, si applica l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995 .
8. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, stante la specificita' dell'attivita' lavorativa svolta, e' consentito aggiungere alla propria eta' anagrafica, ((ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico)) , un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche, fino ad un massimo di cinque anni, applicando i coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 .
9. L'onere derivante dall'applicazione del comma 8 e' coperto dalle entrate derivanti dall'applicazione del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

Art. 4

Prosecuzione volontaria 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni che regolano la disciplina della prosecuzione volontaria presso l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono estese all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.
2. L'importo del contributo volontario minimo e' determinato in corrispondenza delle retribuzioni medie giornaliere delle singole classi di retribuzioni da individuarsi con apposite tabelle adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le classi di retribuzioni di cui al comma 2 saranno aggiornate periodicamente in base ai medesimi criteri in vigore nell''assicurazione generale obbligatoria.
4. Gli importi di cui al comma 2 sono adeguati in corrispondenza delle variazioni delle aliquote contributive di base vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS.
5. La tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e' abrogata.
Nota all'art. 4:
- La tabella F allegata al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) ora abrogata, era nel seguente testo:
"CONTRIBUTI BASE PER L'ASSICURAZIONE DI INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI DOVUTI PER OGNI GIORNATA DI LAVORO A FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Classi di contribuzione Retribuzione Importo contributi giornaliera
__ __ __
1 Fino a L. 1.067 1,35
2 Da L. 1.068 " " 1.667 1,65
3 " 1.668 " " 2.100 2,15
4 " 2.101 " " 2.517 2,50
5 " 2.518 " " 2.933 3,00
6 " 2.934 " " 3.500 3,50
7 " 3.501 " " 4.100 4,15
8 " 4.101 " " 4.717 4,85
9 " 4.718 " " 5.317 5,50
10 " 5.318 " " 5.917 6,15
11 " 5.918 " " 6.617 6,85
12 " 6.618 " " 7.350 7,50
13 " 7.351 " " 8.050 8,50
14 " 8.051 " " 8.750 9,15
15 " 8.751 " " 9.450 10,00
16 " 9.451 " " 10.150 10,85
17 " 10.151 " " 10.850 11,50
18 " 10.851 " " 11.550 12,35
19 " 11.551 " " 12.333 13,00
20 " 12.334 " " 13.200 14,00
21 " 13.201 " " 14.167 15,00
22 " 14.168 " " 15.217 16,15
23 " 15.218 " " 16.267 17,30
24 " 16.268 " " 17.483 18,50
25 " 17.484 " " 18.883 20,00
26 " 18.884 " " 20.300 21,50
27 " 20.301 " " 21.683 23,00
28 " 21.684 " " 23.083 24,65
29 " 23.084 " " 24.483 26.30
30 " 24.484 " " 26.033 28,00
31 " 26.034 " " 27.583 29,65
32 " 27.584 " " 29.133 31,35
33 " 29.134 " " 30.700 33,00
34 " 30.701 " " 32.250 34,65
35 " 32.251 " " 33.800 36,35
36 " 33.801 " " 35.350 38,00
37 " 35.351 " " 36.917 39,65
38 " 36.918 " " 38.467 41,50
39 " 38.468 " " 40.017 43,35
40 " 40.018 " " 45.000 46,75
41 " 45.001 " " 50.000 52,25
42 " 50.001 " " 75.000 68,75
43 " 75.001 " " 100.000 96,25
44 " 100.001 " " 125.000 123,75
45 " 125.001 " " 150.000 151,25
46 " 150.001 " " 175.000 178,75
47 " 175.001 " " 200.000 206,25
48 " 200.001 " " 250.000 247,50
49 " 250.001 " " 300.000 302,50
50 Oltre L. 300.000 337,50".

Art. 5

Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Con- siglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della pro- grammazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick

Tabella

Tabella
(v. art. 2, comma 4)
===============================================================
Anni Numero giornate
1 gennaio 1997 1.492
1 gennaio 1998 1.680
1 gennaio 2000 1.900
1 gennaio 2002 2.080
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