048U0445
048U0445
Temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato. (DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 1948 n. 445)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico
La proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza, dovuto sul carbon fossile e sul carbone coke (voci della tariffa doganale 564 et 564-bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, accordata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 novembre 1947, n. 1590 , e' ulteriormente consentita dal 1 febbraio 1948 fino al 30 giugno 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - DEL VECCHIO - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 44. - FRASCA