094G0402
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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta. (DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1994 n. 320)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ; Visto l' art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 ; Vista la proposta della commissione paritetica; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 6 aprile 1994; Visto l' art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
Art. 1
Modifiche alle norme di attuazione 1. Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304 , nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861 , nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142 , nella legge 16 maggio 1978, n. 196 , nel decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 , nei decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430, n. 431, n. 432, n. 433, n. 434 , nel decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 , le norme di trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 , nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365 , e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 , nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690, e con l'art. 8, comma 4 , della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , aggiunge il seguente art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 :
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso".
- L' art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' il seguente: "7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato".
Note all' art. 1:
- La legge n. 304/1975 reca norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta.
- Il D.P.R. n. 861/1975 disciplina gli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche nella regione.
- Il D.P.R. n. 1142/1985 prevede il trasferimento di funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.
- La legge n. 196/1978 contiene il trasferimento e la delega di funzioni alla regione nonche' norme sul controllo degli atti amministrativi.
- Il D.P.R. n. 182/1982 estende alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del D.P.R. n. 616/1977 e la normativa concernente gli enti soppressi.
- Il D.Lgs. n. 430/1989 contiene norme di attuazione dello statuto regionale in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.
- Il D.Lgs. n. 431/1989 contiene norme di attuazione in materia di finanze regionali e comunali.
- Il D.Lgs. n. 432/1989 contiene norme di attuazione in materia di polizia locale, urbana e rurale.
- Il D.Lgs. n. 433/1989 contiene norme di attuazione in materia di istruzione tecnico-professionale.
- Il D.Lgs. n. 434/1989 contiene norme di attuazione in materia di coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali.
- Il D.Lgs. n. 282/1992 contiene norme per l'armonizzazione delle disposizioni dalle legge 8 giugno 1990, n. 142 (Nuovo ordinamento delle autonomie locali) con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta.
- Il D.Lgs.Lgt. n. 545/1945 contiene l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.
- Il D.L.C.P.S. n. 365/1946 contiene l'ordinamento delle scuole e del personale insegnante della Valle nonche' l'istituzione nella regione di una sovraintendenza agli studi.
- Il D.L.C.P.S. n. 532/1946 dispone la devoluzione alla Valle d'Aosta dei servizi esercitati dallo Stato nelle materie di competenza regionale.
- L'art. 50, comma 3, dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta e' il seguente:
"Art. 50. - Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al consiglio della Valle.
Entro due anni dall'elezione del consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della regione.
Le disposizioni concernenti le materie indicate nell' art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo".
- La legge n. 690/1981 dispone la revisione dell'ordinamento finanziario della regione.
- Il testo del quarto comma dell'art. 8 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica) e' il seguente: "4. In relazione all'attuazione della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991 , concernente il completamento del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e' corrisposta a partire dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una assegnazione statale d'importo pari al gettito attribuito per l'anno 1991 ai sensi dell' art. 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 , a titolo di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362 . Conseguentemente cessa, a partire dall'anno 1993, l'attribuzione della quota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, prevista dal predetto art. 3, primo comma, lettera a), della legge 26 novembre 1981, n. 690 , limitatamente alle merci provenienti dai Paesi della Comunita' economica europea".
- Il testo dell'art. 48-bis dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, introdotto dall' art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali) e' riportato sub note alle premesse.
Art. 2
Invalidi civili 1. Le funzioni, esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, relative all'erogazione di pensioni, assegni e indennita' sia mensili che a vita, e relativi oneri accessori, ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti e ai ciechi civili sono trasferite alla regione.
Art. 3
Strade statali 1. Le strade statali n. 406, 505, 506 e 507 sono trasferite alla regione.
2. I provvedimenti statali di declassificazione, nonche' l'atto regionale di nuova classificazione o di diversa destinazione previsti dall' art. 6, comma 3, lettera b), della legge 16 maggio 1978, n. 196 , sono emanati entro il 31 dicembre 1994. Restano a carico dello Stato gli oneri inerenti ai lavori per il ripristino delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.
3. D'intesa tra lo Stato e la regione saranno determinati i modi e la misura del concorso statale al finanziamento delle opere necessarie per realizzare gli svincoli per le strade trasferite ai sensi dell' art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e la strada statale n. 26.
Note all'art. 3:
- Il testo dell' art. 6, comma 3, lettera b), della legge n. 196/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e' il seguente: " b) alla classificazione e declassificazione delle strade statali, d'intesa con la regione; l'efficacia del provvedimento di declassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto regionale - che dovra' essere emanato entro sei mesi - con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale; i provvedimenti di classificazione e quelli di declassificazione, congiunti all'atto regionale teste' previsto, comportano il trasferimento delle strade".
- Il testo dell' art. 12, comma 6, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "6. A partire dal 1 gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonche' gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali numeri 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993".
Art. 4
Servizio antincendio 1. Il servizio antincendio della regione Valle d'Aosta e' autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva, ai quali si applicano le norme statali sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. La regione procedera' all'emanazione della legislazione di cui all' art. 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 , entro il termine del 31 dicembre 1994.
3. Si applica l' art. 45 della legge 16 maggio 1978, n. 196 .
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 19 della legge n. 196/1978 e' il seguente:
"Art. 19. - Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di servizi antincendi relativi al territorio della Valle d'Aosta si intenderanno trasferite alla regione Valle d'Aosta all'atto dell'emanazione delle relative norme legislative da parte della regione medesima".
- Il testo dell' art. 45 della legge n. 196/1978 e' il seguente:
"Art. 45. - Nell'ipotesi in cui le norme precedenti comportino il trasferimento alla regione di uffici periferici statali, si opera una successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento.
La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi a essi inerenti sara' fatta constare con verbali redatti, in contraddittorio, da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dai Ministeri competenti e dall'amministrazione regionale".
Art. 5
(( (Requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). )) (( 1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni, che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, risiedono in Valle d'Aosta ininterrottamente da un anno ovvero si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) risiedono nella provincia di Trento o in quella di Bolzano senza avervi maturato il diritto di voto avendovi trasferito la residenza da un comune della regione Valle d'Aosta dove hanno maturato il diritto di voto;
b) risiedono in Valle d'Aosta, avendovi nuovamente trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano, senza aver ivi acquisito il diritto elettorale attivo per i consigli provinciali e prima del trasferimento avevano maturato l'anno ininterrotto di residenza nel territorio della Regione;
c) sono elettori residenti all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter.
2. I cittadini cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita' accertata ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta purche' si rendano nuovamente reperibili e siano stati in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alla data della cancellazione. ))
Art. 6
(( (Adempimenti dell'ufficiale elettorale dei comuni della regione Valle d'Aosta). )) (( 1. L'ufficiale elettorale di ogni comune della regione Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per la elezione del consiglio regionale, compila un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno maturato i periodi residenziali prescritti dall'articolo 5.
2. Per i consequenziali provvedimenti della commissione elettorale circondariale, per la pubblicazione ed il deposito dell'elenco e per i ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni dell' articolo 33, commi secondo , terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 . ))
Art. 6-bis
(( (Lista elettorale aggiunta dei cittadini che trasferiscono la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta). )) (( 1. Nei comuni della Repubblica e' tenuta la lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta.
2. I cittadini che trasferiscono la residenza in un comune della regione Valle d'Aosta, cancellati dalle liste elettorali del comune di emigrazione ai sensi dell' articolo 32, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , restano iscritti nella lista di cui al comma 1 fino al compimento del periodo residenziale previsto dall'articolo 5.
3. Nelle liste elettorali aggiunte devono, altresi', essere compresi i cittadini che, pure essendo stati iscritti, in sede di revisione semestrale, nelle liste elettorali di un comune della regione Valle d'Aosta, non hanno tuttavia maturato, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale, i periodi residenziali stabiliti nell'articolo 5. A tale fine, non oltre quarantotto ore dal compimento dei termini indicati nell' articolo 30, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , i sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare, ai comuni di loro ultima residenza, i nominativi dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali aggiunte.
4. Nelle liste elettorali aggiunte di cui al comma 1 sono iscritti anche i cittadini che risiedono nella regione Valle d'Aosta avendovi trasferito la residenza dalla provincia di Trento o da quella di Bolzano senza avere maturato nelle medesime il periodo residenziale prescritto per l'elezione del rispettivo consiglio provinciale. A tale fine detti cittadini vengono cancellati dalla lista elettorale aggiunta dei cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della provincia di Trento o di Bolzano. Ai fini della votazione tali cittadini sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione risiedevano prima del trasferimento in una delle province anzidette.
5. Fino alla maturazione dei periodi residenziali prescritti dalla legge regionale gli elettori iscritti nelle liste ai sensi dei commi precedenti hanno diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale che si dovessero svolgere nel comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tale fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella regione Valle d'Aosta.
6. I sindaci dei comuni della regione Valle d'Aosta devono comunicare ai comuni interessati, entro quarantotto ore, ogni trasferimento che, durante la maturazione dei prescritti periodi residenziali, l'elettore effettua nell'ambito del territorio regionale perche' ne venga presa nota nella lista elettorale aggiunta. Tale variazione deve essere comunicata a cura dei sindaci dei comuni d'immigrazione.
7. I cittadini iscritti nella lista elettorale aggiunta ne vengono cancellati quando hanno maturato nell'ambito della regione Valle d'Aosta il prescritto periodo residenziale oppure quando, prima di averlo maturato, hanno ulteriormente trasferito la residenza dal territorio regionale in un qualsiasi altro comune della Repubblica. ))
Art. 6-ter
(( (Elettori residenti all'estero). )) (( 1. Sono elettori del Consiglio regionale della Valle d'Aosta i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'articolo 5.
2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti.
3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all'articolo 6-bis, restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall'articolo 5 il periodo di residenza nel territorio della regione Valle d'Aosta e' determinato anche con riferimento al periodo gia' compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio.
4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati definitivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della regione Valle d'Aosta sono considerati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero, nonche' al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, sempreche', rispettivamente il genitore o il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del consiglio regionale della Valle d'Aosta, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte. ))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45 ))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45 ))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45 ))
Art. 10
Pubblicazione ed esecutivita' degli atti 1. Gli atti deliberativi degli organi regionali sono pubblicati mediante affissione all'albo notiziario dell'amministrazione regionale, per quindici giorni consecutivi, salvo il piu' breve termine stabilito nell'atto stesso.
2. Gli atti deliberativi degli organi regionali possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche e motivate ragioni d'urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45 )) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45 )) .
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45 ))
Art. 12
Atti delegati 1. Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni, dalle comunita' montane e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla regione e' attribuito agli organi regionali di controllo di cui all' art. 43 della legge 26 febbraio 1948, n. 4 .
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 43 della legge costituzionale n. 4/1948 (Statuto speciale della regione Valle d'Aosta) e' il seguente:
"Art. 43. - Il controllo sugli atti dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei consorzi e delle consorterie ed altri enti locali e' esercitato dalla regione nei modi e limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
La facolta' di sciogliere i consigli dei comuni e degli altri enti locali e' esercitata dalla giunta regionale, sentito il consiglio della Valle, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato".
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 2015, N. 45 ))
Art. 14
Abrogazione di norme 1. Gli articoli 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 67 e 68 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), sono abrogati.
Nota all'art. 14:
- Il testo degli articoli 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 e 68 della legge n. 196/1978 era il seguente:
"Art. 60. - La commissione di coordinamento della Valle d'Aosta, di cui all' art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , esercita il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione.
Gli atti indicati nel comma precedente divengono esecutivi se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal loro ricevimento, con provvedimento motivato, in cui venga enunciato il vizio di legittimita' riscontrato, o se entro tale termine dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita' salvo quanto disposto dall'art. 63 della presente legge.
L'esecutivita' e' sospesa se nel termine di venti giorni la commissione di coordinamento chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
In tale caso l'atto diviene esecutivo se la commissione non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento di quanto richiesto dall'amministrazione regionale.
Agli effetti del decorso dei termini previsti dai commi precedenti, il segretario della commissione di coordinamento rilascia immediatamente ricevuta degli atti sottoposti a controllo e delle note di risposta.
Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo.
Non sono soggetti al controllo di legittimita' di cui al presente articolo gli atti relativi alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai sensi di legge".
"Art. 61. - Possono essere sottoposte al controllo di cui al secondo comma dell'art. 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , le deliberazioni concernenti:
1) le alienazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti quando sia superato il valore di cinquecento milioni di lire;
2) l'alienazione di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni e l'acquisto degli stessi".
"Art. 62. - Nei casi previsti dall'art. 61 le deliberazioni divengono esecutive se la commissione di coordinamento non ne pronuncia l'annullamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 60, nel termine ivi indicato o se nel termine stesso non invita, con richiesta motivata, l'organo regionale competente a riprenderle in esame.
Divengono parimenti esecutive, se, entro il termine suddetto, la commissione di coordinamento dia comunicazione di non riscontrare vizi di legittimita' ne' motivi per chiedere il riesame.
Si applicano anche a questi casi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 60.
Ove l'organo competente confermi, senza modifiche, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla commissione di coordinamento ai sensi del primo comma del presente articolo, la deliberazione diviene esecutiva, se non viene annullata, nel termine di venti giorni, per vizi di legittimita' inerenti alla regolarita' formale della nuova deliberazione".
"Art. 63. - Gli atti deliberativi degli organi regionali, esclusi quelli di cui all'art. 61, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione.
Gli atti dichiarati immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviati alla commissione di coordinamento entro tre giorni, dalla data in cui sono adottati. In difetto di tale invio, si ritengono decaduti.
Entro dieci giorni dal ricevimento la commissione, ove li ritenga illegittimi, ne pronunzia l'annullamento con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 60".
"Art. 64. - La regione ha diritto di essere udita dalla commissione di coordinamento, in ogni fase del procedimento di controllo".
"Art. 65. - Il controllo sulle deliberazioni adottate dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate o subdelegate dalla regione Valle d'Aosta e' attribuito agli organi regionali di controllo di cui all' art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ".
"Art. 66. - Al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, spetta il trattamento economico del dirigente statale di livello funzionale B ed e' assegnato un alloggio di servizio.
Non possono essere nominati alla carica predetta funzionari statali con qualifica inferiore a dirigente generale.
La spesa per gli assegni spettanti al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della commissione di coordinamento, e' a carico del bilancio dello Stato. Essa e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri".
"Art. 67. - Il rappresentante della regione in seno alla commissione di coordinamento dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio regionale della Valle d'Aosta".
"Art. 68. - Con lo stesso procedimento di cui all' art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , sono nominati i supplenti dei componenti della commissione di coordinamento. I supplenti possono prendere parte alle riunioni della commissione solo in caso di impedimento dei componenti".
Art. 15
Trasferimenti agli enti locali 1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Fermo restando il disposto dell' art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica".
2. Le relative risorse sono ripartite nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale per gli altri comuni della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: BIONDI Note all'art. 15:
- Il testo dell' art. 3 del D.Lgs. n. 431/1989 , come sopra modificato, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali annuali, o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione.
2. La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attivita' degli enti locali, nonche' all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi.
2-bis. Fermo restando il disposto dell' art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica".
- Il testo dell' art. 12, comma 6, della legge n. 537/1993 e' riportato sub nota all'art. 3.