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048U1115

IT - Decreti Legislativi

048U1115

Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1115)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

L'art. 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con il regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , quale risulta sostituito dall' art. 3 della legge 14 ottobre 1940, n. 1539 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per la difesa ha la facolta' di indire particolari arruolamenti volontari di specializzati nell'Esercito, con ferma triennale e con successive due rafferme annuali.
I giovani ammessi a tali arruolamenti dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati "specializzati" ed e' loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennita' giornaliera di specializzazione di lire centosettanta.
L'indennita' predetta, che non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio, spetta dalla data sotto la quale sia stata riconosciuta al militare la qualifica di specializzato e per tutto il periodo di tempo per il quale il militare conservi la qualifica stessa.
Al termine della ferma triennale sara' corrisposto agli specializzati, anche se hanno raggiunto grado di sottufficiale, un premio di lire cinquemila ed al termine di ciascuna rafferma annuale un ulteriore premio di lire cinquemila.
In caso di proscioglimento di ferma disposto dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti trentaseiesimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.
Qualora il proscioglimento abbia luogo durante il periodo di rafferma, saranno corrisposti al militare tanti dodicesimi del premio di rafferma quanti sono i mesi di servizio da lui prestati dall'inizio della rafferma stessa.
In caso di morte del militare, le quote di cui ai due comma precedenti vengono corrisposte agli eredi".

Art. 2

Il Ministro per la difesa ha la facolta' di nominare specializzati, in seguito a concorso per titoli ed esami, o di confermare tali, i sottufficiali di ogni grado.
Ai sottufficiali nominati specializzati con le modalita' di cui al comma precedente, compete in aggiunta agli assegni di grado, una, indennita' giornaliera di specializzazione di lire centosettanta.
Tale indennita' che non e' cumulabile con le altre indennita' che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio, spetta dalla data sotto la quale sia stata riconosciuta al sottufficiale la qualifica di specializzato e per il periodo di tempo per il quale il sottufficiale conservi la qualifica stessa.

Art. 3

Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui all'art. 138 del testo unico predetto, quale risulta sostituito dall'art. 1 del presente decreto, nonche' le categorie degli specializzati per sottufficiali di cui al precedente art. 2 saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 4

Il numero massimo di specializzati, cui, in applicazione delle norme contenute nel presente decreto, puo' essere corrisposta, per l'anno finanziario 1948-1949, l'indennita' giornaliera di specializzazione, e' fissato in settemila unita'.

Art. 5

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 147-bis del testo unico sul reclutamento dell'Esercito, quale risulta aggiunto dall' art. 5 della legge 14 ottobre 1940, n. 1539 , nonche' ogni altra disposizione contraria al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare coma legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 74. - FRASCA
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