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048U0370

IT - Decreti Legislativi

048U0370

Modificazioni alle unita' fotometriche ed elettriche stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 13 dicembre 1928, n. 2886. (DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 1948 n. 370)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1

Le unita' fotometriche e le unita' elettriche stabilite dagli articoli 5 , 6 e 7 della legge 13 dicembre 1928, n. 2886 , sono sostituite dalle unita' definite rispettivamente negli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2

L'unita' di intensita' luminosa, e' la nuova candela.
La sua grandezza e' tale che la brillanza del radiatore integrale alla temperatura di solidificazione del platino sia, di 60 nuove candele al centimetro quadrato.
L'unita' di flusso luminoso e' il nuovo lumen. Esso e' il flusso luminoso emesso nell'angolo solido unitario (steradiante) da una sorgente puntiforme avente, in tutte le direzioni, la intensita' luminosa di una nuova candela.

Art. 3

L'unita' di intensita' di corrente elettrica e' l'ampere.
Esso e' l'intensita' di una corrente elettrica costante la quale, mantenuta in due conduttori paralleli, rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile e posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro, nel vuoto, produrrebbe tra questi conduttori una forza uguale a 2,10(elevato a -7) unita' di M.K.S.(Omega) di forza per metro di lunghezza.
L'unita' di differenza di potenziale e di forza elettromotrice e' il volt. Esso e' la differenza di potenziale elettrico che esiste tra due sezioni di un filo conduttore percorso dalla corrente elettrica costante di un ampere; quando la potenza dissipata tra le due sezioni e' uguale ad una watt.
L'unita' di resistenza elettrica e' l'ohm. Esso e' la resistenza elettrica che esiste tra due sezioni di un conduttore quando la differenza di potenziale elettrico costante di un volt applicata tra le due sezioni produce nel conduttore, la corrente elettrica di un ampere, purche' il conduttore non sia sede di alcuna forza elettromotrice.
L'unita' di quantita' di elettricita' e' il coulomb. Esso e' la quantita' di elettricita' trasportata in un secondo dalla corrente di un ampere.
L'unita' di capacita' elettrica e' il farad. Esso e' la capacita' di un condensatore elettrico fra le cui armature esiste la differenza di potenziale elettrico di un volt, allorche' su tali armature sono distribuite due quantita' di elettricita' di segno opposto; ciascuna uguale a un coulomb.
L'unita' di induttanza elettrica, l'henry. Esso e' l'induttanza elettrica di un circuito chiuso in cui si produce la forza elettromotrice di un volt allorche' la corrente elettrica che percorre il circuito varia uniformemente di un ampere al secondo.
L'unita' di flusso di induzione magnetica e' il weber.
Esso e' il flusso del vettore induzione magnetica che, concatenato con un circuito chiuso e riducentesi a zero in un secondo con un gradiente uniforme vi produrrebbe, durante tale secondo, la forza elettromotrice di un volt.

Art. 4

Le nuove unita' elettriche, definite nell'articolo precedente, si identificano con quelle del sistema assoluto M.K.S.(Omega). Il loro rapporto alle unita' internazionali medie, finora in vigore, e' caratterizzato dai seguenti valori di conguaglio approssimati a meno di 2/100.000:
1 ohm internazionale = 1,00049 ohm legali (nuovi)
1 volt internazionale = 1,00034 volt legali (nuovi)

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 198. - FRASCA
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