048U0917
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Approvazione dell'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', concluso a Roma il 30 giugno 1947. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948 n. 917)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra il Governo italiano e la Commissione interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', concluso a Roma il 30 giugno 1947.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1947, conformemente all'art. 7 dell'Accordo suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 13 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 Luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 93. - FRASCA
Accordo - art. 1
Accordo fra il Governo italiano e la Commissione interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'.
Considerato che la Commissione Interinale dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (da ora in poi denominata la "Commissione"), ha la facolta' in base agli accordi conclusi alla Conferenza internazionale della Sanita' tenuta a New York dal 19 giugno al 22 luglio 1946, di fornire assistenza tecnica ai Paesi firmatari di
detti accordi circa urgenti problemi sanitari; e
Considerato che la Commissione ha concluso un Accordo firmato il 9 dicembre 1946; con l'Amministrazione dell'UNRRA (da ora in poi denominata "UNRRA") per il trasferimento e la continuazione di talune funzioni sanitarie dall'UNRRA alla Commissione, in virtu' della lettera f) dell'art. 1 dell'Accordo concluso in data 22 luglio 1946 tra i Governi intervenuti alla predetta Conferenza; e
Considerato che il Governo italiano (da ora in poi denominato "Il Governo") ritiene opportuno che sia continuata in Italia l'attivita' nel campo della assistenza e della consulenza sanitaria ora trasferita dall'UNRRA alla Commissione;
il Governo e la Commissione hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Il Governo autorizza la Commissione a stabilire in Italia un'Amministrazione che rappresenti la Commissione stessa per assicurare gli opportuni collegamenti tecnici per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiale sanitario e l'assistenza sanitaria, che la Commissione potra' fornire entro i limiti della propria competenza sulla base delle risorse di cui dispone, con particolare riferimento all'esecuzione dei programmi sanitari diretti alla:
1° lotta antimalarica;
2° lotta antitubercolare;
3° lotta antitracomatosa;
4° rimessa in efficienza dei servizi sanitari nei porti e nelle frontiere;
5° realizzazione di compiti per quegli altri scopi igienici e sanitari che potranno essere fissati di accordo tra il Governo e la Commissione.
La Commissione potra' istituire uno o piu' uffici a seconda delle esigenze che si renderanno necessarie per il conseguimento dei suoi compiti e per assicurare il collegamento con gli organi del Governo.
Accordo - art. 2
Art. 2.
Il personale di detti uffici sara' fornito dalla Commissione, restando in facolta' della stessa di avvalersi di cittadini italiani per l'espletamento di mansioni ausiliare e d'ordine.
Accordo - art. 3
Art. 3.
In base al presente Accordo il Governo concedera' le agevolazioni occorrenti e tutta l'assistenza possibile per porre in grado la Commissione di svolgere la sua attivita' in Italia, adoperandosi inoltre affinche' ai Membri della Commissione, i quali non abbiano residenza stabile in Italia, sia assicurato il loro alloggio.
Il Governo consente, altresi', che per gli scopi di cui sopra la Commissione possa avvalersi, nei limiti delle esigenze dei servizi, dei Laboratori, del materiale tecnico e amministrativo e dei mezzi di trasporto dell'Amministrazione dello Stato italiano.
Accordo - art. 4
Art. 4.
Il Governo dara' alla Commissione, per le spese da sostenere in Italia, un contributo in valuta locale che verra' anticipato dall'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanita' Pubblica, salvo le determinazioni per il rimborso di dette spese che saranno adottate a seguito del perfezionamento dell'Accordo fra il Governo italiano e l'UNRRA sul reimpiego delle somme costituenti il Fondo Lire nonche' sulla gestione di esso. Tali spese riguardano gli stipendi del personale, le indennita' viveri per il personale straniero, l'affitto dei locali, il funzionamento degli uffici e dei servizi, le spese di trasporto a tutte le altre spese di carattere amministrativo.
I bilanci preventivi, relativi a tali spese, saranno sottoposti all'approvazione del Governo.
Accordo - art. 5
Art. 5.
Le immunita' ed i privilegi accordati alla Commissione sono quelli che verranno stabiliti nel protocollo separato che dovra' essere, a norma dell' art. 68 della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'., elaborato dalla Organizzazione stessa ed approvato dai singoli Stati Membri.
Nell'attesa di detto provvedimento e della eventuale sua ratifica:
a) il Governo accordera' alla Commissione, per il conseguimento dei suoi fini e per l'esercizio delle sue funzioni:
1° l'immunita' da qualsiasi azione o procedimento legale;
2° inviolabilita' degli archivi e degli uffici della Commissione;
3° per le operazioni che essa dovra' compiere, lo stesso trattamento tributario previsto, in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per gli atti stipulati nei confronti dello Stato, nonche' l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali relativi alle merci ed ai materiali importati in Italia per l'attuazione del presente Accordo;
4° applicazione del cambio della valuta previsto dal decreto Ministeriale del 20 gennaio 1947 concernente il trasferimento di moneta straniera della Commissione in Italia per il pagamento di stipendi al personale straniero o per qualsiasi altro scopo.
b) il Governo accordera' al personale della Commissione non di nazionalita' italiana nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali:
1° immunita' da azione legale di qualsiasi specie in rapporto ad atti da essi compiuti nella loro qualita' di funzionari della Commissione o nell'espletamento delle loro funzioni come tali;
2° esenzione da tasse sugli stipendi ufficiali, indennita' ed altri emolumenti percepiti quali rappresentanti o membri del personale della Commissione, purche' si tratti di persone non di nazionalita' italiana e non residenti permanentemente in Italia;
3° le stesse agevolazioni di carattere valutario accordate a rappresentanti, funzionari ed impiegati di simile rango di potenze amiche, purche' siffatte agevolazioni non si riferiscano a cittadini italiani e a persone permanentemente residenti in Italia.
Accordo - art. 6
Art. 6.
Quando la Commissione cessera', come previsto nell'Accordo concluso dai Governi rappresentati alla Conferenza Internazionale della Sanita' tenuta a New York dal 19 giugno al 22 luglio 1946, l'Organizzazione Mondiale della Sanita' potra' sostituirsi alla Commissione nel presente Accordo a tutti gli effetti.
Accordo - art. 7
Art. 7.
Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dal 1 aprile 1947 e rimarra' in vigore fino a che non siano trascorsi tre mesi dalla data della denunzia per iscritto da una all'altra delle parti contraenti allo scopo di mettere fine a tale Accordo.
Le clausole del presente Accordo saranno riesaminate dalle parti contraenti sei mesi dopo la data dell'entrata in vigore, e in tempo differente qualora sia richiesto da una delle parti contraenti, e in ogni caso per adeguarlo a quella che sara' la futura Organizzazione Mondiale della Sanita'.
Allo scopo di dare pieno vigore a quanto sopra, i sottosegnati plenipotenziari, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo oggi 30 giugno 1947 nella citta' di Roma, in tre copie inglesi e in tre copie italiane, i due testi avendo uguale valore autentico.
Per la Commissione interinale
della Organizzazione Mondiale della Sanita'
GINO FRIZELLE
Per il Governo italiano
NICOLA PERROTTI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Agreement
Agreement between the Government of Italy and the Commission of the World Health Organization
Parte di provvedimento in formato grafico