048U0248
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Proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato. (DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948 n. 248)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
Le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B ed undecimo di gruppo C nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni, dello Stato, sono conferite, sino al 31 dicembre 1948, mediante scrutinio per merito comparativo, con le modalita' stabilite dall' art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 .
Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non era applicabile l' art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 .
Art. 2
A decorrere dal 1 gennaio 1949 cessano di avere efficacia tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento di promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 92. - VENTURA