Monitoring Gesetzessammlung

048U0052

IT - Decreti Legislativi

048U0052

Norme integrative circa la riassunzione obbligatoria del reduci negli impieghi non di ruolo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative. (DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948 n. 52)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1

Nei confronti del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, riassunto ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138 , o del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 41 , o del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 1121 , o del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335 , nonche' nei confronti del personale salariato riassunto ai sensi del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 159 , il rapporto d'impiego si considera come non mai interrotto.
Non e' pero' dovuta alcuna retribuzione per il periodo in cui non ebbe luogo la prestazione del servizio, per una delle cause indicate nelle predette disposizioni legislative. Le somme eventualmente gia' corrisposte a titolo di retribuzione per il suindicato periodo non saranno recuperate.
L'indennita' di licenziamento ed il compenso speciale previsto dal decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 329 , corrisposti al personale indicato nel primo comma del presente articolo saranno defalcati nella liquidazione del trattamento di licenziamento eventualmente spettante al termine del rapporto d'impiego.
Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche a coloro che siano stati riassunti prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi indicati nel primo comma, qualora ricorrano le condizioni previste nei detti decreti.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 101. - FRASCA
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