048U0620
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Inclusione di un sanitario avente la qualifica di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente nelle Commissioni previste dagli articoli 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente le pensioni di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 620)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Nelle Commissioni previste dagli articoli 56 e 57 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , sulle pensioni di guerra, e successive modificazioni, e' incluso un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 20. - FRASCA