15G00150
15G00150
Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione. (15G00150) (DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015 n. 135)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita', il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico degli intermediari che, nell'ambito della propria attivita', eseguono pagamenti transfrontalieri, ed in particolare l'articolo 13; Visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio , che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 , ed in particolare gli articoli 11 e 17; Visto il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1; Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 145 e 146; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , recante codice del consumo , a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 , ed in particolare l'articolo 27; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , ed in particolare gli articoli 39 e 40; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 , recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 , ed in particolare l'articolo 2; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del (( regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio , relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione)) , e del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio , che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui:
a) all' articolo 2, paragrafo 1, n. 8), del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (prestatore di servizi di pagamento o PSP);
b) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 18), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento di importo rilevante);
c) all'articolo 2, paragrafo 1, n. 22), del citato regolamento (UE) n. 260/2012 (sistema di pagamento al dettaglio).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) regolamento (UE) 2021/1230 : regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 , relativo ai pagamenti transfrontalieri dell'Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009 , come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE)2019/518 ;
b) regolamento (UE) n. 260/2012 : regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ((, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/ 886 )) ;
c) servizi di pagamento: le attivita' commerciali elencate nell'allegato alla direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE e 2006/48/CE , che abroga la direttiva 97/5/CE ; (3)
d) gestore o gestore ufficiale: societa' o ente che gestisce sistemi di pagamento al dettaglio o singole fasi di questi;
e) partecipante a un sistema di pagamento: societa' o ente che partecipa a un sistema di pagamento al dettaglio assumendo gli obblighi derivanti dalla disciplina contrattuale che regola la partecipazione al sistema.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 3 agosto 2022, n. 139 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera b)) che nel comma 2 del presente articolo "alla lettera c), le parole «alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE e 2006/48/CE , che abroga la direttiva 97/5/CE » sono sostituite dalle seguenti: «alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE , 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 , e abroga la direttiva 2007/64/CE »".
Art. 3
(Sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni del regolamento (UE) n. 260/2012: articolo 3 , articolo 5, paragrafi 1, 2 , 3 , 6 , 7 e 8 ; ((articolo 5 bis, articolo 5 ter, articolo 5 quater e)) articolo 8. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nei confronti dei gestori di sistemi di pagamento al dettaglio, per la violazione ((dell' articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012 )) .
1-bis. ((Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell' articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012 .)) 1-ter. ((Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell' articolo 5 quinquies del regolamento (UE) n. 260/ 2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.)) 1-quater. ((Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio)) .
2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 5, paragrafi, 1, 2, 3, 6, 7 e 8 ((, dall'articolo 5 bis, dall'articolo 5 ter, dall'articolo 5 quater, dall'articolo 5 quinquies)) e dall' articolo 8, del regolamento (UE) n. 260/2012 , adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , all'Organismo di cui all' articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione di cui all' articolo 9 del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica, nei confronti dei soggetti di cui al medesimo articolo 9 , l' articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
(1)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 4
( Sanzioni ((ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230 )) ).
1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per la violazione ((degli articoli 3 , 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 )) .
(( 1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell' articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si applica, l' articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 )) 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento la violazione ((di cui al comma 1)) , adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , all'Organismo di cui all' articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
(1)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 5
(Autorita' competente per l'irrogazione delle sanzioni) 1. La Banca d'Italia e' autorita' competente ((ai sensi dell' articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230 )) e dell' articolo 10 del regolamento (UE) n. 260/2012 anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, cui si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . Resta salva la competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per le sanzioni ((di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonche' nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , nella materia del presente decreto)) .
(1)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 5-bis
(( (Criteri per la determinazione delle sanzioni).)) (( 1. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l' articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
2. Le sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 si riscuotono secondo i termini e le modalita' previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.)) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 5-ter
(( (Controlli della Banca d'Italia). )) (( 1. Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3 , 4 e 5 del regolamento (UE) 2021/1230, la Banca d'Italia esercita i controlli previsti dall' articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . ))
Art. 6
Esposti alla Banca d'Italia 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4, in caso di violazione del regolamento (UE) n. 260/2012 e del (( regolamento (UE) 2021/1230 )) da parte di un PSP, si applica l' articolo 39 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 .
Art. 7
Ricorso stragiudiziale 1. Per la risoluzione delle controversie relative ai diritti ed agli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal (( regolamento (UE) 2021/1230 )) si applica l' articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 .
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 .
3. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente decreto legislativo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Note all' art. 8:
Per il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 si vedano le note alle premesse.
Il capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., cosi' recitano:
«Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I
Principi generali
Art. 1 (Principio di legalita');
Art. 2 (Capacita' di intendere e di volere);
Art. 3 (Elemento soggettivo);
Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita');
Art. 5 (Concorso di persone);
Art. 6 (Solidarieta');
Art. 7 (Non trasmissibilita' dell'obbligazione);
Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative);
Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni);
Art. 9 (Principio di specialita');
Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo);
Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie);
Art. 12 (Ambito di applicazione);
Sezione II
Applicazione
Art. 13 (Atti di accertamento);
Art. 14 (Contestazione e notificazione);
Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni);
Art. 16 (Pagamento in misura ridotta);
Art. 17 (Obbligo del rapporto);
Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione);
Art. 19 (Sequestro);
Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie);
Art. 21 (Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie);
Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione);
Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di opposizione);
Art. 23 (Giudizio di opposizione);
Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato);
Art. 25 (Impugnabilita' del provvedimento del giudice penale);
Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria);
Art. 27 (Esecuzione forzata);
Art. 28 (Prescrizione);
Art. 29 (Devoluzione dei proventi);
Art. 30 (Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale);
Art. 31 (Provvedimenti dell'autorita' regionale);
Omissis».
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Palermo, addi' 18 agosto 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Guidi, Ministro dello sviluppo economico Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando