Monitoring Gesetzessammlung

048U0667

IT - Decreti Legislativi

048U0667

Soppressione e liquidazione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia. (DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948 n. 667)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;

Art. 1

L'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia, istituito con regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2027 , e' soppresso e messo in liquidazione.

Art. 2

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio e' nominato un commissario liquidatore ed un Comitato di sorveglianza composto di tre membri, e costituito da un rappresentante del Ministero del tesoro, uno del Ministero dell'industria, e commercio e uno dei creditori.

Art. 3

La liquidazione e' regolata dalle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1946, n. 685 , in quanto applicabili.

Art. 4

Nel caso che dall'inventario risulti un attivo superiore all'ammontare delle passivita', il commissario limita la vendita dei mobili e degli strumenti tecnici dell'Istituto alla parte indispensabile al pagamento integrale delle passivita'.

Art. 5

Trascorso un anno dalla approvazione del rendiconto, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, destinera' l'eventuale residuo attivo nonche' i mobili e gli strumenti tecnici eventualmente non venduti, a scopi analoghi a quelli perseguiti dal soppresso Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 24 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 48. - FRASCA
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