Monitoring Gesetzessammlung

048U0072

IT - Decreti Legislativi

048U0072

Modificazioni alla legge riguardante le tasse sulle carte da giuoco. (DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948 n. 72)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1

Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 , riguardante le tasse sulle carte da giuoco solo apportate le seguenti modificazioni:
1. - L'art. 1, gia' modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 394 , e' ulteriormente modificato come appresso:
"La tassa di bolli sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno dello Stato o provenienti dall'estero, e' stabilita nella misura seguente:
a) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte, comprese le carte da giuoco dei tarocchi: tassa L. 100 per ogni mazzo;
b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte tassa L. 260 per ogni mazzo.
Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli o ai lati delle ligure, nonche' quelle per il giuoco del baccarat costituite da mazzi di 52 carte, anche senza lettere o segni agli angoli a ai lati delle ligure.
Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa".
2. - I comma primo e secondo dell'art. 5 gia' modificato dall'art. 1 seconda parte del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 314 , sono sostituiti con i seguenti:
"I bolli da L. 100 e L. 200 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all'art. 1 portano incisa una testa raffigurante Mercurio, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi guarda, in campo lineato circondata dalla leggenda: "Repubblica italiana", e rispettivamente dalla indicazione: L. 100 e L. 200.
Il bollo da L. 100 e' circolare e quello da L. 200 ottagonale; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia". CAPO II

Art. 2 - null

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In ogni caso il complemento della tassa deve essere effettuato prima della distribuzione o della vendita o dell'uso nei pubblici esercizi dei mazzi di carte.

Art. 3

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Guardia di finanza, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria ordinaria hanno facolta' di accedere in qualunque tempo, nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi nonche' nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori e nei locali degli esercizi pubblici per provvedere alle opportune verifiche di controllo agli effetti del complemento della tassa dovuta.
La mancata applicazione delle marche complementari e' punita con la multa da, L. 4000 a L. 10.000 e l'inosservanza delle disposizioni prescritte per l'annullamento delle marche complementari con la pena pecuniaria da L. 1000 a L. 5000.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1948 Atti dei Governo, registro n. 17, foglio n. 126. - FRASCA
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