099G0113
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Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi. (DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999 n. 60)
Art. 1 - Presupposto dell'imposta
Presupposto dell'imposta 1. L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Presupposto dell'imposta). - 1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Per quanto concerne il titolo della legge 3 agosto 1998, n. 288 , vedi nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 , vedi in nota all'art. 11.
- Per quanto concerne il titolo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , vedi in nota all'art. 17.
Note alle prermesse:
- L' art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 3 agosto 1998, n. 288 , recante: "Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 ", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998 .
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , recante: "Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 28 dicembre 1951 .
Successivamente il decreto legislativo n. 504 del 1998 ne ha disposto l'abrogazione.
Art. 2 - Soggetti d'imposta
Soggetti d'imposta 1. L' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Soggetti d'imposta). - 1. E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco e' riservato per legge ad un ente pubblico, questi e' soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.".
Art. 3 - Base imponibile
Base imponibile 1. L' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Base imponibile). - 1. La base imponibile e' costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attivita' elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.
2. Costituiscono altresi' base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche' il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attivita'.
3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attivita' di cui al comma 1 siano organizzati da enti, societa' o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:
a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attivita';
b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attivita' soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attivita';
c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Per le case da gioco la base imponibile e' costituita giornalmente dalla differenza attivita' fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.
5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto e' dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui e' riservato per legge l'esercizio delle case da gioco.".
Art. 4 - A l i q u o t e
A l i q u o t e
1. L' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Aliquote). - 1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento.".
Art. 5 - Finalita' di beneficenza
Finalita' di beneficenza 1. L' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Finalita' di beneficenza). - 1. In caso di intrattenimenti ed altre attivita' i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, e' ridotta del 50 per cento. Tale riduzione e' riconosciuta purche' gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attivita'.
2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.
3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .
4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non e' dovuta, purche' siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.
5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , per le attivita' di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.".
Note all' art. 5:
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , reca: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale", ed e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998 .
Successivamente, e' stato modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 422 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1998, n. 298. Si riporta il testo dell'art. 10:
"Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo sviluppo di attivita' in uno o piu' dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e sociosanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all' art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all' art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di solidarieta' sociale quando le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita' statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalita' di solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all' art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , della ricerca scientifica e particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 delal legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonche' le attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivita' statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 , e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336 , e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonche' i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.
Son fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 .
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all' art. 3, comma 6, lettera e) , della legge 25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture contabili previste all' art. 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle coopertive, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria".
- Si riporta il testo dell' art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi):
"Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall' art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture riceventi e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'".
Art. 6 - Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta
Titoli di accesso per gli intrattenimenti
e le altre attivita' soggette ad imposta 1. L' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 .
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli.".
Nota all' art. 6:
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18 , reca: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983 .
Art. 7 - Abbonamenti
Abbonamenti 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Abbonamenti). - 1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile e' pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attivita' cui l'abbonamento stesso da' diritto e il tributo e' liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.
2. Sono ammessi abbonamenti anche per attivita' organizzate da piu' soggetti in diversi locali.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.".
Art. 8 - Imponibili medi
Imponibili medi 1. L' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Imponibili medi). - 1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:
a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;
b) per le attivita' di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.
2. Per i soggetti che esercitano le attivita' di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile e' determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile e' costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreche' i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.
3. E' data facolta' di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria.".
Art. 9 - Apparecchi da divertimento e intrattenimento
Apparecchi da divertimento e intrattenimento 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1.
Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta e' assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi.
2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo.
3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e' stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.".
Art. 10 - Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti 1. L' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti). - 1.
Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonche' per le modalita' ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l' articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
"136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore".
Art. 11 - Concessione del servizio
Concessione del servizio 1. All' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";
b) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile".
2. La convenzione con il concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' prorogata sino al 31 dicembre 1999, ferme restando le percentuali di aggio fissate per il 1997 e con esclusione di qualunque procedura di adeguamento delle medesime. Alla Societa' italiana degli autori e degli editori possono essere affidate, anche in costanza della convenzione prevista dall' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , nel rispetto della normativa vigente, attivita' di controllo, accertamento e riscossione di entrate erariali e locali diverse dall'imposta sugli intrattenimenti.
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (Imposta sugli spettacoli), come modificato dal presente decreto:
"Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Societa' italiana degli autori ed editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile".
Art. 12 - V i g i l a n z a
V i g i l a n z a 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituita dalla seguente:
" c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 18 (Vigilanza). - La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' compete:
a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;
b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della Guardia di finanza;
c) al personale del concessionario di cui all'art. 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze.
A tal fine al personale di cui al comma precedente e' consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' soggette ad imposta previa esibizione:
per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37;
per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento; per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.
Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, e' in facolta' del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attivita', speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.
Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attivita' soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.
Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attivita' di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorita' finanziaria, Ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.
Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta".
Art. 13 - Dichiarazione di effettuazione di attivita'
Dichiarazione di effettuazione di attivita' 1. L' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 19 (Dichiarazione di effettuazione di attivita'). - 1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attivita' soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui e' obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta.".
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 :
"Art. 68 (Art. 67 T.U. 1926). - Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.
Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali".
"Art. 69 (Art. 68 T.U. 1926). - Senza licenza della autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".
Art. 14 - Titoli di ingresso a riduzione
Titoli di ingresso a riduzione 1. Nell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , dopo il primo comma, e' aggiunto in fine il seguente: "Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 20 (Biglietti a riduzione). - Per i biglietti di ingresso agli spettacoli ed alle altre attivita' previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nonche' agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalita' sono riconosciute, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705 , con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, la imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.
Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta".
Art. 15 - Titoli di accesso gratuiti
Titoli di accesso gratuiti 1. L' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Titoli di accesso gratuiti). - 1. Per le attivita' previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.
2. Per le attivita' a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attivita', senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.
4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.
5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto.".
Art. 16 - Termini di decadenza - Rimborsi
Termini di decadenza - Rimborsi 1. L' articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Termini di decadenza - Rimborsi) . - 1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
2. Entro cinque anni dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, il contribuente puo' chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate.".
CAPO II Titolo II Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 17 - Modifiche al regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi
Modifiche al regime I.V.A.
per il settore degli intrattenimenti e dei giochi 1. Il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 ; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.".
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dal presente decreto:
"Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 53 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendite, secondo le modalita' previste dalla predetta legge.
Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
e-bis) (soppressa).
Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza. che si dia luogo all'applicazione di interessi.
Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'art. 19 e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita' per l'imposta sugli intrattenimenti.
Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.
Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, e' compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.
Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo.
Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).
Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilita' del cedente e sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.
I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'art. 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonche' le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'art. 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.
Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'art. 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'art. 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi.
Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo vigente degli articoli 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato nell'art. 74 del medesimo decreto:
"Art. 19 (Detrazione). - Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.
La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11);
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'art. 74, commi primo, settimo e ottavo.
Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e' ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare e' determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno".
"Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo".
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 vedi in nota all'art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, richiamato nell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, reca: "Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298.
Art. 18 - Regime I.V.A. per le attivita' spettacolistiche
Regime I.V.A. per le attivita' spettacolistiche 1. Dopo l' articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita' spettacolistiche) . - 1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attivita' spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 . Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell' articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . E' data facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 ; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche' per le attivita' svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 , e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facolta' di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo.
Le facolta' di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita' culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972.".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto.
((2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell' articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sono dettate modalita' semplificate di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche))
Art. 19 - Disposizioni di coordinamento
Disposizioni di coordinamento 1. Il numero 123) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' sostituito dal seguente:
"123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;".
2. Per l'anno 1999 la detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto di cui all' articolo 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , continua ad applicarsi nella misura di due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. I versamenti di imposta in eccedenza, determinati a decorrere dal 1 gennaio 1999 con l'applicazione della percentuale di detrazione forfettaria nella misura del cinquanta per cento, possono essere compensati in sede di liquidazioni periodiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: "Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.".
4. All' articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le parole: "di cui all'articolo 74, ultimo comma", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 74, sesto comma"; nel medesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater".
Note all'art. 19:
- La tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 contiene l'elenco dei "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%"
- L' art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' riportato in nota all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalita' estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione prosoluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, legge 22 aprile 1941, n. 633 , e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita' commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) (soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita' elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita' di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita';
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall'Automobile club d'Italia da altri enti e associazioni a carattere nazionale".
- Si riporta il testo del quarto comma dell'art. 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dal presente decreto: "L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attivita' di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attivita' ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attivita' propria dell'impresa, nonche' per le attivita' di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'articolo 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74-quater".
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2016, N. 220 ))
Art. 21 - Norma di copertura a norma dell'articolo 1 comma 1, lettera o), della legge di delega
Norma di copertura a norma dell'articolo 1
comma 1, lettera o), della legge di delega 1. Nei concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la quota destinata allo stesso ente, ai sensi dell' articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 555 , e' determinata nella misura del 23 per cento.
2. Per i concorsi pronostici indicati nel comma 1, l'aliquota dell'imposta unica prevista ((dall' articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 )) e' fissata nella misura del 29 per cento della base imponibile.
3. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 , e' abrogato.
Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto, ad esclusione di quelle recate dall'articolo 11, comma 2, si applicano dal 1 gennaio 2000 e con la medesima decorrenza sono abrogati gli articoli 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 21 , 23 , 24 , 25, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , e' sostituita da quella di cui all'allegato A al presente decreto.
3. I richiami all'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , contenuti in altre norme debbono intendersi riferiti all'imposta sugli intrattenimenti disciplinata dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Nota all'art. 22:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 640/1972 , vedi in nota all'art. 11.
Allegato A
ALLEGATO A
Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti
Punto Tariffa Genere di attivita' Aliquota 1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. 16 per cento 2 Ulilizzazione dei bigliardi, degli elettro- grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o tratteni- ento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart. 8 per cento 3 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse. 60 per cento 4 Escrcizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a cio' destinati. 10 per cento
NOTE:
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara' determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota e' fissata al 6 per cento.
Allegato B
ALLEGATO B
TABELLA C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministro delle finanze ed altre manifestazioni similari.
6) prestazioni di servizi fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite.