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096G0222

IT - Decreti Legislativi

096G0222

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore. (DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996 n. 204)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 9/5/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 , recante attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992 , concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale; Considerata la necessita' di emanare disposizioni integrative dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994 ; Visti gli articoli 1, comma 5 , e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All' art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 , e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea AGNELLI, Ministro degli affari esteri CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia PAOLUCCI, Ministro per i beni culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti. - Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, reca attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale. L'art. 17 di detto decreto inserisce l'art. 171-ter nella legge n. 633/1941 (per il testo si veda in nota all'art. 1). - La direttiva 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". - L'art. 6, comma 1, della medesima legge cosi' recita: "1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489". Nota all' art. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 , disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L'art. 171-ter, introdotto dall' art. 17 del D.Lgs. n. 685/1994 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 171-ter. - 1. E' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:
a) abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
b) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);
c) vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.
2. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto e' di rilevante gravita'.
3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani ed in uno o piu' periodici specializzati.
3-bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici".
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