092G0300
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Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento. (DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992 n. 266)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Enunciazioni di principi 1. Considerato che nella regione Trentino-Alto Adige e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali e che la tutela delle minoranze linguistiche locali e' compresa tra gli interessi nazionali, e' dovere istituzionale dello Stato, della regione, delle province autonome e degli enti locali che ne fanno parte contribuire nell'ambito delle rispettive funzioni all'osservanza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 , di seguito denominato "statuto speciale".
2. Le disposizioni del presente decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali ed alla potesta' statale di indirizzo e coordinamento sono poste ad ulteriore garanzia della speciale autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Parigi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo ed amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Nota all' art. 1:
- La legge n. 386/1989 reca: "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria".
Art. 2
Rapporti tra legislazione statale
e legislazione regionale 1. Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, le disposizioni legisla- tive regionali e provinciali non adeguate in ottemperanza al comma medesimo possono essere impugnate davanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 97 dello statuto speciale per violazione di esso; si applicano altresi' la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 .
3. L'impugnazione di cui al comma 2 ai sensi del predetto art. 97 e' proposta entro novanta giorni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Presidente del Consiglio ed e' depositata nella cancelleria della Corte costituzionale entro venti giorni dalla notificazione al presidente della giunta regionale o provinciale.
4. Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilita' nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma e' attribuita delega di funzioni statali ovvero potesta' legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonche' delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili.
5. Restano fermi i poteri di ordinanza amministrativa diretti a provvedere a situazioni eccezionali di necessita' ed urgenza, nei casi, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.
6. L'art. 105 dello statuto speciale si applica anche quando l'efficacia delle disposizioni legislative regionali o provinciali cessa per effetto di sentenza della Corte costituzionale, fermo restando quanto disposto nell'art. 16 dello statuto speciale.
Note all'art. 2:
- Gli articoli 4, 5, 6, 10, 16, 97 e 105 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , sono cosi' formulati:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) circoscrizioni comunali;
4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle coop- erative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale".
"Art. 5. - La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento dei comuni;
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale".
"Art. 6. - Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facolta' di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facolta' di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne l'istituzione.
Le casse mutue di malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto".
"Art. 10. - Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.
I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.
I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza".
"Art. 16. - Nelle materie e nei limiti entro cui la regione, o la provincia, puo' emanare norme legislative, le relative potesta' amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e della provincia.
Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.
Lo Stato puo' inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali, funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potra' essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica".
"Art. 97. - Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale puo' essere impuganta davanti alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici.
L'impugnazione puo' essere esercitata dal Governo.
La legge regionale puo', altresi', essere impugnata da uno dei consigli provinciali della regione; la legge provinciale dal consiglio regionale o dall'altro consiglio provinciale della regione".
"Art. 105. - Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato".
- La legge costituzionale n. 1/1948 reca: "Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale".
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 87/1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e' il seguente:
"Art. 23. - Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, viziate da illegittimita' costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.
L'autorita' giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.
La questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata, di ufficio, dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.
L'autorita' giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri od al presidente della giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al presidente del consiglio regionale interessato".
Art. 3
Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento 1. Se e per quanto lo statuto speciale e le relative norme di attuazione non prescrivono specifici procedimenti per il coordinamento tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della regione o delle province autonome, gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Governo della Repubblica nei limiti e nei modi previsti dalla legge hanno efficacia anche nel territorio regionale o provinciale.
((2. Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti.)) 3. Impregiudicato quanto disposto nell' art. 12, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , la regione o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, sono consultate, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su ciascun atto amministrativo di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla compatibilita' di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto. Le eventuali osservazioni della regione o della provincia autonoma devono pervenire entro venti giorni.
4. L'efficacia nel territorio regionale o provinciale dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome e' sospesa per i trenta giorni successivi a quello dal quale decorre il termine per ricorrere ai sensi dell'art. 98, comma secondo, del medesimo statuto speciale, se e per quanto la regione o la provincia autonoma ha, nelle osservazioni di cui al comma 3, manifestato avviso motivato di non compatibilita' dell'atto con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione, comprese quelle contenute nel presente decreto.
5. Se entro i trenta giorni di cui al comma 4 la regione o la provincia autonoma notifica ricorso per conflitto di attribuzione in relazione all'atto amministrativo cui l'avviso motivato si riferisce e per quanto il ricorso conferma l'avviso motivato stesso, l'efficacia di tale atto nel territorio regionale o provinciale e' ulteriormente sospesa fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.
6. Nel processo per conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' disporre per gravi ragioni, con ordinanza motivata, la non applicazione del comma 5.
7. L'atto di indirizzo e coordinamento emanato in applicazione di principi e norme recati da atto legislativo dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, non vincola direttamente l'attivita' amministrativa della regione e delle province autonome per quanto permangono in vigore le disposizioni legislative regionali o provinciali incompatibili con i predetti principi e norme.
Art. 4
Funzioni amministrative 1. Nelle materie di competenza propria della regione o delle prov- ince autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, di- verse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, salvi gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22 dello statuto medesimo.
2. Quando nell'esercizio delle proprie funzioni gli organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali riscontrino violazioni di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali, ne riferiscono all'autorita' amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti.
3. Fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 25, con esclusione degli articoli 2 e 3, commi 4, 5, 6 e 7, ai sensi della delibera n. 28/92 della sezione di controllo in data 21 aprile 1992. Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 27, con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite n. 84/SR/E del 22 aprile 1992. Nota all'art. 4:
- L'art. 22 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R.
n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 22. - Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il presidente della giunta regionale e i presidenti delle giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.