Monitoring Gesetzessammlung

048U0446

IT - Decreti Legislativi

048U0446

Concessione di conservare "ad personam" la tessera ASF (ora I.G.M.T.), di cui all'art. 16 del regolamento per l'Ufficio speciale delle ferrovie, approvato con regio decreto 7 agosto 1909, n. 711. (DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948 n. 446)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Il personale di ruolo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che abbia fruito per un periodo non inferiore a dieci anni, dopo la nomina in ruolo, della tessera prevista dall' art. 16 del regio decreto 7 agosto 1909, n. 711 , ne conserva il godimento, a titolo di concessione personale, anche in caso di cessazione dal servizio preso l'ispettorato generale medesimo, purche' con diritto al trattamento di quiescenza.
Analoga concessione compete al personale di ruolo di altre Amministrazioni che, in servizio all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, abbia fruito, per un periodo ininterrotto non inferiore ai dieci anni, della tessera medesima.

Art. 2

Il personale per il quale non ricorrano le circostanze previste dall'articolo precedente, ma che, alla data del presente decreto, fruisca del trattamento previsto dall' art. 7 del regio decreto 26 giugno 1927, n. 1570 , ovvero fruisca da almeno dieci anni del trattamento usatogli in relazione a quanto dispone l'art. 3, ultimo comma, della legge 27 giugno 1912, n. 638 , e' ammesso a beneficiare della concessione di cui all'articolo precedente medesimo.

Art. 3

Con decreto del Presidente della Repubblica, il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato, nella prima attuazione del presente decreto, a stabilire condizioni e modalita' per la concessione di cui agli articoli precedenti.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 43. - FRASCA
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