16G00045
16G00045
Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. (16G00045) (DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016 n. 37)
Art. 1 - Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Disposizioni di principio e ambito di applicazione 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 76.
- Il testo dell' art. 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:
«Art. 18 (Delega al Governo per l'attuazione delle decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui all' art. 31, commi 2 , 3 , 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare;
g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri direttivi di cui all' art. 32, comma 1, lettere a) , e) , f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 .
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalita' ed i tempi di cui all' art. 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 .
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a), ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della decisione quadro 2005/214/GAI si veda nelle note alle premesse.
Art. 2 - Definizioni
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:
1) una autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;
2) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria penale;
3) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria;
4) una autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);
b) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:
1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;
2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;
3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
4) una somma di denaro per la quale vi e' condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.
c) «Stato della decisione» lo Stato in cui e' emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera a);
d) «Stato di esecuzione» lo Stato al quale e' trasmessa una decisione a fini di esecuzione.
Art. 3
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti per le finalita' di cui al presente decreto sono il Ministero della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni ivi individuate.
CAPO II Capo II TRASMISSIONE ALL'ESTERO
Art. 4 - Competenza
Competenza 1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'autorita' amministrativa che si e' pronunciata in merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorita' competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.
Art. 5 - Condizioni di trasmissione
Condizioni di trasmissione 1. La trasmissione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione e' disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie e' divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.
3. Se e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
Art. 6 - Trasmissione all'estero
Trasmissione all'estero 1. Il provvedimento e' inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione.
2. Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la decisione e' trasmessa all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.
Art. 7 - Effetti del riconoscimento
Effetti del riconoscimento 1. Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorita' italiana non e' piu' tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.
2. L'autorita' italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se:
a) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione da' notizia della mancata esecuzione, totale o parziale;
b) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamenti o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione;
c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia.
3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4, comma 1, ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.
CAPO III Capo III TRASMISSIONE DALL'ESTERO
Art. 8 - Competenza
Competenza 1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso dall'estero.
2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di decisione.
Art. 9 - Condizioni per il riconoscimento
Condizioni per il riconoscimento 1. La Corte di appello riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la persona condannata dispone nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha la propria sede legale;
b) il fatto per cui e' stata emessa la decisione e' previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
Art. 10 - Ambito di applicazione
Ambito di applicazione 1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale e' chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle seguenti fattispecie:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio;
nn) violazioni del codice della strada , comprese quelle relative alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul trasporto pericoloso;
oo) contrabbando di merci;
pp) violazione dei diritti di proprieta' intellettuale;
qq) minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi;
rr) danneggiamento;
ss) furto;
tt) i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.
2. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.
Art. 11 - Procedimento e decisione di riconoscimento
Procedimento e decisione di riconoscimento 1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello.
2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformita' rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall' articolo 127 del codice di procedura penale . La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta e' emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della Corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di trenta giorni.
4. Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
5. Contro la decisione della Corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69 .
6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.
7. La decisione divenuta irrevocabile e' immediatamente trasmessa alle autorita' competenti dello Stato di emissione.
8. Se il riconoscimento e' negato perche' la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'autorita' competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 127 del codice di procedura penale cosi' recita:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».
- L' art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:
«Art. 22 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all' art. 127 del codice di procedura penale . L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.».
Art. 12 - Motivi di rifiuto del riconoscimento
Motivi di rifiuto del riconoscimento 1. La Corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:
a) se mancano una o piu' delle condizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10;
b) se il certificato allegato al presente decreto e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
c) se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in Italia o in altro Stato, diverso da quello della decisione, e, in tale ultimo caso, la decisione sia stata eseguita;
d) se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;
e) se, per i fatti per i quali e' stato chiesto il riconoscimento, si e' gia' verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;
f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
g) se la sanzione e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'eta', secondo la legge italiana;
h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;
i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata:
1) in caso di procedura scritta, non e' stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero,
2) non e' comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
2.1) che, a tempo debito, e' stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2.2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero
2.3) che, informata del procedimento e della possibilita' di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero
2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
2.5) se la sanzione pecuniaria applicata e' inferiore a settanta euro o all'equivalente di tale importo.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed i), la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione.
Art. 13 - Effetti del riconoscimento
Effetti del riconoscimento 1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie e' disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresi', le disposizioni in materia di amnistia e grazia.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Quando risulta che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato di emissione, la Corte di appello, se per i fatti oggetto della decisione vi e' giurisdizione dello Stato italiano, puo' decidere, ove l'ammontare della sanzione sia superiore al massimo edittale previsto per atti dello stesso tipo, di ridurre l'importo della stessa alla sanzione massima indicata dalla legislazione italiana. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione e' stata applicata.
4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la Corte di appello consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.
5. Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, e' possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entita' della sanzione alternativa e' determinata secondo la legislazione italiana, ma non puo' superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.
6. Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorita' competente dello Stato della decisione.
Art. 14 - Cessazione dell'esecuzione
Cessazione dell'esecuzione 1. L'Autorita' giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutivita' ovvero la revochi.
Art. 15 - Spese
Spese 1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.
CAPO IV Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16 - Clausola di invarianza finanziaria
Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 17 - Norme applicabili
Norme applicabili 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I
Allegato I
(di cui all'articolo 5, comma 1)
a) * Stato della decisione:
* Stato di esecuzione:
b) Autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione che impone una sanzione pecuniaria:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo:
Numero di riferimento del fascicolo:
Numero di telefono (prefisso del Paese) (prefisso della citta'):
Numero di Fax. (prefisso del Paese) (prefisso della citta'):
E-mail (se disponibile):
Lingua (o lingue) in cui e' possibile comunicare con l'autorita' che ha emesso la decisione:
Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):
c) Autorita' competente per l'esecuzione della decisione che impone una sanzione pecuniaria nello Stato della decisione [se diversa dall'autorita' di cui alla lettera b)]:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo:
Numero di telefono (prefisso del Paese) (prefisso della citta'):
Numero di fax (prefisso del Paese) (prefisso della citta'):
E-mail (se disponibile):
Lingua (o lingue) in cui e' possibile comunicare con l'autorita' competente per l'esecuzione:
Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della decisione o, laddove applicabile, ai fini del trasferimento allo Stato della decisione delle somme provenienti dall'esecuzione (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax e, se disponibile, e-mail):
d) In caso di designazione di un'autorita' centrale per la trasmissione amministrativa delle decisioni che impongono sanzioni pecuniarie nello Stato della decisione:
Denominazione dell'autorita' centrale:
Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):
Indirizzo:
Numero di riferimento del fascicolo:
Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della citta'):
E-mail (se disponibile):
e) L'autorita' o le autorita' che si possono contattare (qualora siano state compilate la lettera c) e/o la lettera d)
[ ] Autorita' di cui alla lettera b)
Puo' essere contattata per questioni riguardanti:
[ ] Autorita' di cui alla lettera c)
Puo' essere contattata per questioni riguardanti:
[ ] Autorita' di cui alla lettera d)
Puo' essere contattata per questioni riguardanti:
f) Informazioni relative all'identita' della persona fisica o giuridica, cui e' stata imposta una sanzione pecuniaria:
1. Persona fisica
Cognome:
Nome(i):
Cognome da nubile, se del caso:
Pseudonimi, se del caso:
Sesso:
Cittadinanza:
N. di documento di identita' o n. di sicurezza sociale (se disponibile):
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Ultimo indirizzo noto:
Lingue che la persona in questione comprende (se note):
a) Se la decisione e' trasmessa allo Stato di esecuzione perche' la persona nei cui confronti e' stata emanata la decisione vi risiede, aggiungere le seguenti informazioni:
Residenza nello Stato di esecuzione:
b)Se la decisione e' trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona nei cui confronti e' stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:
Descrizione dei beni della persona:
Localizzazione dei beni della persona:
c) Se la decisione e' trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona nei cui confronti e' stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:
Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona:
Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona:
2. Persona giuridica
Nome:
Tipo di persona giuridica:
Numero di registrazione (se disponibile)1 :
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005F 0214&from=IT - ntr1-L 2005076IT.01002301-E0001:
Sede statutaria (se disponibile)1:
Indirizzo della persona giuridica:
a) Se la decisione e' trasmessa allo Stato di esecuzione per i beni che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti e' stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:
Descrizione dei beni della persona giuridica:
Localizzazione dei beni della persona giuridica:
b) Se la decisione e' trasmessa allo Stato di esecuzione per il reddito che vi possiede la persona giuridica nei cui confronti e' stata emanata la decisione, aggiungere le seguenti informazioni:
Descrizione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:
Localizzazione della(e) fonte(i) di reddito della persona giuridica:
g) Decisione che impone una sanzione pecuniaria:
1.Natura della decisione che impone una sanzione pecuniaria (contrassegnare la casella pertinente):
[ ] i) decisione di un'autorita' giudiziaria dello Stato della decisione in merito a un reato ai sensi del diritto di detto Stato; [ ] ii) decisione di un'autorita' dello Stato della decisione, diversa da un'autorita' giudiziaria, in merito a un reato ai sensi della legislazione di detto Stato. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilita' di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale; [ ] iii) decisione di un'autorita' dello Stato della decisione diversa da un'autorita' giudiziaria in merito ad atti che sono punibili a norma della legislazione di detto Stato a titolo di infrazioni a regolamenti. Si conferma che la persona interessata ha avuto la possibilita' di essere giudicata da una giurisdizione competente in particolare in materia penale; [ ] iv) decisione di un'autorita' giudiziaria competente in particolare in materia penale riguardo a una decisione di cui al punto iii).
La decisione e' stata pronunciata il (data)
La decisione e' passata in giudicato il (data)
Numero di riferimento della decisione (se disponibile):
La sanzione pecuniaria comporta l'obbligo di pagare (contrassegnare la/le casella/e pertinente/i e indicare l'importo/gli importi precisando la valuta):
[ ] i) una somma di denaro in seguito a condanna per illecito imposta in una decisione; importo: [ ] ii) il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l'autorita' giudiziaria agisca nell'esercizio della sua competenza penale; importo: [ ] iii) una somma di denaro in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione; importo: [ ] iv) una somma di denaro da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposta nella stessa decisione;
importo:
L'importo totale della sanzione pecuniaria con indicazione della valuta:
2. Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi data/ora e luogo:
Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base e' stata emessa la decisione:
3. Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 corrispondano ad una o piu' delle seguenti menzioni, confermarlo contrassegnando la o le pertinenti caselle:
[ ]partecipazione ad un'organizzazione criminale
[ ]terrorismo
[ ]tratta di esseri umani
[ ]sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile
[ ]traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
[ ]traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
[ ]corruzione
[ ]frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee
[ ]riciclaggio di proventi di reato
[ ]falsificazione di monete, tra cui l'euro
[ ]criminalita' informatica
[ ]criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
[ ]favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
[ ]omicidio volontario, lesioni personali gravi
[ ]traffico illecito di organi e tessuti umani
[ ]rapimento, sequestro e presa di ostaggi
[ ]razzismo e xenofobia
[ ]furti organizzati o con l'uso di armi
[ ]traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
[ ]truffa
[ ]racket e estorsioni
[ ]contraffazione e pirateria in materia di prodotti
[ ]falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi
[ ]falsificazione di mezzi di pagamento
[ ]traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita
[ ]traffico illecito di materie nucleari e radioattive
[ ]traffico di veicoli rubati
[ ]stupro
[ ]incendio doloso
[ ]reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
[ ]dirottamento di aereo/nave
[ ]sabotaggio
[ ]infrazioni al codice della strada , comprese quelle relative alle ore di guida e ai periodi di riposo e infrazioni alle norme sul trasporto di merci pericolose
[ ]contrabbando di merci
[ ]violazione dei diritti di proprieta' intellettuale
[ ]minacce e atti di violenza contro le persone, anche in occasione di eventi sportivi
[ ]danno penale
[ ]furto
[ ]reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.
In quest'ultimo caso, pregasi indicare le disposizioni esatte dello strumento adottato sulla base del trattato CE o del trattato UE corrispondenti al reato:
4.Qualora il reato o i reati individuati al punto 2 non siano contemplati al punto 3, fornire una descrizione circostanziata del reato o dei reati in questione:
h) Caratteristiche della decisione che impone una sanzione pecuniaria
1.Pregasi confermare che (contrassegnare le caselle):
[ ] a) La decisione e' stata emessa a titolo definitivo [ ] b) A conoscenza dell'autorita' che ha emesso il certificato, una decisione nei confronti della stessa persona rispetto agli stessi atti non e' stata emessa nello Stato di esecuzione e nessuna decisione siffatta emessa in uno Stato diverso da quello della decisione o di esecuzione e' stata eseguita.
2.Pregasi indicare se il procedimento ha formato oggetto di una procedura scritta:
[ ] a) No, non ne ha formato oggetto [ ] b) Si', ne ha formato oggetto. Si conferma che la persona interessata e' stata informata, in conformita' della legislazione dello Stato della decisione, personalmente o tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione nazionale, del suo diritto di opporsi al procedimento e dei termini di prescrizione.
3. Pregasi indicare se l'interessato e' comparso personalmente al processo terminato con la decisione:
1. [ ] Si', l'interessato e' comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
2. [ ] No, l'interessato non e' comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:
[ ] 3.1a. l'interessato e' stato citato personalmente il . (giorno/mese/anno) ed e' quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
OPPURE
[ ] 3.1b. l'interessato non e' stato citato personalmente ma e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si e' stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
OPPURE
[ ] 3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed e' stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
OPPURE
[ ] 3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il . (giorno/mese/anno) ed e' stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e puo' condurre alla riforma della decisione originaria,
e:
[ ] l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;
OPPURE
[ ] l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
OPPURE
[ ] 3.4. l'interessato, espressamente informato del procedimento e della possibilita' di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto ad un'udienza e ha espressamente comunicato di non opporsi al procedimento.
4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2, 3.3 o 3.4, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:
.........................................................
........................................................»
4.Pagamento parziale della sanzione
Se una parte dell'ammontare della sanzione e' gia' stata pagata allo Stato della decisione o, a conoscenza dell'autorita' che ha emesso il certificato, a qualsiasi altro Stato, pregasi indicare l'importo pagato:
i) Sanzioni alternative, compresa la pena privativa della liberta' 1.Pregasi indicare se lo Stato della decisione autorizza lo Stato di esecuzione ad applicare sanzioni alternative qualora non sia possibile eseguire la decisione che impone una sanzione, totalmente o in parte:
[ ] si'
[ ] no
2.In caso affermativo, pregasi indicare quali sanzioni possono essere applicate (tipo di sanzioni e livello massimo):
[ ] Detenzione. Periodo massimo:
[ ] Lavori di pubblica utilita' (o equivalenti). Periodo massimo: [ ] Altre sanzioni. Descrizione:
j) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):
k) Il testo della decisione che impone una sanzione pecuniaria e' allegato al certificato.
Firma dell'autorita' che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:
Nome:
Funzione (titolo/grado):
Data:
Timbro ufficiale (se disponibile)
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1 Se la decisione e' trasmessa allo Stato di esecuzione perche' la sede statutaria della persona giuridica nei cui confronti e' stata emanata la decisione si trova in tale Stato, devono essere indicati il numero di registrazione e la sede statutaria.
Parte di provvedimento in formato grafico