048U0021
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Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte. (DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948 n. 21)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948;
Art. 1
Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 , sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra.
Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.
Art. 2
Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per la pena di morte gia' inflitta con sentenza divenuta irrevocabile.
Art. 3
Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 .
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 27. - FRASCA