Monitoring Gesetzessammlung

099G0324

IT - Decreti Legislativi

099G0324

Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999 n. 242)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 13-8-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426 , e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ; Ravvisata l'esigenza di operare il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, rimanendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, al fine di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 luglio e del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Comitato olimpico nazionale italiano 1. Il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato CONI, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi' dispongono:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 .
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426 , recante "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942 .
- La legge 23 marzo 1981, n. 91 , recante "Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 27 marzo 1981 .
- Gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , cosi' dispongono:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) (omissis);
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale".
"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, d ella legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall' art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 68 , recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 .

Art. 2

Statuto 1. Il CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell' articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 , l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva ((...)) per i normodotati ((...)) , nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata dallo statuto dell'ente.
4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 .
4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.

Art. 3

Organi 1. Sono organi del CONI:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 ;
f) il collegio dei revisori dei conti.
((2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non possono svolgere piu' di tre mandati. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI)) 2-bis. Il compenso spettante agli organi e' determinato con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle vigenti direttive in materia.

Art. 4

Consiglio nazionale (( 1. Il consiglio nazionale e' composto da:
a) il presidente del CONI, che lo presiede;
b) i presidenti delle federazioni sportive nazionali;
c) i membri italiani del CIO;
d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate a condizione che non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attivita' sportiva conseguente all'utilizzo di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive;
e) tre membri in rappresentanza dei presidenti delle strutture territoriali di livello regionale e tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali di livello provinciale del CONI;
f) cinque membri in rappresentanza degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
g) tre membri in rappresentanza delle discipline sportive associate;
h) un membro in rappresentanza delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI.
1-bis. Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del comma 1. )) 2. I rappresentanti delle federazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 1, individuati nell'ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio.
(( 3. I componenti di cui al comma 1, lettera d), il cui numero deve essere non inferiore al trenta per cento dei componenti di cui al comma 1, lettera b), sono eletti dagli atleti e tecnici componenti degli organi di gestione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una federazione nazionale sportiva o ad una disciplina sportiva associata. Lo statuto garantisce l'equa rappresentanza di atlete e atleti. )) 4. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 1, lettera d), sono eletti almeno due atleti, anche non in attivita', che hanno preso parte ai giochi olimpici purche', alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi piu' di otto anni dagli ultimi giochi olimpici cui gli stessi abbiano partecipato.
5. Lo statuto puo' prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

Art. 5

Compiti del consiglio nazionale 1. Il Consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attivita' sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive nazionali.
1-bis. Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i componenti della Giunta nazionale di cui all'articolo 6.
2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonche' i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e societa' sportive;
c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, ((...)) , degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
d) stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attivita' sportiva dilettantistica da quella professionistica;
e) stabilisce i criteri e le modalita' per l'esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;
e-bis) stabilisce i criteri e le modalita' di esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle societa' sportive di cui all' articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 .
Allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi il controllo sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo' essere svolto in via sostitutiva dal CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte della federazione sportiva nazionale;
e-ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;
f) approva gli indirizzi generali sull'attivita' dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; ratifica le delibere della giunta nazionale relative alle variazioni di bilancio;
g) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla giunta nazionale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto.

Art. 6

Giunta nazionale 1. La giunta nazionale e' composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 .
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 2017, N. 43 )) .
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 .
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 .

Art. 7

Compiti della giunta nazionale 1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attivita' amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
2. La giunta nazionale svolge i seguenti compiti:
a) formula la proposta di statuto dell'ente;
(( a-bis) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio di cui all' articolo 8, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 ; la delibera e' trasmessa al Ministero vigilante per l'approvazione; )) b) delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e sulla consistenza degli organici;
c) esercita i poteri di controllo sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;
(( d) delibera lo schema di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale, e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio nazionale;
e) esercita, sulla base dei criteri e modalita' stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attivita' sportiva di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma;
f) propone al Consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarita' nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilita' di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; )) g) nomina il segretario generale;
h) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto;
(( h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:
1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attivita' sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;
2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzieta' e imparzialita' degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilita' delle decisioni;
3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ))

Art. 8

Presidente del CONI 1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
(( 2. Il presidente e' eletto dal Consiglio nazionale.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
3-bis. La carica di presidente e' incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate.
3-ter. Il presidente e' eletto tra tesserati o ex tesserati alle federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di Presidente o vice presidente di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata o di membro della Giunta nazionale del CONI o di una struttura territoriale del CONI;
b) essere stato atleta chiamato a far parte di rappresentative nazionali;
c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo. ))

Art. 9

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 ))

Art. 10

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 ))

Art. 11

Collegio dei revisori dei conti (( 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto di cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri designati dall'Ente tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'. Il decreto di nomina del collegio dei revisori dei conti prevede altresi' la nomina di due componenti supplenti. )) 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

Art. 12

Segretario generale 1. Il segretario generale e' nominato dalla giunta nazionale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnicoprofessionali.
2. Il segretario generale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della giunta nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici ((per la funzionalita' dell'ente)) ;
b) predispone il bilancio dell'ente;
c) espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
3. La carica di segretario generale e' incompatibile con quella di componente del consiglio nazionale e con quella di componente degli organi delle federazioni sportive nazionali ((delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti.))

Art. 12-bis

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 2017, N. 43 ))

Art. 13

Vigilanza 1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CONI per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarita' amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilita' di funzionamento degli organi dell'ente.
2. Nei casi di cui al comma 1 e' nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.
(( 2-bis. I provvedimenti adottati dagli organi del CONI concernenti indirizzo e controllo, relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente e in particolare dall'articolo 2 del presente decreto legislativo e dall' articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , diventano esecutivi qualora il Ministero per i beni e le attivita' culturali non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Restano ferme, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138 . ))

Art. 14

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 ))

Art. 15

(( (Federazioni sportive nazionali e
discipline sportive associate). ))
(( 1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l'attivita' sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attivita' individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attivita', anche singoli tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e' concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate beni di sua proprieta'.

Art. 16

(Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate).
1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere piu' mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.
Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle societa' con diritto al voto e' inferiore a trecento, a tre se il numero delle societa' con diritto al voto e' compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle societa' con diritto al voto e' pari a mille o superiore. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorita' vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. I soggetti di cui all'undicesimo periodo debbono garantire nei loro statuti la piu' ampia partecipazione all'elettorato passivo. (9) ((12)) 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8 .
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.
----------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio - 29 settembre 2023 (in G.U. 1ª s.s. 04/10/2023 n. 40), n. 184 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), con riferimento all'inciso «, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall'art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999 , nel testo vigente prima delle modifiche di cui all' art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112 ". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 31 dicembre 2024, n. 208 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il comma 2 dell'articolo 16 del presente decreto e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 , si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall' articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 .

Art. 16-bis

(( (Enti di promozione sportiva). ))
(( 1. Gli Enti di promozione sportiva sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale il bilancio di previsioneed il conto consuntivo, nonche' una relazione documentata in ordine all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal CONI, da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.
2. La Giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarita' relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attivita' o spese non attinenti alle finalita' degli enti adotta i provvedimenti necessari e puo' proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi piu' gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.

Art. 17

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 ))

Art. 18

Disposizioni transitorie 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato lo statuto del CONI, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del CONI.
4. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della giunta nazionale ed alla nomina del presidente del CONI, le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i ((centocinquanta giorni)) successivi.
5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.
6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.
7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157 .

Art. 19

Abrogazioni 1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Bellillo, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all' art. 19:
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426 , recante "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942 .
- L' art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , cosi recita:
"Art. 14 (Federazioni sportive nazionali). - Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle societa' e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.
Alle federazioni sportive nazionali e' riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
Per l'espletamento delle attivita' di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro e' regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Per le attivita' di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa gravera' sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.
Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa".
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