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048U0755

IT - Decreti Legislativi

048U0755

Agevolazioni per la costituenda "Societa' marittima nazionale". (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 755)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la finanze, per il tesoro, per il bilancio, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti e contratti che saranno stipulati per la costituzione, e per successivi eventuali aumenti di capitale fino al limite di cinque miliardi, della societa' per azioni denominata "Societa' marittima nazionale" con sede in Roma, con capitale iniziale fino a due miliardi, da sottoscriversi fino a L. 1.100.000.000 dalla societa' finanziaria marittima "Firmare" e per il resto da una o piu' delle societa' di navigazione costituite a termine del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081 , convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002 , e con lo scopo di acquistare per il ripristino e di ripristinare navi danneggiate per fatto bellico o durante l'esercizio nel periodo di guerra, per la successiva loro utilizzazione, nonche' di compiere operazioni finanziarie attive e passive ad esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico.
Sono parimenti soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 40 gli atti ed i contratti che saranno posti in essere dalla Societa', riguardanti acquisti per compra-vendita o per conferimento, ricuperi, riparazioni di navi danneggiate da eventi bellici o da fatti connessi con la guerra; nonche' i finanziamenti all'uopo occorrenti e le accensioni di mutui comprese le relative concessioni di garanzie,

Art. 2

Gli onorari notarili relativi alla stipulazione degli atti sopra menzionati saranno liquidati nella misura normale prevista dalle vigenti disposizioni della legge notarile quando il valore dell'oggetto degli atti stessi non superi un milione di lire. Per gli atti il cui valore superi un milione di lire gli onorari suddetti saranno ridotti alla meta' per la quota eccedente il valore sopra indicato e fino ad un valore inferiore ai dieci milioni, ad un decimo per la quota da dieci milioni in piu'.

Art. 3

Per la stima dei conferimenti di beni in natura alla Societa' non si applicano le regole dell' art. 2343 del Codice civile .

Art. 4

L'imposta di negoziazione sulle azioni della Societa' e' ridotta alla meta' fino a che la "Firmare" conservi la maggioranza azionaria.
Cessando tale maggioranza, la Societa' deve farne denunzia al competente Ufficio del registro entro sessanta giorni, sotto sanzione di una sovrattassa pari a sei decimi della maggiore imposta dovuta.

Art. 5

La Societa' puo' essere dispensata, con determinazione del Ministro per il tesoro, dall'adempimento delle condizioni di cui al n. 1, art. 12, della legge 20 marzo 1913, n. 272 .
Parimenti puo' essere dispensata, con determinazione del Ministro per l'industria e commercio, dalla preventiva autorizzazione prevista dal decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 23 prorogato con decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 162 .

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CAPPA PELLA - DEL VECCHIO - EINAUDI - GRASSI TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 208. - FRASCA
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