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048U0170

IT - Decreti Legislativi

048U0170

Istituzione presso l'Universita' di Bari, delle Facolta' di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Universita' medesima. (DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 1948 n. 170)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportato dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947;

Art. 1

Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 1947-48, presso l'Universita' degli studi di Bari, le seguenti Facolta':
a) Facolta' di lettere e filosofia;
b) Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
c) Facolta' di ingegneria.

Art. 2

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Universita' degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facolta' rispettivamente come segue:
Facolta' di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9;
Facolta' di scienze, matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9;
Facolta' di ingegneria, posti di ruolo n. 7. ((2))
In tali sensi s'intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Universita' di Bari di cui al regio decreto 3 settembre 1936, n. 1816 , e al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 297 .
---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 30 luglio 1957, n. 732 ha disposto (con l'articolo unico) che "Con effetto dall'anno accademico 1957-58, i ruoli organici dei posti di professori di ruolo assegnati, rispettivamente, alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170 ,[. . .] sono modificati come appresso:
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo: 11;
[. . .]."

Art. 3

Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Universita' di Bari viene aumentato di lire cinque milioni, in rapporto alle spese di funzionamento delle nuove Facolta'.

Art. 4

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, gli organici del personale assistente, tecnico e subalterno dell'Universita' di Bari verranno aumentati del posti occorrenti per le nuove Facolta'.
((Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo:
Facolta' di lettere e filosofia, posti 2;
Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti 2;
Facolta' di ingegneria, posti 2)) .

Art. 5

Per le spese di primo impianto delle Facolta' anzidette, lo stato corrispondera' una volta tanto all'Universita' di Bari la somma di lire quarantacinque milioni.

Art. 6

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 GENNAIO 1952, N. 23 ))

Art. 7

E' riconosciuta, ad ogni effetto la validita' di tutti i corsi istituiti in via provvisoria presso l'Universita' di Bari per l'anno accademico 1946-47.
I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere sono riconosciuti a tutti gli effetti ed avranno termine con l'anno accademico 1950-51. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 28 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 100. - FRASCA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 gennaio 1952, n. 23 ha disposto (con l'art. 3) che "I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all' art. 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170 , sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55."
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