048U0058
048U0058
Modificazioni ai decreti legislativi 11 novembre 1946, n. 108, e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la concessione di una speciale indennita' ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore ed estensione della indennita' anzidetta agli infortunati civili per fatti di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948 n. 58)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948;
Art. 1
Con effetto dal 1 settembre 1946, alle infermita' che ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 agosto 1947, n. 876 , danno diritto alla speciale indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore sono aggiunte quelle contemplate alla lettera b) n. 3 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 .
Art. 2
Le disposizioni dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 , e 20 agosto 1947, n. 876 , riguardanti la concessione di una speciale indennita' ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore, sono estese, con effetti dal 1 ottobre 1947, agli infortunati civili per fatti di guerra che siano affetti da una delle mutilazioni o infermita' indicate nell'art. 2 del predetto decreto n. 876 e nell'art. 1 del presente decreto.
Art. 3
Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 876 , hanno effetto dal 1 marzo 1948. Fino a tale data l'Opera, nazionale per gli invalidi di guerra provvedera' al pagamento dell'indennita' prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 , modificato dal citato decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 876, e dall'art. 1 del presente decreto.
Art. 4
Per ottenere la corresponsione dell'indennita' speciale di accompagnamento dal 1 marzo 1948, gli aventi diritto devono presentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra).
Art. 5
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con suo decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato allo Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 133. - FRASCA