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096G0223

IT - Decreti Legislativi

096G0223

Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore. (DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996 n. 205)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 9/5/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 , recante attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991 , relativa alla tutela dei programmi per elaboratore; Considerata la necessita' di emanare disposizioni correttive degli articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992 ; Visti gli articoli 1, comma 5 , e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

null
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.
- Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 , reca attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo IV del titolo I della predetta legge la sezione VI (articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater), recante norme sui programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art. 64-bis (per il testo degli articoli 64-ter e 64-quater si veda in nota all'art. 1 e 2):
"Art. 64-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonche' la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunita' economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunita', ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".
- L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all' art. 161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3).
- L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l' art. 171-bis alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4).
- La direttiva 91/250/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 122 del 17 maggio 1991.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
- L'art. 6, comma 1, di detta legge cosi' recita: "1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428 , e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489".
Nota all' art. 1:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 , reca protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L'art. 64- ter, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 64-ter. - 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attivita' indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorche' tali attivita' sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.
2. Non puo' essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore puo', senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui e' basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle".
- Per il D.Lgs. n. 518/1992 vedi note alle premesse.

Art. 2

null Note all' art. 2:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 64-quater, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 64-quater. - 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non e' richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64- bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita', con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le predette attivita' siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi e' autorizzato a tal fine;
b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
c) le predette attivita' siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della loro applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attivita' che violi il diritto di autore.
3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 , le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma".
- Per il D.Lgs. n. 518/1992 vedi nota alle premesse.

Art. 3

1. Nell'ultimo comma dell' art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 , la parola: "esclusione", e' sostituita dalla seguente: "elusione".
Note all' art. 3:
- Per la legge n. 633/1941 vedi note alle premesse.
L'art. 161, ultimo comma, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 161. - Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore".
- Per il D.Lgs. n. 518/1992 vedi nota alle premesse.

Art. 4

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 , le parole: "da L. 500.000 a L. 6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.".
2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 , le parole: "L.1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro ARCELLI, Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea AGNELLI, Ministro degli affari esteri CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Note all' art. 4:
- Per la legge n. 633/1941 vedi nota alle premesse.
L'art. 171-bis, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, e' soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da L. 1.000.000 a L.
10.000.000. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non e' inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a L. 3.000.000 se il fatto e' di rilevante gravita' ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 .
2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani e in uno o piu' periodici specializzati".
- Per il D.Lgs. n. 518/1992 vedi nota alle premesse.
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