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048U0771

IT - Decreti Legislativi

048U0771

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 771)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1945:

Art. 1

L'art. 28 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, modificato dall' art. 5 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465 , e' sostituito dal seguente:
Dei pagamenti fatti, l'esattore rilascia quietanza al contribuente conservando la matrice o la copia, nel modo indicato dal regolamento.
Previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, e' data facolta' all'esattore di rilasciare la quietanza sulla cartella dei pagamenti.
In tal caso la trascrizione dei pagamenti deve farsi su registri numerati prima dell'uso e siglati in ogni foglio dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.
Tali registri terranno luogo delle matrici ai fini dei controlli e di ogni garanzia, dell'erario, degli enti, e contribuenti. Resta fermo l'obbligo della emarginazione dei pagamenti sui ruoli o sugli schedari il cui uso sia stato autorizzato.
Nei casi di pagamento effettuato in sede di esecuzione, l'ufficiale procedente, col rilascio della bolletta di pagamento, resta esonerato dall'obbligo della compilazione del verbale di desistenza.
Anche detti pagamenti, come quelli effettuati a mezzo di vaglia o conti correnti postali, dovranno essere riportati sul registro per ogni singolo contribuente.
Valgano per i registri tutte le norme in vigore per la tenuta dei bollettari.
L'intendente di finanza puo' sempre, per esigenze di servizio, modificare l'orario dell'esattoria e disporre la apertura di nuovi sportelli a carico dell'esattore.
Nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, e' data facolta' ai contribuenti con debito fino a L. 15.000 per rata, di chiedere all'esattore di eseguire il pagamento a domicilio con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 2

Il secondo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , modificato dall' art. 16 della legge 16 giugno 1939, n. 942 , e' sostituito dal seguente:
Il prezzo d'asta viene determinato moltiplicando per 200 il tributo diretto verso lo Stato, secondo il disposto dell' art. 15 del Codice di procedura civile . Ove tale prezzo sia ritenuto notevolmente inferiore al valore attuale dei beni, l'Intendente di finanza puo' disporre che il prezzo stesso sia determinato in base a perizia dell'Ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono anticipate dall'Amministrazione finanziaria e saranno recuperate dall'esattore o dal ricevitore provinciale, unitamente al debito di imposta.

Art. 3

Il quarto comma dell'art. 80 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, e' cosi' modificato:
Qualora l'ultimo giorno del versamento cada in giorno festivo, l'esattore avra' facolta' di fare il versamento stesso il giorno feriale immediatamente successivo.
L'esattore delle imposte dirette ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi di cassa di spettanza del Comune, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni e dai prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati e salariati comunali, per le retribuzioni loro spettanti, col diritto di percepire un interesse non inferiore a quello previsto dal cartello bancario e di rivalersi di tali anticipazioni ed interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, tasse o entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
Detto obbligo e' subordinato alla condizione che la esposizione dell'esattore per le anticipazioni fatte e per quelle che si chiedono, non superino, complessivamente, l'importo di due rate dei proventi comunali da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' consegnate agli esattori.

Art. 4

L'art. 87 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato dal regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 , e' sostituito dal seguente:
L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purche' faccia constare:
che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili del debitore;
oppure che la esecuzione e' tornata inutile o insufficiente.
Per ottenere il rimborso e' sufficiente che l'esattore dimostri di aver compiuta una sola esecuzione entro sei mesi della scadenza della quarta rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili.
Ai fini previsti dal presente articolo, il contribuente moroso per quattro rate consecutive, s'intende decaduto dal beneficio della normale rateazione di legge e l'esattore resta libero di procedere per l'intero carico comprese le rate non scadute.
Nel caso in cui la morosita' si manifesti alla scadenza della terza rata o successive, agli effetti di cui al presente articolo, sara' sufficiente che l'esattore dimostri di aver eseguita la sola procedura a saldo alla scadenza dell'ultima rata.
Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso.
Tuttavia l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perdera' il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita, dei medesimi fino a un mese dopo la raccolta.
Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potra' aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.
In caso di irreperibilita' rilevata ed attestata dal messo notificatore al momento della notifica della cartella dei pagamenti, agli effetti del rimborso per inesigibilita', l'esattore alla scadenza della quarta rata, potra' notificare la stessa cartella.
Confermandosi la irreperibilita', l'atto assume efficacia di avviso di mora e di verbale di irreperibilita' e dovra' essere sottoposto alla Certificazione del sindaco e, successivamente, dell'ente impositore entro sessanta giorni dalla seconda notifica.
Lo stesso termine vale per la trasmissione all'Ufficio delle imposte, degli originali verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente.
In sostituzione della cartella, potranno essere sottoposti alla certificazione di cui al comma precedente, gli avvisi di mora, o, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, elenchi per ruolo dei contribuenti irreperibili verbalizzati dall'ufficiale esattoriale.
L'esattore potra' omettere le denuncie di morosita' ai sensi dell' art. 35 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608 e 13 della legge 16 giugno 1939, n. 912 , quando abbia gia' denunciato lo stato di morosita' del contribuente per le quote iscritte nei ruoli degli anni precedenti e la mora perduri.
Qualora l'Amministrazione della finanza abbia notizia che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili li designera' all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potra' ottenere uno sgravio provvisorio, che diventera' definitivo non appena egli abbia fatto constatare di aver escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.
In ogni caso la Finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte dello Stato.

Art. 5

Nella commisurazione delle cauzioni per le esattorie e per le ricevitorie provinciali del decennio 1943-52, in dipendenza dell'applicazione dell' art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 , e delle cauzioni richieste agli esattori nominati per il quinquennio 1948-52, le riscossioni per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra, per i relativi profitti avocabili e per i profitti eccezionali di contingenza, saranno computate soltanto al quindici per cento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 232. - FRASCA
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