Monitoring Gesetzessammlung

048U0523

IT - Decreti Legislativi

048U0523

Ricostruzione e riparazione degli immobili degli Istituti postelegrafonici distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche. (DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 1948 n. 523)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1

Le opere necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili destinati a convitti e colonie marine e montane, di proprieta' degli Istituti cauzioni e quiescenza e assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali telegrafiche, esistenti a Pesaro, Livorno, Ferentino, Saltino (Firenze), Calambrone (Pisa) e Messina, distrutti o danneggiati per eventi di guerra ed in seguito ad occupazione di truppe nazionali, alleate o nemiche, sono eseguite fino alla somma di lire 200 milioni, a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, attingendo ai fondi concessi, come sovvenzione straordinaria del Tesoro, a favore dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi, con decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 177 .
Le somme cosi' erogate saranno rimborsate dagli Istituti in annualita' trentennali al 5% decorrenti dall'ultimazione delle opere.
In caso di insolvenza l'Amministrazione postale tratterra' le annualita' scadute dai contributi da essa dovuti agli Enti stessi.

Art. 2

Alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive, di cui all' art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , modificato con l' art. 3 del decreto legislativo 21 settembre 1947, n. 1088 , sono iscritti anche i supplenti postali telegrafici.
IL contributo da, questi dovuto sara' fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3

I contributi dovuti dal personale delle ricevitorie postali telegrafiche agli Istituti cauzioni e quiescenza dei ricevitori postali telegrafici e assistenza e previdenza del personale delle ricevitorie postali telegrafiche, che, per gli articoli 24 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407 , e 7 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , possono essere modificati con l'approvazione dei Ministri per le poste e le telecomunicazioni e per il tesoro, possono sempre, con l'approvazione degli stessi Ministri, essere stabiliti, anziche' in misura fissa, in una quota percentuale della retribuzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 143. - FRASCA
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