090G0391
090G0391
Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi. (DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990 n. 357)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 3 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218 , recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990; Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Iscrizione all'INPS dei dipendenti
degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:
a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato T all' art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , e della legge 20 febbraio 1958, n. 55 ;
b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle societa' per azioni risultanti dalle operazioni di cui all' art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218 , effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa;
c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 e' effettuata, ai fini dell'assolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che e' istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale.
3. Alla gestione speciale di cui al comma 2, sovraintende il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti integrato, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative al livello nazionale del settore credito.
4. Il comitato di cui al comma 3 ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i prospetti evidenzianti l'ammontare delle entrate e delle uscite afferenti la gestione, corredati da apposita relazione;
b) vigilare sull'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del presente decreto ed esprimere parere sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione stessa.
5. La decisione, in unica istanza, dei ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione speciale e' attribuita al comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella composizione originaria, con applicazione delle norme sui termini di cui all' art. 47, commi 3 e 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
Art. 2
Regime pensionistico degli iscritti
in servizio alla data del 31 dicembre 1990 1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i datori di lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma 1, comunicano all'Istituto stesso su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto medesimo, per ciascun dipendente in servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale complessiva ed in particolare l'anzianita' assicurativa e l'anzianita' contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e dei periodi in ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli effetti delle anzianita' predette, la retribuzione imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
2. L'ammontare delle contribuzioni e degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita' contributive connesse all'esercizio di facolta' di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi restano acquisiti dalle forme esclusive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria nei casi in cui le domande di riscatto o di ricongiunzione siano state presentate alle forme medesime anteriormente al 1 gennaio 1991.
3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita' contributiva di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1991 il contributo complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, gia' affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, e' dovuto alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le modalita' previste per la generalita' dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei dipendenti previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative e' a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In tale sede contrattuale saranno individuate le modalita' per il recupero, da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore onere che l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria comporta a loro carico.
5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidita' a carico della gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'eta', all'anzianita' assicurativa e all'anzianita' contributiva.
6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 e' fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4, anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento piu' favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. La contribuzione relativa agli iscritti alla gestione speciale che cessano dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione a carico della gestione stessa e' trasferita alla contabilita' ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 3
Regime pensionistico degli iscritti gia' pensionati 1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le forme di assicurazione obbligatoria esclusive od esonerative di cui all'art. 1, comma 1, comunicano all'Istituto stesso, su moduli o supporti magnetici secondo le indicazioni dell'Istituto medesimo, i dati anagrafici dei titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti e dei titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili, ancorche' i requisiti in base ai quali i trattamenti sono stati loro attribuiti non corrispondano a quelli richiesti nell'assicurazione generale obbligatoria, la data di decorrenza dei trattamenti stessi e l'ammontare relativo a ciascuna mensilita' dell'ultimo anno e in ogni caso i dati rilevanti ai fini delle disposizioni del presente articolo.
2. La gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218 , una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto. Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, ed il 31 dicembre 1990 , la quota a carico della gestione speciale e' determinata secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso. ((1)) ((2)) 3. Le quote dei trattamenti pensionistici a carico della gestione speciale sono assoggettate alla disciplina per la perequazione automatica dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. Per i titolari di trattamenti pensionistici e di posizioni assicurative per prestazioni differibili di cui al comma 1, e' fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, secondo quando disposto al successivo art.
4.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 18, comma 10) che "L' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , si interpreta nel senso che la quota a carico della gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218 , va determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale". ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9-30 gennaio 2018, n. 12 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018, n. 6), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , (che ha modificato il comma 2 del presente articolo).
Art. 4
Garanzia del trattamento complessivo risultante dalle disposizioni
dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai precedenti articoli 2 e 3. 1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 e' fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.
2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, e' posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1.
Art. 5
Trasformazione degli attuali fondi pensionistici
e loro destinazione a finalita' di previdenza integrativa 1. Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 , relativi al personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonche' esonerativi autorizzati per effetto della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , in favore del personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, del Monte dei Paschi di Siena, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, della Cassa di risparmio di Torino, della Cassa di risparmio di Firenze, della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, della Cassa di risparmio di Asti.
2. I fondi o casse costituiti in base alla legge 20 febbraio 1958, n. 55 , sono trasformati, per effetto della presente disposizione, in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4, con vincolo di destinazione delle relative disponibilita' patrimoniali alla realizzazione della richiamata garanzia.
3. Fermo in ogni caso l'effetto legale di trasformazione della finalita' del fondo o cassa, il consiglio di amministrazione adotta le modificazioni dello statuto del fondo o cassa necessarie per la realizzazione della nuova finalita', tenute presenti le esigenze di mobilita' del personale all'interno del gruppo.
4. Le modificazioni statutarie del fondo o cassa, con particolare riferimento a quelle relative al regime contributivo a carico delle parti, anche in quanto occorrenti ai fini della garanzia di cui all'art. 4, e all'entita' delle prestazioni integrative, devono essere compatibili con la indicata finalita'; il bilancio tecnico del fondo deve darne specificamente conto.
5. Le modificazioni dello statuto sono assoggettate all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Non oltre il primo rinnovo del contratto collettivo aziendale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti, datoriali e del personale dipendente, dovranno definire, in via contrattuale, gli oneri posti a carico di ciascuna di esse per consentire l'adempimento delle prestazioni integrative di cui al presente decreto.
Art. 6
Convenzioni con l'INPS per l'erogazione diretta e
complessiva della pensione da parte del datore di lavoro 1. Il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell'art. 4, e' effettuato per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dagli enti creditizi di cui all'art. 1 ovvero dalle societa' da essi risultanti ai sensi dell' art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218 , previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi o enti nonche' sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi allo stesso dovuti.
2. Il soggetto erogatore ai sensi del comma precedente e' sostituto d'imposta a norma dell' art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 600 .
Art. 7
Equilibrio finanziario della gestione speciale 1. L'equilibrio finanziario della gestione speciale e' garantito dai datori di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, per un periodo pari ad anni 20 a decorrere dal 1 gennaio 1991.
2. Per ciascun datore di lavoro la gestione speciale tiene separata evidenza della quota parte ad esso imputabile delle entrate e delle uscite e della relativa posizione netta, comprensiva degli interessi di cui al comma 4, maturati a debito o a credito.
3. Se nell'anno solare il complesso delle uscite della gestione speciale e' superiore alla somma delle entrate e degli eventuali avanzi relativi agli anni precedenti, il disavanzo e' posto proporzionalmente a carico di ciascuno dei datori di lavoro che presentano una posizione netta complessiva debitoria, al fine di attuare la garanzia di cui al comma 1.
4. Nel caso di eventuali avanzi complessivi della gestione speciale l'Istituto nazionale della previdenza sociale riconosce alla gestione, per il saldo a credito, interessi pari al saggio medio di rendimento dei capitali provenienti dai fondi e gestioni amministrate dall'Istituto medesimo, garantendo in ogni caso l'interesse legale.
5. Al termine del periodo di cui al comma 1 la gestione speciale e' soppressa. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone con proprio decreto il trasferimento delle residue attivita' patrimoniali all'assicurazione generale obbligatoria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Tabella
TABELLA
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