093G0131
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Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158. (DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1993 n. 85)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 2-4-1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 158 , concernente delega al Governo per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , recante norme per la razionalizzazione e per la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Direzioni centrali 1. Le attribuzioni della direzione centrale per il personale e quelle della direzione centrale per gli uffici locali sono devolute ad un unico organo denominato direzione centrale del personale, la quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da adottare ai sensi dell' art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Con il medesimo provvedimento sono determinati l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione della direzione in divisioni e sezioni nonche' le competenze di queste ultime.
2. Con apposito provvedimento, da adottare ai sensi dell' art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , entro il 12 marzo 1994, sono stabilite le nuove attribuzioni dell'attuale direzione centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo in divisioni e sezioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 : "1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordimamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle rela- tive funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente".
Art. 2
Commissioni del personale 1. Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso ciascuna direzione provinciale sono istituite, rispettivamente, la commissione centrale del personale e la commissione provinciale del personale.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata quadriennale.
3. Non e' consentito di essere contemporaneamente membro della commissione centrale del personale e delle commissioni provinciali del personale.
4. Il presidente della commissione centrale del personale fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3
Commissione centrale del personale 1. La commissione centrale del personale e' composta:
a) da un magistrato ordinario avente qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione o da un magistrato amministrativo di qualifica equiparata con funzioni di presidente, nonche' da un presidente supplente in possesso della stessa qualifica;
b) dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore centrale del personale nonche' da due membri supplenti aventi qualifica dirigenziale;
c) da quattro funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale, nonche' da quattro membri supplenti aventi la stessa qualifica.
2. Spettano alla commissione centrale del personale le competenze in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e di trattamento economico del personale, escluso quello con qualifica di dirigente generale, gia' attribuite alla commissione centrale per gli uffici locali di cui all' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , alla commissione centrale del personale, di cui all' art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , alla commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all' art. 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101 , ed al consiglio centrale di disciplina, di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582 ; non competono, comunque, le funzioni di commissione di concorsi interni per la progressione del personale.
3. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore centrale del personale e' sostituito da un membro supplente. Si applica altresi' il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti. A parita' di voti, prevale quello del presidente.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica dirigenziale; in caso di assenza o impedimento, questi e' sostituito da un segretario supplente con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.
6. Il funzionamento della commissione e' disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, da regolamento interno adottato dalla stessa commissione.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 25 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417 , dell' art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , dall' art. 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e dell' art. 5 del R.D.L. 10 luglio 1925, n. 1424 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582 :
" Art. 25 D.P.R. n. 1417/1967 . - Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' costituita la commissione centrale per gli uffici locali".
" Art. 9 legge n. 325/1968 (Commissioni centrali per il personale). - Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono istituite due commissioni centrali del personale, una per l'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e una per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario di Stato, e cosi' composte:
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
a) dal direttore generale o da un suo sostituto;
b) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, o da un suo sostituto;
c) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
d) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle ritultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
e) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso;
per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:
a) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da un suo sostituto;
b) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;
c) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentativita' viene desunta dalle situltanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
d) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.
Le funzioni di segretario di ciascuna commissione centrale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva.
I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni.
Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente".
" Art. 1, comma sesto, legge n. 101/1979 . - All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione".
" Art. 5 R.D.L. n. 1424/1925 . - Le attribuzioni della commissione di disciplina nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi sono esercitate dal consiglio centrale e dai consigli provinciali di disciplina".
- Si riporta il testo dell' art. 112, comma settimo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 : "Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullita' i membri della commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti alla inchiesta".
Art. 4
Commissione provinciale del personale 1. La commissione provinciale del personale e' composta:
a) da un magistrato ordinario o amministrativo con funzioni di presidente e da un presidente supplente sempre appartenente alla magistratura ordinaria o amministrativa;
b) dal direttore provinciale e da tre funzionari con qualifica dirigenziale e direttiva o, in mancanza, appartenenti al personale dell'esercizio di categoria VIII; nonche' da quattro membri supplenti scelti tra il personale direttivo o appartenente a categoria non inferiore alla VII.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VII e, in caso di assenza o impedimento, dal segretario supplente ugualmente appartenente a categoria non inferiore alla VII.
3. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti: a parita' di voti, prevale il voto del presidente.
Art. 5
Competenze della commissione provinciale del personale 1. Spettano alla commissione provinciale del personale i compiti gia' attribuiti alla commissione provinciale per gli uffici locali, di cui all'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , alla commissione consultiva provinciale per il personale, di cui all' art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , ed al consiglio provinciale di disciplina, di cui all' art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424 , convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 .
2. La commissione tratta le questioni, anche di natura disciplinare, riguardanti il personale della coesistente direzione compartimentale e degli uffici autonomi da questa dipendenti.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il direttore provinciale e' sostituito dal direttore compartimentale.
4. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore compartimentale ed il direttore provinciale sono sostituiti da membri supplenti. Si applica altresi' il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417, e dell' art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , come modificato dall' art. 17 della legge 12 marzo 1968, n. 325 :
"Art. 26. T.U. n. 1417/1967. - In ogni sede di direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, e' costituita una commissione provinciale per gli uffici locali, che ha competenza per tutti gli uffici dalla direzione stessa contabilmente dipendenti".
" Art. 26 legge n. 1406/1961 . - (Omissis).
Presso ogni direzione provinciale o circondariale pestelegrafica la commissione consultiva del personale e' composta:
1) dal direttore provinciale che la presiede;
2) da due ispettori nominati dal direttore compartimentale;
3) da tre impiegati della carriera direttiva o di concetto, nominati dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale;
4) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale".
- Per l' art. 5 del R.D.L. n. 1424/1925 vedasi in nota all'art. 3.
- Per l'art. 112, comma settimo, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi in nota all'art. 3.
- Il T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 100 e seguenti, detta disposizioni in ordine al procedimento disciplinare nei riguardi dei dipendenti civili dello Stato.
Art. 6
Rappresentanti del personale 1. Sino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 3 e 4, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei rappresentanti del personale effettivi e supplenti in seno alla commissione centrale per gli uffici locali, alle commissioni provinciali per gli uffici locali ed alle commissioni consultive provinciali per il personale in quanto le rispettive liste non contengano altri candidati utilizzabili, alla sostituzione stessa si provvede mediante rappresentante designato dall'organizzazione sindacale interessata.
Art. 7
Avvicendamento degli organi collegiali 1. Gli organi collegiali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed, in base a questo, da sopprimere, cessano l'attivita' contestualmente all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 2.
2. I fatti, per i quali l'istruttoria sia gia' definita o in corso al momento della cessazione dell'attivita' dell'organo, sono devoluti alla competenza degli organi collegiali istituiti con il presente decreto legislativo.
Art. 8
Procedimenti disciplinari 1. Ai procedimenti disciplinari ed agli inerenti gravami in via amministrativa si applicano, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424 , convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562 , ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
2. E' abrogata la lettera a) del comma quinto dell'art. 8 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424 , modificato dall' art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10 .
Art. 9
Comitati consultivi e tecnico-amministrativi 1. Nell' art. 4, comma quarto, della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' soppressa la dizione: "da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione".
2. Nell' art. 4, comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' soppressa la dizione: "da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative".
3. Il comma sesto dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' soppresso.
4. Nell' art. 4, comma ottavo, della legge 12 marzo 1968, n. 325 , l'aggettivo "cinque" e' sostituito da "tre".
5. Nell' art. 14, comma primo, della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' soppressa la dizione "5 dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale, di cui due appartenenti agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentativita' e' desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione".
6. Nell' art. 14, comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325 , l'aggettivo "cinque" e' sostituito da "quattro".
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell' art. 4 e dell' art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325 :
"Art. 4 (Competenza del consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni). - Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall' articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309 .
Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall' articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309 .
I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risultanti dal precedente secondo comma, sono adottati - rispettivamente dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, su conforme parere del competente comitato consultivo di cui ai successivi commi.
Il comitato consultivo del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso direttore generale ed e' composto:
da due direttori compartimentali;
dal direttore centrale per i servizi di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
da tre direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui almeno due tecnici;
da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.
Il comitato consultivo dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso ispettore generale superiore ed e' composto:
dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi;
dal direttore centrale per i servizi di ragioneria interessato alla materia in trattazione;
da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.
La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario in ciascun comitato sono svolte da un impiegato della carriera direttiva.
Per la validita' delle riunioni del comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il presidente, il direttore centrale per i servizi di ragioneria o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno cinque membri.
Il comitato consultivo decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il comitato consultivo e' nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese".
"Art. 14 (Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale). - Presso ogni direzione compartimentale e' costituito un comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal direttore compartimentale di cui fanno parte:
3 direttori provinciali;
2 funzionari direttivi della carriera amministrativa applicati agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;
1 direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;
1 funzionario direttivo della carriera tecnica applicato agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;
5 dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale, di cui due appartenenti agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentativita' e' desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della carriera direttiva o di concetto.
La nomina dei comitati tecnici amministrativi e' fatta dal direttore generale, su proposta del direttore compartimentale.
I membri restano in carica quattro anni.
Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza di almeno cinque membri, oltre il presidente. Il comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Alle riunioni del comitato tecnico-amministrativo possono essere invitati, quali esperti, rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti locali territoriali quando debbano essere trattate questioni che possono interessare la rispettiva competenza.
Il comitato tecnico-amministrativo si riunisce almeno una volta al mese ed esprime il proprio parere sui punti c), d) ed e) del primo comma del precedente articolo 13.
Deve, inoltre, essere sentito quando le somme previste dai successivi punti f), g), h), i) e l), siano superate fino al doppio o siano comunque superate per delega conferita dal direttore generale in base a quanto previsto dal precedente art. 5".
Art. 10
Dopolavoro postelegrafonico 1. Il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271 , convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1081 , come modificato dall' art. 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' composta da 9 membri nominati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva. Le sedute sono valide se siano presenti almeno 7 membri.
Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente".
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 3 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1271 , convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1081 , come sostituito dal primo comma dell'art. 41 della legge 12 marzo 1968,
n. 325 : "La commissione e' composta da 16 membri, dei quali 9 nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva e 7 designati dalle organizzazioni sindacali di cui uno appartenente agli uffici locali ed uno ai telefoni di Stato. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione. Le sue sedute sono valide se siano presenti almeno 11 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente".
Art. 11
Unificazione dei ruoli del personale u.p. ed u.l. 1. Con effetto dal 31 dicembre 1993 il personale degli uffici principali e degli uffici locali confluisce in ruoli unici, nel rispetto della qualifica professionale rivestita e dell'anzianita' acquisita nella qualifica a tale data; nel caso di pari anzianita', l'inserimento nel ruolo unificato avviene alternando un'unita' proveniente dal ruolo degli uffici principali ed un'unita' proveniente dal ruolo degli uffici locali.
2. Con i medesimi criteri si procede all'inserimento nel ruolo dei vincitori di concorsi interni per la copertura di posti conferibili in ciascuna qualifica sino al 1 gennaio 1993, anche se espletati dopo il 31 dicembre 1993.
3. Dal 1 gennaio 1994 sono banditi concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche del ruolo unificato.
4. I posti conferibili mediante concorsi interni al 1 gennaio degli anni dal 1991 al 1993 nelle qualifiche dell'esercizio, fatta eccezione per i concorsi di cui all' art. 1, comma 10 , ed all' art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , sono attribuiti in base a titoli che tengono conto esclusivamente dell'anzianita' di servizio senza demerito, delle funzioni superiori eventualmente svolte in base a provvedimenti di conferimento emessi dall'autorita' competente e dei titoli di studio. Il punteggio riferibile all'anzianita' non puo' eccedere la meta' del punteggio massimo conseguibile.
5. I posti disponibili alle singole scadenze 1991-1993 sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, sempreche' ricorra il requisito della anzianita' minima di servizio previsto dall' art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ; qualora difetti tale requisito, sono attribuiti i posti disponibili per l'anno in cui sia maturata l'anzianita' richiesta.
6. I concorsi di cui al comma 4 ed anche quelli riferiti alle scadenze successive sono banditi per i contingenti del ruolo centrale e dei ruoli regionali, istituiti con decreto ministeriale 2 aprile 1990 pubblicato nel 5 supplemento al Bollettino ufficiale n. 23/1990, e si svolgono, rispettivamente, presso l'amministrazione centrale e presso i singoli compartimenti.
7. I criteri per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4 sono stabiliti dalla commissione centrale per gli uffici locali e dalla commissione centrale del personale; per le decorrenze successive la competenza e' della commissione centrale del personale di cui all'art. 2.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 10 , e dell' art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 :
"Art. 1, comma 10. - Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 ; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono inte- grate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianita'. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici".
"Art. 2 (Passaggi di categoria per mansioni superiori).
- 1. In deroga agli articoli 1 , 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , ed agli articoli 7 , 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonche', per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, puo' partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianita' richiesto dall' articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101 .
2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.
3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, e' consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a piu' concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.
5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto da comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101 .
6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.
7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.
8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione e' consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.
9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.
10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.
11. Nulla e' innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui puo' accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore".
- Si riporta il testo dell' art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101 :
"Art. 9 (Anzianita' minime). - Per l'ammissione ai concorsi interni o alle riserve dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso a categoria superiore e' prescritto il possesso dell'anzianita' minima di servizio maturata nella categoria di appartenenza appresso specificata:
a) dalla categoria I alla II: 1 anno;
b) dalla categoria II alla III: 2 anni;
c) dalla categoria III alla IV: 3 anni;
d) dalla categoria IV alla V, dalla V alla VI, dalla VI alla VII e dalla VII all'VIII: 4 anni".
Si riporta il testo del D.M. 2 aprile 1990:
"Art. 1. - 1. Con effetto dal 1 maggio 1990 sono istituiti, per ciascuna qualifica funzionale, i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio UP e UL dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, come risulta dagli uniti prospetti (Allegati dal n. 1 al n. 20) che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2. - 1. Il personale in servizio alla data del 1 maggio 1990 e' inquadrato rispettivamente nei contingenti centrali ed in quelli regionali a seconda dell'ufficio di assegnazione, seguendo l'ordine del ruolo nazionale di anzianita', distintamente per il personale dei ruoli tradizionali e degli Uffici locali.
2. Il personale distaccato presso organi ed uffici dell'Amministrazione P.T. diversi da quello di assegnazione puo', a domanda, da presentarsi entro il 30 aprile 1990, essere inquadrato nel contingente regionale del personale U.P. od U.L. avuto riguardo al compartimento da cui dipende l'ufficio presso il quale e' distaccato.
3. Per le qualifiche funzionali, in cui si verifichi una situazione di eccedenza fra il numero degli amministrati e quello dell'assegno definitivo vigente in ambito regionale, o centrale, l'inquadramento del personale in esubero e' effettuato in soprannumero. In corrispondenza dei posti soprannumerari l'Amministrazione centrale indica in quali contingenti deve essere lasciato scoperto un pari numero di posti della stessa qualifica. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le cessazioni ovvero con le variazioni di assegno riguardanti la medesima qualifica.
4. L'inquadramento, nei contingenti centrali e regionali, e' disposto, rispettivamente, con ordinanza del Direttore centrale del personale e del Direttore compartimentale.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono inviate per il visto e la registrazione all'ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3. - 1. Le variazioni dell'assegno di personale di ciascun ufficio della direzione compartimentale o dell'Amministrazione centrale sono effettuate sulla base delle disposizioni recate dall' art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 , dall' art. 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , dall' art. 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 e dall' art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e sono stabilite con ordinanza del direttore compartimentale per il contingente UL nel rispetto della procedura prevista dal terzo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , ovvero dal Direttore centrale per il personale per gli altri contingenti.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 sono inviate per il visto e la registrazione all'ufficio riscontro p.t. della Corte dei conti o la delegazione regionale della medesima Corte a seconda che riguardino i contingenti UP od UL.
3. Le direzioni compartimentali sono tenute a trasmettere entro il 31 dicembre di ciascun anno alla direzione centrale UL copia di tutti i provvedimenti di variazione degli assegni adottati nel corso dell'anno muniti del visto di registrazione da parte della delegazione regionale della Corte dei conti.
4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base delle ordinanze dei direttori compartimentali e del direttore centrale del personale, determina con proprio decreto per ciascuna qualifica e categoria la dotazione organica complessiva alla data del 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4. - 1. Le norme del presente decreto non hanno effetti in ordine all'espletamento dei concorsi interni per titoli professionali per il passaggio a categoria superiore con decorrenza 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987, 1 gennaio 1988, 1 gennaio 1989 e 1 gennaio 1990.
Art. 5. - 1. Dalla data del 1 maggio 1990, i trasferimenti interregionali, distintamente per il personale dei ruoli tradizionali e degli uffici locali, e fra l'Amministrazione centrale e le regioni, limitatamente al personale dei ruoli tradizionali, sono disciplinati dall' art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sulla base di apposito accordo decentrato nazionale aziendale, fermo restando il disposto dell' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
Art. 6. - 1. Sino al 31 dicembre 1990 si applica, ai fini della mobilita' in ambito nazionale, la normativa contenuta nella circolare n. 4/ ter dell'11 marzo 1987 emanata in attuazione di quanto stabilito alla lettera b) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53 , e di quanto previsto dagli accordi tra le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le organizzazioni sindacali nazionali nonche' dalle relative ordinanze applicative del Direttore centrale per il personale UP e del Direttore centrale per il personale UL del 1 febbraio 1990.
2. I movimenti di personale di cui al comma 1 sono attuati con la procedura prevista dall' art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Art. 7. - 1. Sulla base delle ordinanze di inquadramento di cui all'articolo 2, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del 5 comma dell' art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , provvede a pubblicare i ruoli di anzianita' del personale inquadrato nei contingenti centrali e regionali secondo la situazione alla data del 1 maggio 1990 e, successivamente, al 1 gennaio di ciascun anno.
2. Per il personale inquadrato nei ruoli regionali, la competenza in materia di fascicolo personale e di stato matricolare, prevista dall' art. 55 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , e' demandata ai direttori compartimentali.
Art. 8. - 1. Le aliquote percentuali di posti riservate dalla vigente normativa agli appartenenti a categorie protette si calcolano sulle dotazioni organiche dei singoli contingenti centrali e regionali, fermo restando quanto disposto dall' art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 .
2. Per le eventuali situazioni di esubero di personale appartenente alle categorie protette rispetto all'aliquota spettante per ciascun contingente centrale e regionale l'Amministrazione centrale indica in quali contingenti e qualifiche deve essere operata una pari riduzione di disponibilita'.
Art. 9. - 1. Il contingente della regione Valle d'Aosta e' compreso in quello della regione Piemonte.
Art. 10. - 1. Per il personale in servizio negli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 12
Sostituti portalettere 1. Gli iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio e l'assunzione temporanea anche in province diverse da quella di appartenenza in base all'anzianita' di iscrizione e, in caso di parita' di iscrizione, alla maggiore eta'.
2. La mancata accettazione della nomina nella qualifica di operatore di esercizio comporta la cancellazione dall'albo.
Art. 13
Ruoli locali della provincia di Bolzano 1. Le disposizioni dell'art. 11 si applicano ai ruoli locali della provincia autonoma di Bolzano nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In relazione alla situazione dei ruoli locali e degli inerenti concorsi di progressione, l'unificazione puo' essere effettuata in tempi anteriori a quelli indicati nell'art. 11.
Nota all' art. 13:
- Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni ed integrazioni, detta norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.
Art. 14
Uffici postali 1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici postali di minore, media e rilevante entita' e di ricevitorie nonche' per mezzo di recapiti di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 .
2. La istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici di cui al comma 1 nonche' del servizio di recapito e dei posti di fattorino e di procacciato sono disposte con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico- amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi sui relativi capitoli di spesa, previa autorizzazione del direttore centrale del personale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417:
"Art. 2. - I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni".
Art. 15
Classificazione degli uffici e valutazioni delle prestazioni
dei ricevitori, portalettere, fattorini e procaccia 1. La classificazione in uffici di minore, media e rilevante entita' e la rispettiva organizzazione funzionale in reparti e settori sono stabilite in base alla loro importanza da valutarsi con periodicita' quinquennale secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.
2. Con le stesse modalita' sono stabiliti i criteri di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, del servizio di recapito, dei posti di fattorino e di procacciato.
Art. 16
Classificazione degli uffici di nuova istituzione 1. La classificazione e l'assegno numerico del personale degli uffici postali di nuova istituzione sono stabiliti provvisoriamente con l'ordinanza istitutiva, in base all'importanza presunta.
2. Decorso un anno dalla data di istituzione si provvede alla classificazione definitiva con le modalita' previste dall'art. 15 nonche' alla determinazione del relativo assegno numerico del personale.
Art. 17
Uffici e servizi temporanei - Sportelli decentrati 1. Per esigenze temporanee di carattere locale il direttore compartimentale, su proposta motivata del direttore provinciale, puo' autorizzare per determinati periodi l'attivazione di uffici di minore entita', di zone di recapito e di posti di fattorino, aggregati ad un ufficio postale viciniore.
2. Per esigenze particolari di carattere locale, tali da non giustificare l'istituzione di uffici postali, il direttore compartimentale, con le modalita' di cui al comma 1, puo' disporre l'attivazione, anche su strutture mobili, di sportelli decentrati alle dipendenze dell'ufficio postale territorialmente competente.
3. Le istituzioni temporanee, di cui ai commi 1 e 2, possono essere subordinate al concorso dell'ente richiedente nelle spese di gestione.
Art. 18
Orario di servizio 1. L'orario di servzio al pubblico degli uffici postali e delle ricevitorie e' determinato dal direttore compartimentale, sulla base di criteri prestabiliti dal direttore generale. Il direttore compartimentale, ai sensi degli articoli 5 e 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , puo' delegare il compito ai direttori provinciali che lo espletano in relazione alle esigenze del territorio.
Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 :
"Art. 5 (Criteri di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunita' europea, nonche' con quelli del lavoro privato;
e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa;
f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilita' del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' tra amministrazioni ed enti diversi".
"Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all' art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonche' alla articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10".
Art. 19
Passaggio di cassa e di gestione 1. Nei casi di assenza o impedimento del direttore dell'ufficio postale, o dell'impiegato responsabile della sezione autonoma di cassa, il passaggio di cassa o quello di gestione al contabile subentrante avviene secondo la disciplina stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.
Art. 20
Trattamento normativo ed economico di istituti vari 1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da adottare di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede alla omogeneizzazione della disciplina concernente:
a) il compenso di cui all'art. 43 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , per l'incremento del servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi;
b) le maggiorazioni del premio industriale, di cui all' art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , come modificato in attuazione dell' art. 29, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 ;
c) il compenso di intensificazione, di cui all'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, all'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, nonche' all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 ;
d) il trattamento normativo ed economico di missione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , e successive modificazioni ed integrazioni;
e) l'esercizio temporaneo di funzioni superiori, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
2. I provvedimenti di cui al comma 1 non possono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 21
Riserva di posti 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , per le assunzioni di personale appartenente a categorie protette si applicano le limitazioni previste dall'art. 59, secondo comma, e dall'art. 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonche' dall'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' art. 42 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , dell'art. 59, comma secondo, e dell'art. 135 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417, e dell' art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 :
" Art. 42 D.Lgs. n. 29/1993 (Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di hand- icap). - 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all' art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , come integrato dall' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamtento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime, realizzati dai servizi di cui all' art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ".
"Art. 59, comma secondo, T.U. n. 1417/1967. - Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso solo se appartenenti alla settima ed ottava categoria".
"Art. 135 T.U. n. 1417/1967. - Ai fini dell'assunzione obbligatoria in servizio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidita' di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria".
" Art. 9 legge n. 370/1974 (Modalita' per l'assunzione delle categorie riservatarie). - Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 , concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'eccesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , con l'osservanza delle modalita' contenute nell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417 ".
Art. 22
D i s p e n s a 1. La dispensa dal servizio per motivi di salute ha effetto dalla data della visita medica collegiale, di cui all'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
2. Il procedimento per la dispensa deve essere portato a compimento entro sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza dei risultati della visita medica collegiale.
3. Il personale, divenuto fisicamente inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza od a parte di esse durante il periodo di prova, e' dispensato dal servizio.
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 130 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3:
"Art. 130 (Accertamento sanitario per la dispensa). - Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia".
Art. 23
Quiescenza e previdenza 1. Il personale del ruolo degli uffici locali conserva l'iscrizione ai fondi di quiescenza e di previdenza gestiti dall'Istituto postelegrafonici anche dopo l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali.
2. Il personale assunto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e' iscritto ai fondi di cui al comma 1.
Art. 24
Pensione ripartita e riscatto di servizi 1. Nei riguardi del personale transitato, con o senza soluzione di continuita', dai ruoli degli uffici locali p.t. in quelli delle amministrazioni statali o viceversa prima dell'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , e cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente, salvo rivalsa, dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed e' considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o dall'Istituto postelegrafonici.
2. L'onere per il trattamento di quiescenza si attribuisce per quote a ciascun fondo pensioni, considerando la durata espressa in mesi senza tener conto delle frazioni di mese, dei rispettivi servizi e periodi a carico; ai fini della determinazione delle quote i periodi ed i servizi utili per entrambi i fondi si attribuiscono in proporzione alla durata dei periodi a carico di ciascun fondo.
3. La rivalsa di cui al comma 1 si esercita secondo le norme di cui ai commi primo , secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1954, n. 523 .
4. Nei casi di transito dai ruoli degli uffici locali p.t. a quelli di altre amministrazioni dello Stato previsti dal comma 2 dell'art. 41 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , anche se il dipendente e' cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto postelegrafonici, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, subentra nel diritto degli iscritti al fondo di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , o dei loro aventi causa, alla pensione ovvero alla quota di pensione spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti in relazione ai periodi che, per effetto del riscatto previsto dall'art. 157 del ripetuto testo unico n. 1417/1967 , siano stati posti a carico del fondo di cui all' art. 140 del testo unico n. 1417/1967 .
5. Il subentro dell'Istituto postelegrafonici alla pensione od alla quota di pensione di cui al comma 4 si attua mediante il versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica determinata ai sensi dell' art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e sulla base della tabella sezione 3-VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981 . La riserva matematica e' calcolata alla data della cessazione dal servizio del dipendente o alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente a tale data ovvero alla data di acquisizione del diritto alla pensione stessa.
6. Nel caso in cui sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge un provvedimento definitivo di riscatto ai sensi dell' art. 157 del testo unico n. 1417/1967 , sempreche' la posizione assicurativa presso l'INPS inerisca esclusivamente alla pensione supplementare, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di maturazione del diritto a detta pensione supplementare, puo' avanzare domanda di rinuncia al pagamento della ripetuta pensione supplementare verso la mancata applicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici della detrazione di cui all' art. 161 del testo unico n. 1417/1967 . Nel caso di decesso dell'interessato prima della scadenza del termine anzidetto, il termine, per gli aventi causa, e' di novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa all'Istituto postelegrafonici la riserva matematica relativa alla pensione supplementare, determinata ai sensi dell' art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e sulla base della tabella sezione 3 - VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981 .
Note all' art. 24:
- La legge 25 ottobre 1989, n. 355 , ha dettato disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero p.t.
- Si riporta il testo dell' art. 6 della legge 22 giugno 1954, n. 523 , dell' art. 41 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , degli articoli 140, 157 e 161 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417, dell' art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 :
" Art. 6 legge n. 523/1954 . - Il trattamento di quiescenza spettante e' corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nel modo indicato al precedente art. 5.
La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario.
I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilita' della pensione, mediante l'applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge.
Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote a carico di Enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anziche' in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento".
" Art. 41 legge n. 355/1989 (Valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'art. 157 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia o a fondi sostitutivi.
2. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed e' considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici.
3. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni sono regolati a norma dell'art. 115 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
4. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ".
"Art. 140 T.U. n. 1417/1967. - Presso l'Istituto postelegrafonici e' istituito con gestione autonoma, il 'Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t.'.
L'Istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti".
"Art. 157 T.U. n. 1417/1967. - Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualita' di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivo e provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, puo' essere riscattato versando un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140 del presente decreto, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilita' di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio effettivamente prestato in qualita' di ricevitore dal 1 luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato.
Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 1 ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 141 del presente decreto, e' ammesso, altresi', il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualita' di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli iscritti al fondo, di cui ai commi precedenti, e', altresi', riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonche' l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.
Il periodo di servizio prestato in qualita' di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, puo' essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'art. 140.
Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all' art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e' ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1 ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente articolo".
"Art. 161 T.U. n. 1417/1967. - Nei confronti degli iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 140 del presente decreto, e loro superstiti, che si avvalgono della facolta' di riscatto dei servizi, di cui al precedente art. 157, dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilita' dovuta a carico del fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale, di cui all'art. 160 del presente decreto eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del fondo predetto.
Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto postelegrafonici provvedera' alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto.
Per il personale, di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 157, coperti da assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, e' ridotto alla misura del 4 per cento.
Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria all'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato".
" Art. 13 legge n. 1338/1962 . - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell' art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo deter- minate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
- Il D.M. 19 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981 ), reca: "Sostituzione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti". Si riporta la tabella sezione 3-VM, VF allegata al decreto:
Sezione 3-VM, VF. - PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI
VECCHIAIA O DI ANZIANITA' IMMEDIATA O LA
MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O
DI ANZIANITA' IN ATTO.
=====================================================================
ETA' | CAPITALE CORRISPONDENTE
RAGGIUNTA | AD UNA PENSIONE UNITARIA
|________________________________________________
Maschi Femmine
_____________________________________________________________________ 30 32,6193 32,6067
31 32,2322 32,2114
32 31,8361 31,8088
33 31,4316 31,3986
34 31,0185 30,9807
35 30,5978 30,5551
36 30,1695 30,1220
37 29,7337 29,6819
38 29,2904 29,2342
39 28,8394 28,7782
40 28,3809 28,3158
41 27,9150 27,8454
42 27,4421 27,3674
43 26,9623 26,8822
44 26,4759 26,3901
45 25,9829 25,8911
46 25,4844 25,3864
47 24,9795 24,8743
48 24,4675 24,3549
49 23,9486 23,8272
50 23,4222 23,2916
51 22,8886 22,7477
52 22,3482 22,1975
53 21,8015 21,6395
54 21,2480 21,0761
55 20,6887 20,5076
56 20,1243 19,9339
57 19,5536 19,3574
58 18,9778 18,7765
59 18,3963 18,1943
60 17,8126 17,6080
61 17,2285 17,0184
62 16,6447 16,4246
63 16,0637 15,8289
64 15,4858 15,2310
65 14,9114 14,6318
66 14,3414 14,0310
67 13,7772 13,4309
68 13,2176 12,8314
69 12,6654 12,2342
70 12,1200 11,6422
71 11,5842 11,0578
72 11,0595 10,4854
73 10,5496 9,9279
74 10,0523 9,3860
75 9,5680 8,8607
76 9,0946 8,3531
77 8,6314 7,8647
78 8,1786 7,3991
79 7,7359 6,9565
80 7,3035 6,5384
81 6,8818 6,1429
82 6,4710 5,7709
83 6,0737 5,4222
84 5,6935 5,0969
85 5,3322 4,7944
86 4,9908 4,5132
87 4,6706 4,2529
88 4,3717 4,0122
89 4,0935 3,7898
Art. 25
Indennita' di buonuscita 1. Nei casi previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , di ricongiungimento del servizio prestato con iscrizione al fondo gestito dall'Istituto postelegrafonici con il servizio che da' luogo alla indennita' di buonuscita prevista dal citato testo unico, l'intero importo dell'indennita' medesima e' corrisposto dall'ente gestore del fondo previdenziale al quale il dipendente e' iscritto all'atto della cessazione dal servizio, salvo rivalsa della quota non a proprio carico.
2. Sulla quota d'indennita' oggetto della rivalsa, che non sia versata in unica soluzione all'ente che ha effettuato il pagamento entro sessanta giorni dalla data della richiesta, sono dovuti gli interessi legali.
Nota all'art. 25:
- Si riporta l'art. 17 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1032:
"Art. 17 (Servizi ricongiungibili). - I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dall'istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che da' luogo alla indennita' di buonuscita prevista dal presente testo unico.
Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi predetti.
Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 , e della legge 25 gennaio 1960, n. 4 .
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134 ".
Art. 26
R i n v i o 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto legislativo in merito all'ordinamento degli uffici ed allo stato giuridico ed economico del personale, si applicano le norme proprie dei preesistenti rispettivi ordinamenti coordinate in funzione dell'unificazione.
Art. 27
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 23 e 26 hanno efficacia dal 1 gennaio 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni BARUCCI, Ministro del tesoro e per la funzione pubblica CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO