011G0165
011G0165
Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (11G0165) (DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2011 n. 123)
Art. 1 - Ambito di applicazione
Ambito di applicazione 1. In attuazione dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , le disposizioni del presente decreto recano la disciplina del controllo di regolarita' amministrativa e contabile, ((di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) , e all' articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ,)) nonche' disposizioni volte al rafforzamento ed alla graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche delle attivita' di analisi e valutazione della spesa.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito delle sue competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare l'adeguatezza e la coerenza del controllo, al fine di garantire la proficuita', la correttezza e la regolarita' delle gestioni. In particolare:
a) valuta e verifica la regolarita' dei sistemi contabili;
b) svolge l'analisi dei programmi e concorre, con le amministrazioni interessate, alla revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione di cui all'articolo 4, comma 4;
c) svolge un costante monitoraggio della programmazione e della corretta applicazione delle disposizioni sul contenimento della spesa, valutando gli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni.
Art. 2 - Principi del controllo di regolarita' amministrativa e contabile
Principi del controllo di regolarita' amministrativa e contabile 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a) , e all' articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici.
2. Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimita' e proficuita' della spesa.
((3. Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attivita' di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti)) 4. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
5. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' volto a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione.
7. Il procedimento di controllo e' svolto nei termini e secondo le modalita' previste dal presente decreto.
8. I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformita' agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento.
Art. 3 - Organi di controllo
Organi di controllo 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e periferiche e' svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza.
2. Agli effetti del presente decreto, gli Uffici centrali del bilancio, l'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Ragionerie territoriali dello Stato sono definiti uffici di controllo, che costituiscono il sistema delle ragionerie.
3. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato sono assoggettati al controllo dei rispettivi Uffici centrali del bilancio e dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
4. Gli atti di spesa adottati dalle amministrazioni periferiche dello Stato sono assoggettati al controllo dalle Ragionerie territoriali dello Stato, secondo la rispettiva competenza.
(( 4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attivita' di controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'articolo 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato. )) 5. Gli atti adottati dalle amministrazioni periferiche organizzate su base interprovinciale o interregionale sono sottoposti all'ufficio di controllo territorialmente competente rispetto alla sede dell'ufficio che ha adottato l'atto. Per particolari e motivate esigenze, con determina del Ragioniere generale dello Stato puo' essere stabilita una diversa competenza territoriale.
6. Il controllo sui decreti interministeriali e' svolto dagli Uffici centrali del bilancio individuati in relazione agli stati di previsione della spesa sui quali il decreto produce effetti finanziari.
7. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sugli atti adottati dagli enti ed organismi pubblici e' svolto dai collegi dei revisori dei conti e sindacali, ai sensi degli articoli 19, e seguenti.
Art. 4 - Analisi e valutazione della spesa
Analisi e valutazione della spesa 1. L'analisi e valutazione della spesa e' l'attivita' sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Essa viene attuata mediante l'elaborazione e l'affinamento di metodologie per la definizione dei fabbisogni di spesa, per la verifica e il monitoraggio dell'efficacia delle misure volte al miglioramento della capacita' di controllo della stessa, in termini di quantita' e di qualita', nonche' la formulazione di proposte dirette a migliorare il rapporto costo-efficacia dell'azione amministrativa. Le attivita' di cui al precedente periodo sono realizzate avvalendosi anche di metodologie provenienti dall'analisi economica e statistica.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato svolgono le attivita' di analisi e valutazione della spesa con le modalita' di cui ai commi 4 e 5.
3. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 2, nell'ambito della propria autonomia, svolgono attivita' di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica.
4. L'analisi e la valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato si svolge nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione istituiti ai sensi dell' articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Ciascun nucleo e' costituito da rappresentanti del Ministero interessato e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne cura il coordinamento. Ai nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - supporta il programma di lavoro dei nuclei di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali e propone strumenti e misure per rafforzare il monitoraggio della spesa e la valutazione delle politiche pubbliche, anche tramite il rapporto triennale sulla valutazione e analisi della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all' articolo 41 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196 .
Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 39 e 41 della citata legge n. 196 del 2009 , vedasi nelle note alle premesse.
CAPO II Titolo II CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI Capo I Controllo preventivo
Art. 5 - Atti sottoposti al controllo preventivo
Atti sottoposti al controllo preventivo 1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; (5)
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonche' del conto del patrimonio.
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarita' rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 . Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi dell' articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarita' contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimita'. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa e contabile.
3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5. (5)
(( 3-ter. Gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi scorta di cui all' articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , sono assoggettati al solo controllo contabile, da espletarsi entro dieci giorni dal ricevimento degli stessi. )) 4. I contratti dichiarati segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, ai sensi dell' articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , sono sottoposti unicamente al controllo contabile di cui all'articolo 6, fatto salvo, in ogni caso, il controllo della Corte dei conti.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 6 - Controllo contabile
Controllo contabile 1. L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5, con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite.
2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:
a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilita' del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonche' di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra ((le unita' elementari di bilancio interessate)) , e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione; (5)
b) la spesa ecceda lo stanziamento ((dell'unita' elementare di bilancio)) , ovvero dell'articolo, qualora ((l'unita' elementare di bilancio sia suddivisa)) in articoli;
c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto ((all'unita' elementare di bilancio)) o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;
d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;
e) non si rinviene la compatibilita' dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell' articolo 40-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ;
e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall' articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalita', i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti. (5)
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 7 - Controllo amministrativo
Controllo amministrativo 1. A seguito della registrazione contabile prevista dall'articolo 6, sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarita' amministrativa, con riferimento alla normativa vigente.
((1-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all' articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .)) ((5)) 2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini indicati dall'articolo 8.
3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento, sotto la responsabilita' del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'articolo 10.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 8 - Termini del controllo
Termini del controllo 1. Gli atti di cui all'articolo 5, contestualmente alla loro adozione, sono inviati all'ufficio di controllo che, entro trenta giorni dal ricevimento, provvede all'apposizione del visto di regolarita' amministrativa e contabile. Per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), l'ufficio di controllo si pronuncia entro sessanta giorni. Per gli accordi in materia di contrattazione integrativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), restano fermi i termini previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali. ((Per i pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , si applicano le disposizioni del comma 4-bis)) .
2. Fatte salve le norme in materia di controllo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell' articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , trascorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, l'atto e' efficace e viene restituito munito di visto.
3. In presenza di osservazioni o di richiesta di chiarimenti ((, salvo quanto previsto al comma 4-bis)) , i termini per l'espletamento del controllo di cui al comma 1 sono interrotti fino al momento in cui l'ufficio di controllo riceve i documenti o i chiarimenti richiesti.
4. Il controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere b), c) e d), puo' essere espletato secondo un programma annuale approvato dal Ragioniere generale dello Stato, basato sulla complessita' degli atti, sulla loro rilevanza ai fini della finanza pubblica e sull'efficacia dell'esercizio del controllo.
(( 4-bis. Gli atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali devono pervenire all'ufficio di controllo almeno 15 giorni prima della data di scadenza del termine di pagamento. L'ufficio di controllo espleta i riscontri di competenza e da' comunque corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo e' tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si e' dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti di spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, con riferimento ai quali comunque sussiste la responsabilita' del dirigente che ha emanato l'atto. ))
Art. 9 - Documentazione giustificativa
Documentazione giustificativa 1. Gli atti sottoposti al controllo sono corredati da titoli, documenti, certificazioni previste da specifiche norme e da ogni altro atto o documento giustificativo degli stessi.
2. La documentazione di cui al comma 1 e' allegata in originale.
Nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile della spesa, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio emittente, e' possibile allegare copie, munite della certificazione di conformita' all'originale.
Espletato il controllo, gli atti e la relativa documentazione sono restituiti all'amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di dematerializzazione degli atti e dei flussi informativi tra le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni.
Note all' art. 9:
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.
Art. 10 - Effetti delle osservazioni
Effetti delle osservazioni 1. Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo.
Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilita', puo' disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti.
2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, e' improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione emittente.
3. E' esclusa la possibilita' di disporre l'ulteriore corso del provvedimento nei seguenti casi:
a) provvedimenti non sorretti da un'obbligazione giuridicamente perfezionata o che dispongono l'utilizzo di somme destinate ad altre finalita';
b) provvedimenti concernenti pagamenti in conto sospeso emessi ai sensi dell' articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , e successive modificazioni, non derivanti da provvedimenti giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 :
«Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto.
1-bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonche' gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullita' presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio. Il pignoramento di crediti di cui all' art. 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilita' rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva e' promossa. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento e' trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell' art. 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui e' stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.
2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall' art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all' art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , e' estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonche' a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3 , 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 .
4. Nell' art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 , dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le parole "della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".».
CAPO III Capo II Controllo successivo
Art. 11 - Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati
Atti sottoposti al controllo successivo e soggetti obbligati 1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile i seguenti atti:
((a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;)) ((16))
b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilita' speciale di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni, nonche' da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato; (6)
c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma;
c-bis) rendiconti di contabilita' speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all' articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ;
d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;
e) conti giudiziali.
e-bis) ((spese fisse telematiche)) relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui all' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , e successive modificazioni. (5) ((16)) 2. I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a) alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonche' alla conclusione dell'intervento delegato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo di controllo e' individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza.
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ((spese fisse telematiche)) , emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario. (5) ((16)) 3-ter. Entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis).(7) (9)
4. I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in considerazione della complessita' della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attivita' contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del rendiconto.
5. Per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo concomitante, secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017. ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera g)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
g) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato negli articoli 11, comma 1 , e nell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 , deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall' articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 , come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 e' presentata entro il 30 giugno 2018 e il relativo termine di controllo e' fissato al 31 dicembre 2018". --------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 , come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall' articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 , come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 e' presentata entro il 30 giugno 2019 e il relativo termine di controllo e' fissato al 31 dicembre 2019". --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 46. comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".
Art. 12 - Programma di controllo
Programma di controllo 1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile ((dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),)) nonche' dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 11, comma 1, puo' essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (5)
2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non inclusi nel programma di controllo sono restituiti all'amministrazione emittente con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.
------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 13 - Contenuto dei rendiconti
Contenuto dei rendiconti 1. I rendiconti amministrativi dimostrano, nella sezione finanziaria, tutte le entrate e le uscite riguardanti l'intervento o le spese delegate, con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle spese sostenute, secondo lo schema predisposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , i rendiconti dei commissari delegati, straordinari o comunque denominati contengono anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinti in certi, esigibili e di difficile riscossione, nonche' dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo, con l'indicazione della relativa scadenza. ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera g)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.
In particolare:
[...]
g) l' articolo 5 della legge n. 225 del 1992 , citato negli articoli 11, comma 1 , e nell' articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123 , deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto".
Art. 13-bis
(( (Rendicontazione dettagliata dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie del personale).)) (( 1. La rendicontazione dettagliata di cui all'articolo 11, comma 3-ter, e' fornita in modalita' informatizzata ed elaborabile, per esercizio finanziario al quale si riferisce il pagamento, per unita' elementare di bilancio e partita stipendiale ed e' composta dai tabulati dei nominativi dei beneficiari dei pagamenti distinti per Centri di Responsabilita', Direzioni generali, qualifiche e tipologia di pagamento e con indicazione delle casistiche di variazione stipendiale intervenuta nell'anno.
2. Unitamente alla rendicontazione le amministrazioni forniscono tutta la documentazione giustificativa dei pagamenti stipendiali e corrispondono, entro trenta giorni, ad ogni altra richiesta formulata dagli uffici di controllo. La rendicontazione relativa ai pagamenti delle competenze spettanti per incarichi di supplenza del personale del comparto scuola si riferisce anche ai relativi contratti di lavoro a tempo determinato, che conseguentemente sono soggetti esclusivamente a controllo successivo.
3. In caso di mancata presentazione della rendicontazione nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il responsabile dell'inadempienza, assegnando un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 14, nonche' la Corte dei conti.
4. A seguito della diffida alla presentazione della rendicontazione, il termine finale per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, e' differito in misura corrispondente al ritardo dell'amministrazione. ))
Art. 13-ter
(( (Rendicontazione delle spese per il reintegro delle disponibilita' delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni titolari di fondi scorta) )) (( .
1. Nei rendiconti delle spese effettuate dai funzionari delegati ai quali sono accreditate le risorse dalle pertinenti unita' elementari del bilancio per il reintegro delle disponibilita' delle strutture centrali e periferiche facenti capo ai medesimi funzionari delegati, originariamente provenienti dalle anticipazioni dei fondi scorta di cui all' articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 , sono consolidati anche i dati relativi alle spese realizzate dalle predette strutture. A questi fini la documentazione giustificativa della spesa effettuata dalle strutture confluisce nella rendicontazione del funzionario delegato. ))
Art. 14 - Procedimento di controllo dei rendiconti
Procedimento di controllo dei rendiconti 1. I rendiconti amministrativi sono presentati all'ufficio di controllo competente entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, corredati dalla documentazione giustificativa della spesa in originale, o in copia conforme, nei casi indicati dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo. Per le Prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo giorno. Sono fatte salve tutte le disposizioni normative di carattere speciale che prevedono termini diversi o la preventiva trasmissione dei rendiconti alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.
2. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, il rendiconto e' reso a cura del funzionario delegato in carica alla data prevista per la sua presentazione, sulla base di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali sono allegati al rendiconto. In caso di oggettiva impossibilita', al rendiconto e' allegata una specifica dichiarazione del funzionario in carica che ne attesti le ragioni. In tale ipotesi, ciascun funzionario delegato e' comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione.
3. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti e la relativa documentazione, verificando che sia data dimostrazione delle aperture di credito ricevute, dei titoli estinti e delle somme restanti e, separatamente, delle somme prelevate in contanti.
4. Gli uffici di controllo, entro l'esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti, provvedono al discarico di quelli ritenuti regolari e li restituiscono al funzionario delegato muniti del visto di regolarita' amministrativo-contabile, unitamente alla documentazione originale, debitamente obliterata.
5. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. I funzionari delegati rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione.
(( 5-bis. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita' riguardo ai rendiconti amministrativi di cui all'articolo 13-ter, gli uffici di controllo non discaricano i rendiconti e inviano al funzionario delegato una nota di osservazione. Il funzionario delegato, o il responsabile della struttura interessata per il tramite di quest'ultimo, rispondono ai rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota di osservazione. Restano ferme le responsabilita' di ciascuna struttura in relazione alle competenze e alle gestioni concretamente svolte, secondo i rispettivi ordinamenti. )) 6. Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, i rendiconti non sono discaricati. In tali casi, l'ufficio di controllo restituisce i rendiconti al funzionario delegato responsabile, informandone contestualmente l'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito.
7. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine previsto, l'ufficio di controllo diffida il funzionario delegato inadempiente assegnandogli un termine per la presentazione, e ne informa l'amministrazione centrale di appartenenza. Decorso senza esito tale termine, il rendiconto e' predisposto d'ufficio a cura dell'amministrazione che ha disposto l'apertura di credito, con oneri finanziari a carico del funzionario delegato inadempiente.
8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, l'ufficio di controllo informa la competente sezione di controllo della Corte dei conti.
Fatte salve le eventuali responsabilita' amministrativo-contabili e disciplinari, del comportamento del funzionario si tiene conto anche ai fini della corresponsione della quota del trattamento economico accessorio collegato alla produttivita' individuale e della retribuzione di risultato.
Art. 14-bis
(( (Procedimento di controllo dei pagamenti delle competenze fisse e accessorie al personale).)) (( 1. Entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della rendicontazione dettagliata prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, gli uffici di controllo comunicano alle Amministrazioni l'esito dei controlli sull'intera gestione annuale.
2. Qualora l'ufficio di controllo richieda chiarimenti o documentazione giustificativa di qualsiasi tipo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, il termine di cui al periodo precedente e' differito in misura corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la richiesta dell'ufficio di controllo e la ricezione dei documenti o dei chiarimenti.
3. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', l'Ufficio di controllo formula congiuntamente tutte le osservazioni relative all'intera gestione di riferimento.
4. Sulla base delle osservazioni pervenute, le amministrazioni titolari della spesa provvedono al recupero delle somme indebitamente corrisposte, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile.
5. In caso di mancato recupero da parte delle Amministrazioni, o nel caso in cui le controdeduzioni rese non siano idonee a superare le osservazioni formulate, l'ufficio di controllo trasmette al competente ufficio della Corte dei conti la rendicontazione corredata dalle osservazioni e da ogni altra documentazione in suo possesso. ))
Art. 15 - Relazione sulla realizzazione degli interventi delegati
Relazione sulla realizzazione degli interventi delegati 1. Fermo l'obbligo di presentazione degli atti cui all'articolo 11, i funzionari delegati, i commissari delegati, i commissari del Governo o i soggetti, in qualunque altro modo denominati, autorizzati alla gestione di fondi statali per la realizzazione di specifici interventi o progetti trasmettono annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministero delegante ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento indicando, qualora esso non sia concluso nei tempi prestabiliti, le ragioni ostative. Del contenuto della relazione si tiene conto ai fini della valutazione della performance individuale.
2. La relazione e' trasmessa all'ufficio di controllo per il successivo inoltro al Ministero delegante ed anche alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. Di essa si tiene conto anche ai fini della valutazione della performance individuale.
Art. 16 - Controllo dei conti giudiziali
Controllo dei conti giudiziali 1. Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevono somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materie, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali dipendono, ovvero dalla cui amministrazione sono vigilati, per il successivo inoltro ai competenti uffici di controllo.
2. Il conto giudiziale e' reso entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e comunque alla data della cessazione della gestione.
3. Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarita' amministrativo-contabile ((...)) entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attivita' di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta. ))
Art. 17 - (Controlli sull'attivita' di riscossione).
(Controlli sull'attivita' di riscossione). 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2024, N. 110 )) .
3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita', i criteri e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la valutazione, di regola in forma aggregata, del grado di esigibilita' dei crediti erariali iscritti a ruolo. Tale valutazione e' effettuata attraverso un'analisi storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, tenendo conto delle variabili piu' significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del credito nonche' alla natura e allo stato giuridico del contribuente.
Art. 18 - Relazione annuale sull'esito del controllo
Relazione annuale sull'esito del controllo 1. Gli uffici di controllo, entro il mese di febbraio di ciascun anno, trasmettono alla amministrazione interessata una relazione sintetica sulle principali irregolarita' riscontrate nell'esercizio del controllo preventivo e successivo relativo all'anno precedente, con una elencazione dei casi in cui non e' stato apposto il visto di regolarita'.
2. La relazione di cui al comma 1 e' inviata anche alla Corte dei conti, nonche' all'Ispettorato generale di finanza.
3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riferisce annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle attivita' di verifica, valutazione e monitoraggio espletate, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 25, comma 1. A tale fine gli uffici di controllo effettuano un costante monitoraggio finanziario sugli andamenti delle spese, per singola legge o per determinate tipologie di spese, secondo le disposizioni e con le modalita' indicate dalle leggi vigenti. Le conclusioni del monitoraggio finanziario di cui al comma precedente sono trasmesse anche al Ministero competente all'adozione delle misure correttive.
Nella relazione di cui al primo periodo viene dato, in particolare, conto della complessiva attivita' di monitoraggio svolta ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , evidenziando, con riferimento a ciascuna clausola di salvaguardia, l'andamento effettivo degli oneri rispetto alle previsioni di spesa. Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009 , vedasi nelle note alle premesse.
CAPO IV Titolo III I CONTROLLI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E SINDACALI PRESSO GLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
Art. 19 - Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e sindacali
Costituzione dei collegi dei revisori dei conti e sindacali 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici, escluse le societa', sono costituiti con la nomina disposta da parte della amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti ed organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
2. Qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi ai sensi del comma 1, l'amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti.
Decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.
Art. 20 - Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali
Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali 1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui all'articolo 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni circa la struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da analogo documento, almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera, all'esame del collegio dei revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si conforma ai principi della continuita', del campionamento e della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva assiste almeno un componente del collegio dei revisori e sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito verbale.
Art. 21 - Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici
Indipendenza dei revisori e dei sindaci
presso gli enti ed organismi pubblici 1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall' articolo 2387 del codice civile .
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell' art. 2387 del codice civile :
«Art. 2387 (Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza). - Lo statuto puo' subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da societa' di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'art. 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attivita'.».
Art. 22 - Vigilanza sulle attivita' dei collegi dei revisori dei conti e sindacali
Vigilanza sulle attivita' dei collegi
dei revisori dei conti e sindacali 1. I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi di cui all'articolo 21 sono tenuti a trasmettere i verbali e i documenti contabili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante forme di comunicazione telematica, secondo la normativa vigente, nonche' a fornire alla stessa ogni informazione richiesta.
CAPO V Titolo IV I CONTROLLI DEI SERVIZI ISPETTIVI DI FINANZA PUBBLICA
Art. 23 - Verifiche sulla regolarita' amministrativa e contabile
Verifiche sulla regolarita' amministrativa e contabile 1. I Servizi ispettivi di finanza pubblica svolgono le verifiche amministrativo-contabili in conformita' agli obiettivi generali delineati nelle direttive annuali del Ministro dell'economia e delle finanze, emanate ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.
2. L'attivita' ispettiva e' diretta a ricondurre a economicita' e regolarita' amministrativo-contabile le gestioni pubbliche, a verificare la regolare produzione dei servizi, nonche' a suggerire le misure dalle quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle gestioni finanziarie pubbliche e della qualita' della spesa.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 :
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all' art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell' art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall' art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Resta altresi' salvo quanto previsto dall' art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».
Art. 24 - Modalita' di svolgimento dei controlli ispettivi
Modalita' di svolgimento dei controlli ispettivi 1. I soggetti destinatari dei controlli ispettivi sono tenuti a consentire l'accesso all'ispettore incaricato e ad esibire allo stesso e, su sua richiesta, a rilasciargli copia, atti, documenti e dati, anche rilevati dai sistemi informatici, ritenuti necessari ai fini della verifica.
2. A seguito della verifica, l'ispettore incaricato predispone la relazione ispettiva. Le criticita' eventualmente riscontrate, unitamente al testo della relazione, sono comunicate ai soggetti sottoposti a verifica ed alle amministrazioni vigilanti, ai fini dell'adozione delle opportune misure correttive. I soggetti ispezionati devono fornire ai Servizi ispettivi di finanza pubblica le risposte ai rilievi formulati ed ogni inerente e successiva informazione.
3. Nel caso in cui la relazione evidenzi ipotesi di danno erariale, e' effettuata una apposita segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio, ai sensi dell' articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 .
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell' art. 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1291 (Norme integrative dell'ordinamento della ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici):
«Art. 6. - L'obbligo di denuncia stabilito dall'art. 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , per gli impiegati con qualifica di Ispettore generale e' deferito, per cio' che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza al Ragioniere generale dello Stato.».
CAPO VI Titolo V ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA
Art. 25 - Analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato
Analisi e valutazione della spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato 1. L'analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato e' svolta secondo un programma di lavoro triennale concordato nell'ambito dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 4, comma 4. Ciascun nucleo predispone una relazione annuale che illustra le attivita' svolte e gli esiti raggiunti. Il programma e la relazione sono trasmessi annualmente ai Ministri competenti, i quali possono indicare ulteriori ambiti di interesse e di approfondimento. I risultati conseguiti sono utilizzati ai fini dell'elaborazione del Rapporto triennale sulla spesa di cui all' articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , inviato alle Camere, entro il 30 settembre del triennio di riferimento, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ai sensi dell' articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , nonche' alle sezioni riunite della Corte dei conti.
2. Nell'ambito dei nuclei possono essere costituiti appositi gruppi di lavoro a cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni o istituzioni pubbliche nonche' professori universitari e altri soggetti con comprovata competenza in materia di economia e finanza pubblica, senza diritto a compensi o rimborsi spese di alcun genere, per affrontare tematiche specifiche relative all'elaborazione e affinamento di metodologie di previsione della spesa e del fabbisogno associato ai programmi di spesa e di valutazione dei relativi obiettivi. I nuclei possono effettuare audizioni di esperti e di esponenti dei settori della societa' civile interessati all'attivita' delle amministrazioni.
3. Nell'ambito dei nuclei e' svolta la verifica delle attivita' previste dall' articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , con riferimento all'analisi delle cause di formazione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali e alle proposte di revisione delle correlate procedure di spesa. I nuclei collaborano, inoltre, al completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui all' articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , mediante la formulazione di proposte sulla revisione della struttura del bilancio statale. Le proposte di revisione sono, in particolare, volte ad accrescere la flessibilita' del bilancio ed a favorire il contenimento della spesa attraverso la revisione della struttura e del numero dei programmi, degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione, anche attraverso l'accorpamento delle autorizzazioni di spesa. L'attivita' di revisione dei programmi e della legislazione di spesa deve prevedere la verifica dell'efficacia, dell'efficienza, dell'attualita' e della congruita' delle singole autorizzazioni di spesa nonche' un puntuale riesame della ripartizione delle spese in non rimodulabili e rimodulabili, al fine, in particolare, di attribuire la qualifica di spese rimodulabili alle spese attualmente considerate non rimodulabili non correlate a diritti soggettivi e suscettibili di essere ridotte in via amministrativa attraverso appropriate scelte gestionali. La relazione di cui al comma 1 da' conto dell'attivita' svolta dai nuclei ai sensi del presente comma.
4. All'attivita' di analisi e valutazione della spesa concorrono:
a) gli Uffici centrali del bilancio, attraverso la diretta partecipazione ai nuclei di cui al comma 1;
b) le Ragionerie territoriali dello Stato, attraverso l'analisi delle spese statali soggette al loro controllo e il concorso al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno degli enti locali presenti nel territorio di propria competenza, secondo ambiti e modalita' definiti con determina del Ragioniere generale dello Stato;
c) i Servizi ispettivi di finanza pubblica, attraverso il monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia delle misure volte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica al miglioramento dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e delle connesse procedure di spesa. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, possono essere disposte attivita' di analisi di particolari tipologie di spese o di specifici comparti di amministrazioni pubbliche i cui risultati sono presi in considerazione per l'elaborazione del Rapporto triennale di cui all' articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Note all'art. 25:
- Per il testo dell'art. 41 della citata legge n. 196 del 2009 , vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 196 del 2009 :
«Art. 4 (Controllo parlamentare). - 1. Il Governo, nel rapporto di cui all'art. 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attivita' istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalita' definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attivita' istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacita' di approfondimento dei profili tecnici della contabilita' e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attivita' delle due Camere, anche in forma congiunta, nonche' l'integrazione delle attivita' svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti della finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualita' della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento al potenziamento della funzione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilita' economica, alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneita' sufficiente a consentire la comparabilita' nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra i diversi documenti;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonche' per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonche' formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici distinti per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonche' riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.
2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 :
«Art. 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). - 1. All' art. 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all' art. 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008 , nonche' per essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 ʻAgenzia delle entrate - Fondi di Bilancio' per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti.".
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attivita' di cui all' art. 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , un'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all' art. 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo art. 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139 , 140 e 140-bis dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario.
3-bis. A partire dall'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.».
- Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 :
«Art. 9 (Tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000 , relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 :
a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
1) le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;
2) nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;
3) allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall' art. 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e' effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformita' con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato art. 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 ;
4) per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell' art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
b) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all' art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativa all'anno finanziario 2009.
1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell' art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile , che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.».
- Per il testo degli articoli 40 e 41 della citata legge n. 196 del 2009 , vedasi nelle note alle premesse.
Art. 26 - Potenziamento delle strutture e degli strumenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per lo svolgimento delle attivita' di analisi e revisione della spesa
Potenziamento delle strutture e degli strumenti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per lo svolgimento delle attivita' di analisi e revisione della spesa 1. Al fine di potenziare l'attivita' di analisi e valutazione della spesa, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad avvalersi di collaborazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con universita' pubbliche e private e con altri soggetti pubblici. Allo stesso fine, il medesimo dipartimento e' autorizzato a promuovere, per il tramite della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, iniziative di formazione sulle tecniche di analisi economica e statistica e sugli aspetti macro e micro di analisi della spesa nel settore pubblico.
2. Al fine di potenziare le capacita' di analisi statistica ed economica della spesa e per lo svolgimento delle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi di analisi e valutazione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si provvede ad individuare fino a sei posizioni dirigenziali tra quelle esistenti nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da destinare allo svolgimento di compiti di studio e ricerca.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di analisi e valutazione della spesa di cui ((al)) presente decreto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato puo' avvalersi, ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , di personale in posizione di comando, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Nell'ambito dei bandi per il reclutamento di funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una quota dei posti messi a concorso puo' essere destinata a profili di tipo economico-statistico ai fini dello svolgimento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa.
Art. 27 - Condivisione di banche dati per le attivita' di analisi e valutazione della spesa
Condivisione di banche dati per le attivita' di analisi
e valutazione della spesa 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) assicurano lo scambio dei dati utili all'analisi e valutazione della spesa e trovano soluzioni per semplificare gli adempimenti richiesti alle amministrazioni centrali in materia di misurazione delle performance, nonche' per migliorare la disponibilita' di informazioni quantitative sugli obiettivi e sui risultati conseguiti con la spesa.
2. Gli uffici di statistica delle amministrazioni centrali dello Stato rendono disponibili, per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati utili alla realizzazione dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione. Facilitano inoltre l'accesso a tali informazioni e ad altri dati provenienti dal SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto statistico, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 25, comma 1, le amministrazioni centrali implementano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, i sistemi informativi esistenti al fine di garantire il monitoraggio della spesa in termini di realizzazione fisica, la misurazione del numero e delle caratteristiche dei beneficiari dei servizi erogati, nonche' della qualita' dei servizi e dei risultati conseguiti con gli interventi, anche qualora si tratti di interventi e servizi la cui realizzazione e' affidata ad altre amministrazioni e imprese pubbliche.
4. I dati di cui ai commi 1, 2 e 3 confluiscono nell'apposita sezione della banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 39, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
5. In caso di ritardata o mancata trasmissione dei dati senza motivata giustificazione, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'amministrazione competente procede nei confronti dei dirigenti responsabili alla riduzione della loro retribuzione di risultato in una percentuale compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento in funzione della gravita' del ritardo o del mancato invio delle informazioni richieste.
Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell' art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 , e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'art. 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art. 13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art. 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'art. 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'art. 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».
- Per il testo dell'art. 39 della citata legge n. 196 del 2009 , vedasi nelle note alle premesse.
Art. 28 - Graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche
Graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche 1. Le altre amministrazioni pubbliche sottoposte alla vigilanza dei Ministeri avviano progressivamente, inizialmente in via sperimentale, in collaborazione con le amministrazioni vigilanti, le attivita' per la realizzazione di analisi e valutazione della spesa collegate al programma triennale di cui all'articolo 25, comma 1, del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano in via diretta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Art. 29 - Abrogazioni
Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l' articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ;
b) l' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ;
c) l' articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ;
d) l' articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ;
e) l' articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ;
f) l' articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .
Art. 30 - Norma finanziaria
Norma finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano