Monitoring Gesetzessammlung

093G0086

IT - Decreti Legislativi

093G0086

Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993 n. 39)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 7-3-1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ))

Art. 3

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 )) .
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177 ))

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177 ))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177 ))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177 ))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177 ))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177 ))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 2009, N. 177 ))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: AMATO
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