048U0220
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Gestione e distribuzione delle merci importate dagli Stati Uniti di America in attuazione dell'Accordo approvato con decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1004. (DECRETO LEGISLATIVO 06 marzo 1948 n. 220)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentita la Corte dei conti; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio ed il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
E' assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalle spese inerenti alla gestione nel territorio nazionale delle merci importate in Italia in attuazione dell'Accordo fra il Governo italiano ed il Governo degli Stati Uniti di America firmato a Roma il 4 luglio 1947 ed approvato con il decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 1004 .
Restano inoltre a carico del bilancio dello Stato le spese riguardanti il funzionamento dell'"Amministrazione Aiuti Internazionali" limitatamente a quelle derivanti dall'applicazione dell'Accordo predetto.
Art. 2
Alla liquidazione ed al pagamento delle spese previste nel precedente articolo provvede l'"Amministrazione per gli Aiuti Internazionali" di cui al decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006 .
Le somme necessarie per tali pagamenti sono poste a disposizione della "Amministrazione" medesima mediante ordini di accreditamento emessi a favore del presidente di essa, in base a fabbisogni e a carico di appositi stanziamenti da iscriversi nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro - Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presidente dell'"Amministrazione Aiuti Internazionali" assume la qualifica di funzionario delegato con obbligo di presentare trimestralmente i rendiconti di gestione.
La gestione si svolge sotto il controllo del Ministero del tesoro.
Art. 3
La regolazione degli adempimenti derivanti dalla applicazione degli articoli che precedono puo' essere fatta, ove occorra, anche in deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.
Art. 4
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - EINAUDI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 114. - FRASCA