048U0833
048U0833
Istituzione in Gorizia di una Commissione per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani della Venezia Giulia. (DECRETO LEGISLATIVO 03 maggio 1948 n. 833)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
E' istituita in Gorizia, una Commissione di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche spettanti, ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518 , ai cittadini italiani che, durante la lotta di liberazione, parteciparono all'attivita' svolta dal Corpo Volontari della Liberta' nel territorio della Venezia Giulia.
La Commissione, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composta di un presidente e di sei membri, dei quali due ufficiali delle Forze armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano combattente e designati dal Ministero della difesa, e quattro rappresentanti dei partigiani designati dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.
Art. 2
Nulla, e' innovato, per il riconoscimento delle qualifiche ai cittadini indicati nel precedente articolo, alle disposizioni del decreto legislativo 21 agosto 1948, n. 518 , e successive modificazioni.
Le domande pervenute alla Commissione per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani avente sede in Padova saranno trasmesse, d'ufficio, con la relativa documentazione e le eventuali risultanze istruttorie alla Commissione istituita in Gorizia.
Art. 3
Ai componenti della Commissione di cui all'art. 1 spetta il trattamento stabilito in applicazione del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1493 .
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 3 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 71. - FRASCA