Monitoring Gesetzessammlung

048U0359

IT - Decreti Legislativi

048U0359

Pagamento di compensi, indennita' e propine da corrispondere ai membri delle Commissioni esaminatrici, al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami presso le scuole magistrali governative, nonche' ai rappresentanti del Ministero preposti agli esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute. (DECRETO LEGISLATIVO 09 marzo 1948 n. 359)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1

Ai componenti le Commissioni per gli esami di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , spettano, oltre all'indennita' di missione, quando competono, il compenso giornaliero di L. 100 (cento) e la propina di L. 15 (quindici) per ogni candidato esaminato.

Art. 2

Ai membri delle Commissioni di esami di ammissione e promozione presso le scuole magistrali di cui al precedente articolo spettano l'indennita' di L. 80 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami e la propina di L. 10 (dieci) per ogni alunno esaminato.
Qualora i componenti le suddette Commissioni partecipino nello stesso giorno agli esami di abilitazione e di ammissione, i compensi giornalieri Sopra previsti non sono cumulabili.

Art. 3

Al personale di segreteria, per il servizio connesso con lo svolgimento delle operazioni di esami e' dovuto un compenso di L. 15 (quindici) per ogni alunno iscritto agli esami.

Art. 4

Al personale subalterno e' dovuto un compenso di L. 50 (cinquanta) per ogni giorno di presenza a scuola durante il periodo degli esami.

Art. 5

Ai rappresentanti del Ministero che a norma dell'art. 144 del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 , presiedono agli esami di abilitazione presso le scuole enti legalmente riconosciuti di cui alla lettera c) dell'art. 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , spetta la corresponsione di compensi e propine nella stessa misura prevista dall'art. 1 del presente decreto, nonche' la corresponsione di eventuali diarie ed indennita' contemplate dalle leggi in vigore.

Art. 6

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 194. - FRASCA
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