048U0478
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Agevolazioni nell'esame e nella definizione delle domande di pensione o di assegno di guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948 n. 478)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per l'interno, per le finanze e per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
Art. 1
Per corredare le domande di pensione od assegno di guerra e facilitarne l'espletamento, gli interessati potranno chiedere ai competenti enti periferici (municipi, distretti, ospedali militari, ecc.), fornendo tutte le necessarie indicazioni, il rilascio con esenzione da ogni tassa di bollo dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonche' degli altri indispensabili per stabilire la dipendenza o meno da cause di servizio di guerra degli eventi invalidanti o letali.
Gli enti militari trasmettono direttamente al Ministero del tesoro, nel termine massimo di giorni 60, i documenti richiesti, ovvero dichiarazioni in base agli elementi acquisiti, dando immediata comunicazione ai richiedenti della avvenuta trasmissione.
La Direzione generale delle pensioni di guerra e' sempre tenuta ad acquisire i documenti necessari per la istruttoria delle domande di pensione e gli enti periferici sopra menzionati dovranno corrispondere alle sue richieste entro il termine di cui al comma precedente.
Art. 2
Sulle proposte di liquidazione provvisoria compilate dagli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra verra' emesso senz'altro, previo decreto Ministeriale, ordinativo di pagamento, salvo al Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, in sede di liquidazione definitiva, l'esame di merito per la proposta al Ministro, di cui all' art. 51, comma terzo, del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 .
Art. 3
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 20 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - GRASSI - SCELBA - PELLA - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 78. - FRASCA