098G0463
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Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. (DECRETO LEGISLATIVO 23 ottobre 1998 n. 410)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 15-12-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 9, comma 7-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , introdotto dall' articolo 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342 , in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; Visto il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 , che ha apportato disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica; Considerato che le competenti commissioni riunite della Camera dei deputati non hanno espresso formalmente nei termini il proprio parere; Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, reso in data 19 ottobre 1998 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1998; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. All' articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economicofinanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' art. 9, comma 7-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", introdotto dall' art. 2, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191 , recante: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127 , nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica" (Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1998, n. 110/L, supplemento ordinario) cosi' recita:
"7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso".
- Il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 , reca: "Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art 3 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 3 (Servizio finanziario). - 1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza economicofinanziaria dell'ente.
Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione dell'attivita' finanziaria.
2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.
4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilita'.
6. Il regolamento di contabilita' disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'art. 36, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta comunale.
7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare".
Art. 2
1. All' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "previsto dall' articolo 46 della legge n. 142 del 1990 " sono sostituite dalle seguenti: "previsto dall' articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 16 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 16 (Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati). - 1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.
2. Il regolamento di contabilita' dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.
3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall' art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale.
4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale di controllo, previsto dall' art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , decorre dal ricevimento. Le modalita' ed i termini per l'eventuale richiesta di chiarimenti da parte dell'organo regionale di controllo sono stabiliti dalla legge regionale. Decorso il termine assegnato all'organo regionale di controllo, senza che quest'ultimo abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva".
Art. 3
1. L' articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 , e' cosi' sostituito:
"Art. 19 (Competenze dei responsabili dei servizi). - 1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive alla adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.
2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.".
2. All' articolo 27, comma 9, del decreto legislativo n. 77 del 1995 le parole: "individuati ai sensi dell'articolo 19" sono soppresse.
Nota all' art. 3 :
- Il comma 9 dell'art. 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita' con le quali i responsabili dei servizi, assumono atti di impegno. A tali atti, da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all' art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".
Art. 4
1. All'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , le parole: "e' sottoposta al controllo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ed" sono soppresse.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 36 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio). - 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente decreto legislativo.
2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 37, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all' art. 39, comma 1, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 , con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge".
Art. 5
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.".
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 79 (Deliberazione di dissesto). - 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'art. 77 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e' allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa, entro cinque giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell' art. 39, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'art. 35, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'art. 81. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
4-bis. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997".
Art. 6
1. All' articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "entro un termine perentorio" sono inserite le seguenti: "di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo";
b) al comma 7-bis il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione.".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 87 (Rilevazione della massa passiva). - 1.
L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro centottanta giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi:
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 37 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 81, comma 2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e' caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il mancato riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti.
La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
7-bis. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti".
Art. 7
1. All' articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 89, nonche' nei casi di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 89. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 88 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento). - 1. Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 85, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.
2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.
3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e' determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al comma 4.
4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per L. 13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per L. 15.000.000, ai comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per L. 18.000.000, ai comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per L. 20.000.000, ai comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti per L. 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per L. 25.000.000. La quota per abitante e' pari a L. 7.930 per i comuni e L. 1.241 per le province.
4-bis. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione dell'ente locale, secondo parametri e modalita' definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'art. 89, nonche' nei casi di cui al comma 12-bis del medesimo art. 89. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione e' accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi del comma 4.
5. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'art. 46, comma 1.
6. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all' art. 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di cui all' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia' definite.
7. L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
8. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a societa' di intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall' art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 , e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di liquidazione le facolta' ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito.
Il limite di cui all'art. 46, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
9. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.
10. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale puo' destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
11. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme".
Art. 8
1. Il comma 11 dell'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' abrogato.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 89 (Liquidazione e pagamento della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutivita' con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro cinque giorni dall'approvazione di cui all'art. 87, comma 1. Al piano e' allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'art. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passivita' risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88.
3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarita' del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
4. Entro trenta giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passivita' inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi degli accantonamenti non piu' necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitivita' della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6.
5. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per le passivita' gia' inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 88, comma 8, per il pagamento a saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
6. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art. 88, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passivita', includendo le passivita' accertate successivamente all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno.
7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro centoventi giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validita' delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso.
8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno e' notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro venti giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passivita', sino alla concorrenza della massa attiva realizzata.
10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento.
11. (Abrogato).
12. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
12-bis. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato".
Art. 9
1. All' articolo 90-bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: "del solo capitale in relazione all'anzianita' del debito," sono sostituite dalle seguenti: "del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso," e dopo le parole: "a tal fine," sono inserite le seguenti: "entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 88, comma 2,";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi del comma 12 dell'articolo 89.";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.".
Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 90-bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 90-bis (Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti). - 1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'art. 88, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti.
L'ente locale dissestato e' tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'art. 88, comma 8, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva la possibilita' di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'art. 88, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi del comma 12 dell'art. 89.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei debiti".
Art. 10
1. Il comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' abrogato.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 95 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 95 (Durata della procedura di risanamento ed attuazione delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato). - 1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento dei contributi erariali.
2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
3. (Abrogato).
4. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
5. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 92, comma 3, comporta la segnalazione dei fatti all'autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato".
Art. 11
1. L' art. 109 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 109 (Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti.
L'Unione province d'Italia, l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, con imputazione allo stesso capitolo di spesa.".
Art. 12
1. All' articolo 18 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
"1-bis. Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi gia' adottati.";
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: "per quanto compatibili" e sono eliminate le seguenti: "sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi straordinari di liquidazione ed i provvedimenti da questi gia' adottati";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Agli enti per i quali e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell' articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995 , e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86 , 87 , 88 , 89 , 90 e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995 . Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione e' tenuto a verificare la possibilita' di attivare la procedura semplificata di cui al citato articolo 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento. L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato articolo 89, comma 4, puo' offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 18 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342 , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 18. - 1. Gli enti locali che sono stati autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per il risanamento finanziario ai sensi dell' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 , mediante quote pluriennali la cui erogazione e' prevista per gli anni successivi al 1997, sono autorizzati a richiedere al predetto istituto l'erogazione anticipata delle quote ancora da riscuotere. Le quote medesime saranno poste in ammortamento dal 1 gennaio successivo alla data di erogazione. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della disponibilita' sul capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1-bis. Per gli enti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono stati nominati gli organi straordinari di liquidazione, sono fatti salvi gli atti gia' acquisiti dagli organi stessi ed i provvedimenti da questi gia' adottati.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 86 , 87 , 88 , 89 , 90 e 90- bis del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, anche agli enti per i quali non e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi dell' art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995 . Ai piani di rilevazione non ancora depositati viene assegnato un ulteriore termine scadente il 30 settembre 1998.
3. I ricorsi pervenuti ai sensi dell' art. 87, comma 6, del decreto legislativo n. 77 del 1995 , sono decisi dal Ministero dell'interno sulla base delle norme di cui all' art. 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995 . E' consentita l'integrazione della documentazione entro ulteriori trenta giorni decorrenti dalla richiesta del Ministero dell'interno. Il termine per la decisione riprende a decorrere dal momento in cui perviene l'integrazione.
4. Agli enti per i quali e' stato depositato il piano di rilevazione ai sensi ell' art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995 , e successive modificazioni, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 86, 87, 88, 89, 90, e 90-bis del decreto legislativo n. 77 del 1995 . Qualora la massa attiva dovesse rivelarsi insufficiente al pagamento dell'intera massa passiva l'organo della liquidazione e' tenuto a verificare la possibilita' di attivare la procedura semplificata di cui al citato art. 90-bis, adottando apposito motivato provvedimento.
L'organo della liquidazione, qualora avesse provveduto ad erogare acconti ai sensi del citato art. 89, comma 4, puo' offrire, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 90-bis, un'ulteriore somma per la definizione transattiva del debito ammesso sino all'80 per cento dello stesso.
5. Per gli enti per i quali e' stato approvato ai sensi dell' art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995 , il piano di estinzione ma non e' stato ancora approvato il rendiconto di cui all' art. 89, comma 12, del decreto legislativo n. 77 del 1995 , alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell' art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995 , provvede l'organo della liquidazione straordinaria utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all' art. 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 , se ancora disponibile o con le altre risorse messe a disposizione dall'ente locale.
6. Per gli enti per i quali l'organo straordinario ha approvato il rendiconto della liquidazione, alla liquidazione degli ulteriori debiti ammissibili ai sensi dell' art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 77 del 1995 , e successive modificazioni, provvede direttamente l'ente locale interessato utilizzando l'eventuale quota di mutuo di cui all' art. 88, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995 , se ancora disponibile o con risorse proprie".
Art. 13
1. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dagli organi straordinari di liquidazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto