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048U1080

IT - Decreti Legislativi

048U1080

Approvazione dell'Accordo concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano fra la Santa Sede e l'Italia il 31 marzo 1947 per una nuova delimitazione di alcune zone extra-territoriali nelle adiacenze della Citta' del Vaticano. (DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948 n. 1080)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per i lavori pubblici; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano fra la Santa Sede e l'Italia il 31 marzo 1947 per una nuova delimitazione di alcune zone extra-territoriali nelle adiacenze della Citta' del Vaticano, come dalle annesse planimetrie.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 31 marzo 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - PELLA - TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 234. - FRASCA

Accordo delimitazione zone extraterritoriali adiacenze Città Vaticano - art. 1

Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione di alcune zone extraterritoriali nelle adiacenze della Citta' del Vaticano.
La Santa Sede e il Governo della Repubblica italiana:
Tenuti presenti gli articoli sette, ultimo comma, quattordici, quindici e sedici dei Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 7 giugno 1929; il piano regolatore di Roma; il piano particolareggiato approvati con regio decreto 16 febbraio 1939, nonche' i relativi tracciati stradali fissati dal Comune di Roma in relazione al detto piano di sistemazione della zona adiacente alla via della Conciliazione, piano la cui integrale esecuzione e' subordinata alla cessione al Comune di Roma di alcuni immobili di proprieta' della Santa Sede e di altri Enti ecclesiastici o religiosi, occorrenti per la sistemazione dell'imbocco occidentale della galleria sotto il Gianicolo, per la sistemazione di via del Sant'Uffizio, per la sistemazione di Borgo Santo Spirito e per la migliore viabilita' della via del Gianicolo;
Considerato che gli immobili indicati sono compresi fra quelli che godono dei diritti stabiliti in virtu' del citato Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, e precisamente delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri (articolo quindici), con esenzioni da vincoli, da espropriazioni e da tributi (articolo sedici);
Riconosciuta l'opportunita' che l'area di circa mq. 120 (centoventi) attualmente parte del sopprimendo Largo Alicorni e destinata alla edificazione dal piano regolatore vigente, sia acquistata dalla Santa Sede o da Enti ecclesiastici o religiosi da essa designati;
Avendo di comune accordo ritenuto che i privilegi specificati agli articoli quindici e sedici del Trattato Lateranense di cui godono detti immobili, passino ad altro immobile della Santa Sede e precisamente a porzione dell'immobile di proprieta' della Santa Sede adibito a sede del Pontificio Seminario Romano Minore situato in via Aurelia, come dalla Santa Sede stessa designato;
Hanno nominato i loro plenipotenziari:
La Santa Sede:
S. E. Rev.ma Mons. Domenico Tardini, Segretario della Sacra Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari;
il Governo italiano:
S. E. il Marchese Pasquale Diana, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede;
i quali hanno convenuto quanto appresso:
Art. 1.
Gli immobili di proprieta' della Santa Sede o di altri Enti ecclesiastici o religiosi indicati nelle annesse planimetrie (allegati uno, due, tre) con tinta e perimetro gialli, necessari per l'attuazione delle particolari disposizioni locali del piano regolatore di Roma e precisamente per la sistemazione dell'imbocco ovest della galleria sotto il Gianicolo, per la sistemazione di via del Sant'Uffizio, per la sistemazione di Borgo S. Spirito e la migliore viabilita' in un breve tratto della via del Gianicolo, saranno oggetto di contratti di cessione dagli Enti proprietari al Comune di Roma.
Contemporaneamente sara' oggetto di cessione dal Comune di Roma alla Santa Sede o all'Ente ecclesiastico o religioso che dalla medesima Santa Sede sara' designato, l'area tratteggiata, in tinta verde nella planimetria allegata sotto il numero uno, affinche' la stessa area possa essere sede di un eventuale nuovo fabbricato da erigere su l'area medesima e sul terreno confinante, in armonia degli intendimenti architettonici che debbono informare la sistemazione urbanistica di quella area e delle aree adiacenti.
Le cessioni saranno effettuate appena la Santa Sede, il Governo italiano ed il Comune di Roma ne avranno concordemente stabilito le condizioni nonche' tutti i particolari che si riferiscono ai mutamenti stradali sopra accennati.
Dalla firma del presente Accordo le aree, delle quali al comma primo del presente articolo, non godranno piu' delle immunita' riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli Agenti diplomatici degli Stati esteri, delle esenzioni da vincoli, da espropriazioni e da tributi di cui agli articoli quindici e sedici del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 7 giugno 1929.
Dalla data della consegna alla Santa Sede ed all'Ente da essa designato dell'area di cui al secondo comma del presente articolo, la medesima area, che sara' all'uopo declassificata, godra' delle immunita' di cui agli articoli quindici e sedici del suaccennato Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.

Accordo delimitazione zone extraterritoriali adiacenze Città Vaticano - art. 2

Art. 2.
L'immobile di proprieta' della Santa Sede, adibito a sede del Pontificio Seminario Romano minore, situato in via Aurelia, via di Porta Pertusa e viale delle Mura Vaticane, indicato nell'annessa planimetria (allegato quattro) con tratteggio e perimetro rosso, dalla firma del presente Accordo, godra' dei privilegi specificati negli articoli quindici e sedici del menzionato Trattato fra la Santa Sede e l'Italia.
Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua firma.
In fede di che i Plenipotenziari su detti debitamente autorizzati hanno firmato il presente atto.
Fatto in duplice esemplare nel Palazzo Apostolico Vaticano il 31 marzo 1947.
Per la Santa Sede Per l'Italia
DOMENICO TARDINI PASQUALE DIANA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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