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048U0963

IT - Decreti Legislativi

048U0963

Accordo (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948 n. 963)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa (Aeronautica), per i trasporti, per le finanze, per l'interno e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo stipulato a Dublino fra l'Italia e l'Irlanda, il 21 novembre 1947, per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree fra i due Paesi.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 21 novembre 1947.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 13 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - FACCHI NETTI - CORBELLINI - PELLA - SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 91. - FRASCA

Art. I

Accordo fra l'Italia e l'Irlanda per l'istituzione e l'esercizio di linee aeree fra i due paesi
Il Governo italiano e il Governo d'Irlanda, desiderando di
concludere un accordo allo scopo di stabilire al piu' presto possibile comunicazioni aeree fra l'Italia e l'Irlanda, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i
diritti specificati nell'allegato a quest'accordo, allo scopo di istituire i servizi aerei descritti nell'Allegato stesso (definiti "servizi concordati"). I servizi concordati possono essere inaugurati subito o in data successiva, a giudizio della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.

Art. II

Articolo II
1. - Ciascuno dei servizi concordati potra' essere iniziato non
appena la Parte Contraente, concessionaria dei diritti, abbia designato la compagnia o le compagnie che dovranno gestire la linea o le linee stabilite. La Parte Contraente che concede i diritti dovra' accordare senza indugio il permesso di esercizio alla compagnia o alle compagnie designate, subordinatamente a quanto e' previsto dal paragrafo 2 di questo articolo e dall'articolo VI.
2. - La compagnia o le compagnie di navigazione aerea designate
sono tenute a dimostrare su richiesta delle competenti Autorita' aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti, di essere in grado di adempiere alle norme legislative e regolamentari normalmente applicate dalle predette Autorita' all'attivita' delle compagnie di navigazione aerea commerciale.

Art. III

Articolo III
1. - Le tasse che ciascuna delle Parti Contraenti puo' imporre o
permettere che vengano imposte alle compagnie di navigazione aerea designate dall'altra Parte Contraente per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature non devono essere piu' elevate di quelle dovute, per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature, dagli aeromobili nazionali impiegati per servizi aerei internazionali similari.
2. - Al carburante, agli olii lubrificanti, ed alle parti di
ricambio, introdotti e portati a bordo nel territorio di una Parte Contraente per uso esclusivo degli aeromobili dell'altra Parte Contraente, verra' accordato dalla Parte Contraente sul cui territorio vengono immessi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle aviolinee nazionali impegnate in trasporti aerei internazionali ed aviolinee di Stati, godenti della clausola della Nazione piu' favorita, per quanto concerne dazi doganali, tasse d'ispezione ed altri aggravi fiscali.
3. - Gli aeromobili impiegati nei "servizi concordati" e le scorte di carburanti, olii lubrificanti, parti di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo, gia' imbarcati come dotazione degli aeromobili delle compagnie designate da una Parte Contraente, saranno esenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, tasse di ispezione ed altri aggravi fiscali.

Art. IV

Articolo IV
I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le
licenze rilasciati o resi validi da una delle due Parti Contraenti e in corso di validita', saranno riconosciuti validi dall'altra Parte Contraente ai fini dello svolgimento dei "servizi concordati", Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze conferiti a un suo cittadino da un altro Stato.

Art. V

Articolo V
1. - Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti, che
disciplinano l'entrata nel proprio territorio di aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale e l'uscita, da esso, e che regolano la navigazione dei detti aeromobili durante la loro permanenza entro i confini dello stesso territorio, si applicano agli aeromobili delle compagnie designate dall'altra Parte Contraente.
2. - Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti, che
disciplinano l'entrata nel proprio territorio e l'uscita da esso, dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico dell'aeromobile (come i regolamenti relativi all'entrata ai controlli, alla immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena) sono applicabili ai passeggeri, all'equipaggio e al carico degli aeromobili delle compagnie designate dall'altra Parte Contraente, durante la loro permanenza nel territorio della prima Parte Contraente.

Art. VI

Articolo VI
Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva la facolta' di rifiutare
o revocare l'esercizio dei diritti derivanti alle compagnie designate dall'altra Parte Contraente in base alle disposizioni contenute nell'allegato a questo Accordo, qualora tali compagnie non forniscano, se cio' sia richiesto, la prova che la proprieta' e il controllo effettivo delle compagnie stesse appartengano ad elementi nazionali dell'una o dell'altra Parte Contraente, qualora non adempiano alle disposizioni legislative regolamentari previste nel precedente articolo V e comunque non si uniformino alle condizioni in base alle quali vengono concessi i diritti di esercizio in conformita' del contenuto del presente Accordo e del suo allegato.

Art. VII

Articolo VII
Il presente Accordo sara' registrato presso l'I.C.A.O.
(International Civil Aviation Organization) istituito dalla convenzione relativa alla Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.

Art. VIII

Articolo VIII
Se l'una o l'altra delle Parti Contraenti ritiene opportuno di
modificare una qualsiasi disposizione contenuta nell'allegato a questo Accordo, le modifiche possono formare oggetto di una consultazione diretta fra le competenti Autorita' aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti.

Art. IX

Articolo IX
Ogni controversia fra le Parti Contraenti, circa la interpretazione
e l'applicazione del presente Accordo e del suo allegato, che non possa essere risolta a mezzo di consultazioni, sara' sottoposta al giudizio di una commissione arbitrale di tre membri; due dei quali saranno nominati, rispettivamente, dall'una e dall'altra Parte Contraente, e il terzo sara' designato dal Presidente del Consiglio dell'I.C.A.O., scelto dalla lista di arbitri tenuta a norma dei regolamenti dell'I.C.A.O., fra persone che non abbiano la nazionalita' di una delle due Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si impegnano di attenersi alle decisioni della commissione arbitrale.

Art. X

Articolo X
Ove una convenzione aeronautica generale multilaterale,
sottoscritta da ambedue le Parti Contraenti, entri in vigore, il presente Accordo dovra' uniformarsi al disposto della predetta convenzione.

Art. XI

Articolo XI
Ciascuna delle Parti Contraenti puo' in ogni momento comunicare
all'altra Parte Contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Tale comunicazione sara' contemporaneamente data alla I.C.A.O.
Avvenuta la comunicazione, il presente Accordo cessera' di aver
vigore alla data indicata nella comunicazione stessa, ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data nella quale l'altra Parte Contraente riceve la comunicazione. La comunicazione di denuncia puo' essere sostituita da un ulteriore Accordo prima dello scadere del suddetto periodo.
Qualora l'altra Parte Contraente non segni ricevuta, la
comunicazione sara' considerata come ricevuta quattordici giorni dopo la ricezione da parte della I.C.A.O.

Art. XII

Articolo XII
Il presente Accordo entra in funzione alla data della firma.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo ed apposto i loro sigilli.
Fatto in Dublino in doppio originale addi' ventuno novembre
millenovecentoquarantasette, nelle lingue italiana e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo d'Irlanda
GAMON DE VALERA
Per il Governo italiano
FRANCESCO BABUSCIO RIZZO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Accordo-Allegato

ALLEGATO
1. - Il Governo Irlandese concede a compagnie di navigazione aerea designate dal Governo italiano, il diritto di imbarcare e di sbarcare in Irlanda traffico internazionale per passeggeri, merci e posta, sulle seguenti rotte in entrambe le direzioni, con o senza scali intermedi sul territorio di altri Stati:
A) 1° Roma -Milano - Dublino;
2° Roma - Dublino;
3° Milano - Dublino;
B) 1° Roma - Milano Shannon e oltre;
2° Roma - Shannon e oltre;
3° Milano - Shannon e oltre.
La concessione dei diritti sulle rotte di cui alla lettera B) e' soggetta alla condizione che tutti gli aeromobili delle linee italiane di navigazione aerea diretti all'est, devono atterrare a Shannon come primo aeroporto europeo di scalo, che tutti gli aeromobili delle stesse linee diretti all'ovest devono ugualmente ivi atterrare.
2. - Il Governo italiano concede a compagnie di navigazione aerea, designate dal Governo Irlandese, il diritto di imbarcare e di sbarcare in Italia traffico internazionale per passeggeri merci e posta, sulle seguenti rotte in entrambe le direzioni, con o senza scali intermedi sul territorio di altri Stati:
A) 1° Dublino - Milano - Roma e oltre;
2° Dublino - Milano e oltre;
3° Dublino - Roma e oltre;
B) 1° Shannon - Milano - Roma e oltre;
2° Shannon - Milano e oltre;
3° Shannon - Roma e oltre.
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