048U0499
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Estensione della attivita' dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 499)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' modificato come segue:
"Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere e impianti o per le trasformazioni necessaria per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilita', fatte dallo Stato, dalle Province e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, a favore di enti ed imprese di nazionalita' italiana".
Art. 2
Il presente decreto entrera' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 79. - FRASCA