097G0500
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Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997 n. 473)
Art. 1 - Sanzioni in materia di imposta di registro
Sanzioni in materia di imposta di registro 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55, nel terzo comma, le parole "delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e delle sanzioni amministrative";
b) l'articolo 69 e' sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.";
c) l'articolo 71 e' sostituito dal seguente:
"Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). - 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e' superiore al quarto del valore accertato.";
d) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:
"Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.";
e) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milloni.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.";
f) l'articolo 74 e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
g) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e gli articoli 70 e 75.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 13 nonche' della lettera q) del comma 133 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a - p) (Omissis);
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea".
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 55 del D.P.R. n. 131 del 1986 recante approvazione del testo unico in materia di imposta di registro e' cosi' modificato dal presente decreto:
"Art. 55 (Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione). - Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento".
- Si riportano il comma 3 dell'art. 56 nonche' gli articoli 70 e 75 del D.P.R. n. 131 del 1986 recante approvazione del testo unico in materia di imposta di registro , i cui testi vengono abrogati dall'art. 1 del presente decreto:
"Art. 56 (Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio). - 1-2. (Omissis).
3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva".
"Art. 70 (Tardivita' del pagamento). - 1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa."
"Art. 75 (Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse). - 1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.
2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.
3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio".
Art. 2 - Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni
Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 3, la parola "soprattasse" e' sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
b) all'articolo 38, comma 1, primo periodo, le parole "delle soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "delle sanzioni amministrative";
c) all'articolo 39, comma 1, e all'articolo 41, comma 1, le parole ", delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e delle sanzioni amministrative";
d) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Omissione della dichiarazione). - 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o
riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due
milioni."; e) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita' deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o elementi non incidenti sulla determazione del tributo, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.";
f) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (Altre violazioni). - 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari applicabile a chi:
a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1.
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, societa' o enti.";
g) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Determinazione della sanzione pecuniaria). - 1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa e' assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.";
h) l'articolo 52 e' abrogato.
Note all' art. 2 :
- Il comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 346 del 1990 in materia di imposte sulle successioni e donazioni e' cosi' modificato dal presente decreto:
"Art. 37 (Pagamento dell'imposta). - Non devono essere pagate le somme di importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non superiore a lire ventimila.".
- Il comma 1, primo periodo, dell'art. 38 del decreto summenzionato, e' cosi' modificato dal presente decreto:
"Art. 38 (Dilazione del pagamento). - Al contribuente puo' essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento delle imposte, delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora nei termini di cui all'art. 37, comma 1, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate".
- Il comma 1, dell'art. 39, nonche' il comma 1 dell'art. 41 del decreto summenzionato, sono cosi' modificati dal presente decreto:
"Art. 39 (Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali). - 1. Gli eredi e i legatari possono proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o parziale dell'imposta sulla successione, delle relative imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle sanzioni amministrative di beni culturali vincolati o non vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi o eseguite da non piu' di cinquanta anni.".
"Art. 41 (Riscossione coattiva e prescrizione). - Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni del titolo III del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 . Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile . Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si e' verificata la decadenza prevista dall'art. 27.".
- Si riporta l' art. 52 del D.Lgs. n. 346 del 1990 , in materia di imposte sulle successioni e donazioni nel testo abrogato dall'art. 2 del presente decreto:
"Art. 52 (Omissione e tardivita' del pagamento). - 1. Se l'imposta non e' stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo. (La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante).
2. La soprattassa e' ridotta alla meta' se il pagamento e' avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine".
Art. 3 - Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili
Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili 1. Al decreto del Presidente della Repubblica ((26 ottobre 1972)) , n. 643, recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni: ((1)) a) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione). - 1. Per l'omessa dichiarazione prevista dall'articolo 18, primo e sesto comma, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.
2. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale gia' definito ai sensi dell'articolo 6, secondo e quarto comma.
3. La sanzione di cui al comma 2 non si applica se il valore definitivamente accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
4. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, e' punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
5. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";
b) l'articolo 24 e' abrogato.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
Art. 4 - Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale
Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta.
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e' stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.";
b) all'articolo 17, nel comma 3, le parole "Le soprattasse e le pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "Le sanzioni amministrative" e nel comma 5 le parole ", soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e sanzioni amministrative";
c) e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9, introdotto dall' articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 .
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 17 del DLg. n. 347 del 1990 in materia di imposte ipotecaria e catastale, cosi' modificati dall'art. 4 del presente decreto:
"Art. 17 (Decadenza). - 1-2 (Omissis).
3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme del presente testo unico devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per l'accertamento dell'imposta cui si riferiscono e, se questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' avvenuta la violazione.
5. La restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui e' sorto il diritto alla restituzione.".
- Si riporta il comma 3-bis dell'art. 9, introdotto dall' art. 11, comma 2, lettera b), del D.L. n. 79 del 1997 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997 , che viene abrogato dall'art. 4 del presente decreto:
"Art. 11 (Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonche' di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili).
1-3. (Omissis).
3-bis) Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non e' stata versata ovvero e' stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto.".
CAPO II Capo II Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa.
Art. 5 - Sanzioni in materia di imposta di bollo
Sanzioni in materia di imposta di bollo 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 20, secondo comma, nell'articolo 34, primo comma, e nell'articolo 38, primo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
b) nell'articolo 22, primo comma, le parole "soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
c) nell'articolo 31, secondo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
d) nell'articolo 32, quarto comma, la parola "penalita'" e' sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
e) nell'articolo 37, terzo comma, la parola "soprattasse" e' sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
f) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti). - 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.";
g) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227 , le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.";
h) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici). - 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.";
i) nell'articolo 33, al primo comma, sono soppresse le parole "e soprattasse" e al quarto comma sono soppresse le parole "e delle soprattasse";
l) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 22, il primo comma dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34.
Note all'art. 5:
- Si riportano i testi del comma 2 dell'art. 20 , dell' art. 34 , nonche' dell' art. 38 del D.P.R. n. 642 del 1972 , cosi' modificati dall'art. 5 del presente decreto:
"Art. 20 (Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo). - Il portatore o possessore, non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo e pagato le relative sanzioni amministrative".
"Art. 34 (Accertamento delle violazioni). - Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ".
"Art. 38 (Ripartizione delle sanzioni amministrative). - Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 ".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del citato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
"Art. 22 (Solidarieta'). - Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, rivevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto".
- Si riporta il comma dell'art. 31 del citato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
"Art. 31 (Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto). - (Omissis).
La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa".
- Si riporta il comma 4 dell'art. 32 del citato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
"Art. 32 (Irreperibilita' di valori bollati). - (Omissis).
Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.".
- Si riporta il comma 3 dell'art. 37 del citato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
"Art. 37 (Termini di decadenza. Rimborsi). - (Omissis).
La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.".
- Si riportano i commi 1 e 4 dell'art. 33 del D.P.R. citato, cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
"Art. 33 (Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria). - Le controversie relative all'applicazione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera centomila lire.
(Omissis).
L'autorita' amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facolta' di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.".
- Si riportano il terzo comma dell'art. 22 , il primo comma dell'art. 27 nonche' gli artt. 28 , 29 e 34 del D.P.R. n. 642 del 1972 , recante disciplina dell'imposta di bollo nel testo abrogato dall'art. 5 del presente decreto:
"Art. 22 (Solidarieta'). - (Omissis).
Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale , il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le da' in uso a qualsiasi titolo e' responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o della dazione in uso delle macchine stesse.".
"Art. 27. (Violazioni costituenti reati). - Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con visto per bollo o mediamente l'uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta ove dovuta.".
"Art. 28 (Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni). - Chiunque, fuori dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e della allegata tariffa e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000 per ciascuna infrazione.".
"Art. 29 (Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta). - Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata.
La soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta' se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.".
"Art. 34 (Accertamento delle violazioni). - Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle pene pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .".
Art. 6 - Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi
Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi 1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Sanzioni). - 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni;
b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;
d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni;
e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da lire duecentomila a lire un milione;
g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da lire duecentomila a lire un milione;
h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila;
i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
l) mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione;
m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed e'
obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di
cui all'articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni.";
b) sono abrogati l'articolo 25 e il primo comma dell'articolo 28. Note all'art. 6:
- Si riporta l' art. 25 ed il primo comma dell' art. 28 della legge n. 1216 del 1961 i cui testi vengono abrogati dall'art. 6 del presente decreto:
"Art. 25. - Le soprattasse di tardiva denuzia e di tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora la denunzia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.
Questa disposizione non si rende applicabile alle soprattasse per le occultazioni e le infedeli denunzie di cui ai numeri 6 e 11 dell'art. 24.".
"Art. 28. - L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .
Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
I funzionari o gli impegati di cui al secondo comma, nonche' gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle funzioni.".
Art. 7
(( (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). )) (( 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 , concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso). - 1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 , si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 , o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionaamento degli apparecchi misuratori fiscali";
b) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivita';
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all' articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ;
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , o all'ufficio delle entrate competente.
2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.
3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali e' punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibiscei predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni".
2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti e' determinata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.
3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti e' l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente" )) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
Art. 8 - Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.";
b) nell'articolo 10 il primo comma e' abrogato e al terzo comma le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
c) nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole "e delle soprattasse" sono soppresse.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 641 del 1972 in materia di tasse sulle concessioni governative, cosi' modificato dall'art. 8 del presente decreto:
"Art. 10 (Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie). - L'attribuzione, agli effetti degli artt. 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e successive disposizioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 8 del presente decreto:
"Art. 11 (Ricorsi amministrativi). - Le controversie relative all'applicazione delle tasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministro delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.
Il ricorso deve essere presentato all'Intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro quando l'ammontare delle tasse superi le lire centomila.
Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall' art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile .
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.".
Art. 9 - Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa
Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa 1. Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , concernente le tasse sui contratti di borsa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, nel terzo comma, le parole "con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
b) nella rubrica del titolo X, le parole "Disposizioni penali" sono sostituite dalla seguente: "Sanzioni";
c) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
2) il terzo comma e' abrogato;
3) nel sesto comma, le parole "la sanzione amministrativa di lire 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni";
d) all'articolo 20, nel primo comma, le parole "pena pecuniaria di lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni";
e) all'articolo 21, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 .".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 , e' abrogato.
Note all'art. 9:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 16 del R.D. n. 3278 del 1923 in materia di tasse sui contratti di borsa, cosi' modificato dall'art. 9 del presente decreto:
"Art. 16. - Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni.".
- Si riporta l'art. 17 del titolo X del R.D. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 9 del presente decreto:
"Titolo X
S a n z i o n i
"Art. 17. - Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire un milione.
Questa sanzione amministrativa, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, e' dovuta in solido da costoro e, nei contratti conclusi a mezzo di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, e' dovuta da queste, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge.
E' parimenti punita con la pena pecuniaria di lire 8.000 la infrazione al disposto dell'art. 13, primo comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.
Oltre la sanzione amministrativa, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.
Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 13, e' applicabile la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.".
- Si riporta il comma 1 dell'art. 20 del R.D. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 9 del presente decreto:
"Art. 20. - I funzionari giudiziari e le autorita' di Borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nella sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni oltre la responsabilita' solidale con le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale e con contraenti per le tasse e le ammende ad essi applicabili.".
- Si riporta l'art. 21 del R.D. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 9 del presente decreto:
"Art. 21. - Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli da 1 a 8 incluso, 13, 14, 17 e 20, sono decise a norma del D.L. 25 marzo 1923, n. 796 .
L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.
Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 .".
- Si riporta il comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 417 del 1991 , convertito con modificazioni della legge n. 66 del 1992 recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o di valori e altre disposizioni tributarie urgenti, dal testo che viene abrogato dall'art. 9 del presente decreto:
"2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 , e successive modificazioni.".
CAPO III Capo III Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi
Art. 10 - Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi
Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) negli articoli 303, terzo comma, secondo periodo, 304, secondo comma, 309, primo comma, e 315, primo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa";
b) nell'articolo 307, primo comma, le parole "la pena stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire 20.000 e non maggiore di lire 24.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione";
c) nell'articolo 314, primo comma, le parole ", in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa";
d) l'articolo 322 e' abrogato;
e) all'articolo 325 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel terzo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
2) nel quarto comma, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa";
f) all'articolo 326, primo comma, secondo periodo, le parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa".
2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista ((nell'articolo 318)) dello stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'articolo 315 del medesimo testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 , concernenti violazioni per le quali e' prevista una sanzione amministrativa. ((1))
3. l richiami all' articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie.
4. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 2, primo periodo, dopo le parole "non giustificate dalla prescritta documentazione,", sono inserite le seguenti: "in aggiunta al pagamento del tributo";
b) all'articolo 49, il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6.
Qualora sia stabilita l'utilizzazione di documenti di cui all' articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.".
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998. CAPO IV Capo IV Sanzioni in materia di tributi locali
Art. 11 - Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale
Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale 1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , sono apportate le seguenti
modificazioni: a) l'articolo 292 e' sostituito dal seguente:
"Art. 292 (Sanzioni amministrative). - 1. Per l'omessa presentazione delle denunzie di cui all'articolo 274 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del tributo dovuto.
2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione.";
b) l'articolo 296 e' abrogato.
Note all'art. 11:
- Si riporta l' art. 296 del R.D. n. 1175 del 1931 in materia di finanza locale che viene abrogato dall'art. 11 del presente decreto:
"Art. 296 (Sanzioni amministrative). - Salvo quanto e' disposto nel capo terzo del titolo terzo e salvo i casi in cui sia stabilita una pena piu' grave, le violazioni alle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 500.000.
Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli da 106 a 110 e 155 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
La misura dell'oblazione entro i limiti di cui sopra e' determinata discrezionalmente dal Podesta' o dal preside a seconda della rispettiva competenza.".
Art. 12 - Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23, concernente le sanzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicita', e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.";
b) nell'articolo 24, primo comma, secondo periodo, le parole "si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 " sono sostituite dalle seguenti: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie";
c) l'articolo 53, concernente le sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano interessi
moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre
compiuto."; d) l'articolo 76, concernente le sanzioni relative alla tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 76 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire ((centomila)) a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. ((2))
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette.".
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
Art. 13 - Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni 1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , concernente, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, ((l'ultimo comma)) e' abrogato; ((2)) b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del tributo dovuto, con un minimo di lire ((centomila)) . ((2))
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme doute per imposta si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall' articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 .".
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 1998.
Art. 14 - Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili
Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili 1. L' articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli immobili, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto.".
Art. 15
(( (Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). )) ((1. L' articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , concernente le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente:
"31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
Art. 16 - Norme applicabili
Norme applicabili 1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.
CAPO V Capo V Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione.
Art. 17
(( (Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli). )) (( 1. Alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 , che ha apportato modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche, la parola: "soprattassa" ovunque ricorrente, e' sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa".
2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , nonche' ogni altra disposizione della medesima legge 24 gennaio 1978, n. 27 , che risulta in contrasto con le norme del presente decreto e dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471 e 472 .
3 La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella e' determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
Art. 18 - Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni
Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni 1. L' articolo 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235 , concernente le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Sanzioni). - 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.".
Art. 19 - Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione
Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione 1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, nel primo e nel secondo comma, la parola "soprattassa" e' sostituita dalle parole "sanzione amministrativa";
b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l'omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista nell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e nell'articolo 8 del presente decreto.
3. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all' articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 , e successive modificazioni, e' sostituita con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 de R.D.L. n. 246 del 1938 , convertito il legge 4 giugno 1938, n. 880 in materia di abbonamento alla televisione, cosi' modificato dall'art. 19 del presente decreto:
"Art. 20. - Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della pena pecuniaria stabilita dall'articolo precedente e' dovuta dall'utente o dall'abbonato una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone o della quota di esso di cui e' stato ritardato il pagamento.
La detta sanzione amministrativa e' ridotta ad un quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati".
- Si riportano gli articoli 21 e 23 del R.D.L. summenzionato nei testi che vengono abrogati dall'art. 19 del presente decreto:
"Art. 21. - Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 16 sono punite:
a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico di chi cede l'apparecchio in prova: per insufficienza od inesattezza delle indicazioni da apporsi sulla matrice e sulla figlia della licenza;
b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico di chi cede apparecchi radio riceventi in prova senza il rilascio della prescritta licenza, ovvero rilasci allo stesso utente piu' di due licenze consecutive;
c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico di chiunque alteri le indicazioni apposte sulle licenze al momento del loro rilascio per comunque prorogarne la validita';
d) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per l'omesso invio all'Ufficio del registro nel termine stabilito dall'art. 16 dei libretti di licenza esauriti;
e) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per ciascuna matrice del modulo di licenza che giusta il disposto dell'art. 16 non risulti unita al libretto, indipendentemente dalle altre sanzioni eventualmente applicabili a norma del presente articolo".
"Art. 23. - Per l'omissione delle denunzie di cui agli articoli 9 e 10 nei termini e nei modi ivi stabiliti, come pure per la omessa od inesatta indicazione nelle denunzie dei dati dagli stessi articoli richiesti nonche' per la omessa restituzione del libretto di iscrizione nei termini stabiliti dal penultimo comma dell'art. 10, l'utente incorre nella pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000
La falsa cessione di apparecchi radioriceventi e' punita con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000. In ogni caso il cedente e' responsabile del pagamento del canone sino a che non sia stata accertata l'identita' del cessionario".
- Si riporta il testo vigente dall' art. 9 del D.P.R. n. 641 del 1972 , recante tasse sulle concessioni governative:
"Art. 9 (Sanzioni). - Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire 8.000.
Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma si incorre:
a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento della infrazione".
- Si riportano i testi dell'articoli 19 e 22 del R.D.L. summenzionato:
"Art. 19. - Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dal l' art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235 , le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori".
"Art. 22. - Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 sono punite:
a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque anni.
La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternita' e domicilio dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio da riparare;
b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 a carico solidale del venditore o riparatore e dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario dell'apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le generalita' da essi fornite;
c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 per l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17.
Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del registro stesso". CAPO VI Capo VI Sanzioni relative all'anagrafe tributaria e codice fiscale
Art. 20 - Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Sanzioni). - 1. E' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale,
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non presenta entro il termine prescritto dall'articolo 21 la
richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi previste;
f) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione
disposta dall'articolo 11;
g) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8.
2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 e' punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione e' ridotta alla meta' in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.";
b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Applicazione della sanzione). - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 13 sono irrogate dagli uffici delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie.
2. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, le sanzioni sono irrogate, in relazione alle rispettive competenze, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici del registro.".
CAPO VII Capo VII Disposizioni comuni
Art. 21 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1 aprile 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick