048U0557
048U0557
Modificazione ai ruoli organici del personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 557)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenziale 16 marzo 1948, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costitizione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Le tabelle organiche del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di cui al regio decreto 5 maggio 1941, n. 370 , sono sostituite dalle tabelle I, II, III e IV allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.
Art. 2
I posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli dei gruppi A, B e C, di cui alle unite tabelle I, II e III, sono conferiti a, seguito di concorso per esame.
Per l'ammissione ai concorsi per i ruoli di gruppo A gli aspiranti debbono aver conseguito presso una universita' od un istituto superiore dello Stato: il diploma di laurea in giurisprudenza oppure in scienze politiche e sociali per i posti del personale amministrativo; il diploma di laurea in ingegneria e relativa abilitazione professionale per i posti dei personale tecnico.
Nel limite dei posti stabilito dal successivo art. 4 saranno banditi concorsi per il grado iniziale del ruolo del personale amministrativo di gruppo A. riservati a coloro che sono provvisti di laurea in economia e commercio o di titolo equipollente.
Per l'ammissione al concorsi per il ruolo di gruppo B gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore; diploma di perito industriale, diploma di maturita' scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisicomatematica);
b) diploma di abitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), diploma di licenza dell'Istituto commerciale (perito o ragioniere commerciale), diploma dell'istituto tecnico (sezione ragioneria) o titolo equipollente.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1951, N. 519 )) .
Per l'ammissione ai concorsi per il ruolo di gruppo C gli aspiranti debbono essere in possesso dell'attestato di licenza di scuola media di 1 grado o di titolo equipollente.
I posti disponibili nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno sono conferiti, mediante concorsi per titoli, ad aspiranti in possesso della licenza di 5ª classe elementare.
Art. 3
Nella prima attuazione del presente decreto, il personale del ruolo di gruppo A. della Ragioneria generale dello Stato, distaccato da almeno un anno a prestare servizio presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, potra', a sua domanda, da presentarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere inquadrato nel ruolo del personale amministrativo di cui all'unita' tabella, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione e d'intesa con l'Amministrazione di provenienza.
L'inquadramento del personale di cui al precedente comma va effettuato in grado eguale a quello rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in base alla rispettiva anzianita' di grado, anzianita' che sara' conservata ai fini della promozione al grado superiore. Il personale stesso prendera' posto nei singoli gradi dopo il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che si trovi nei gradi medesimi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
I posti che, nei gradi previsti nella tabella I per il personale amministrativo di gruppo A, sono da conferire per concorso di ammissione al grado iniziale e per promozioni ai gradi superiori, a laureati in economia e commercio ed a coloro che siano muniti di, titolo equipollente od ai funzionari inquadrati ai sensi del precedente art. 3, sono stabiliti come segue: un posto di grado 5°, tre posti di grado 6°, tre posti di grado 7°, quattro posti di grado 8°, cinque posti di grado 9° e otto posti di grado 10° e 11°.
I funzionari inquadrati ai sensi dell'art. 3 non potranno essere scrutinati per la promozione prima del 1 luglio 1948.
Art. 5
Per i posti che, nella prima attuazione del presente decreto, dopo, peraltro, l'applicazione del precedente art. 3, per quanto si riferisce al ruolo del personale amministrativo di gruppo A, risulteranno disponibili nei gradi iniziali dei singoli ruoli dei gruppi A, B e C, il Ministro per i trasporti puo' bandire concorsi per titoli e per esami, riservati al personale dei ruoli dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' al personale impiegatizio non di ruolo dell'Ispettorato generale medesimo in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto.
((Ai fini dell'applicazione del precedente comma dovranno considerarsi disponibili anche quei posti che si rendessero vacanti in seguito a passaggi di ruolo conseguenti all'espletamento dei concorsi suindicati)) .
Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti dovranno essere forniti del titolo di studio prescritto per il ruolo per il quale il concorso e' bandito. Peraltro ai fini dell'ammissione ai concorsi da bandire, ai sensi del presente articolo, per il ruolo di gruppo B, e limitatamente ad un terzo dei posti disponibili, oltre i titoli di studio indicati nel precedente art. 2, saranno ritenuti transitoriamente validi anche gli altri titoli di studio che normalmente consentono l'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative e tecniche di gruppo B.
Ai concorsi predetti puo' partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo puo' conseguire la nomina per non oltre l'ottave dei posti che saranno messi a concorso.
Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di eta'.
Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto implicabili, valgono anche per i concorsi per titoli per il conferimento dei posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del presente decreto nel ruolo del personale subalterno di cui all', tabella IV allegata al presente decreto.
I contingenti di personale non di ruolo che l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, e' stato autorizzato ad assumere ed a mantenere in servizio, saranno diminuiti di un numero complessivo di unita' pari al numero dei posti In ruolo che saranno conferiti in applicazione del presente decreto a dipendenti che siano compresi nei contingenti medesimi.
La ripartizione nelle varie categorie del nuovo contingente sara' disposta con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro.
Art. 6
Nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'anzianita' di grado richiesta per le promozioni da effettuarsi ai gradi superiori all'8° di gruppo A, 9° di gruppo B, e 10° di gruppo C e' ridotta di un anno e mezzo.
I posti disponibili alla prima attuazione del presenti decreto nei gradi 5° dei ruoli di gruppo A, 9° del ruoli di gruppo B ed 11° del ruolo di gruppo C di cui alle tabelle annesse al presente decreto, saranno conferiti con i criteri indicati nell' art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 , ed i periodi di anzianita' previsti dallo stesso articolo per le promozioni a detti gradi sono ridotti di un anno e mezzo.
La riduzione di anzianita' di cui ai precedenti commi non si applica al personale che abbia gia' fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione.
Art. 7
Il personale gia' appartenente, con le qualifiche di "ispettore", "ragioniere", "vice-ispettore" e "computista", al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, inquadrato ai sensi dell' art. 4 del regio decreto 21 gennaio 1923, n. 238 , nei ruoli ordinari del Ministero dei lavori pubblici con la qualifica di "sotto-ispettore aggiunto" ed in servizio nei ruoli dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione al 1 gennaio 1947, puo' essere collocato, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale medesimo, anche in soprannumero, nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo 8) con il grado corrispondente a quello rivestito alla predetta data del 1 gennaio 1947, prendendo posto dopo l'ultimo iscritto nel grado i conservando l'anzianita' di grado posseduta.
Art. 8
L'Ispettorato generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione e' costituito dalla sede centrale, dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e da due Sezioni e un Reparto speciale distaccati.
Gli Ispettorati compartimentali hanno sede nei capoluoghi delle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Le sedi delle Sezioni e del Reparto speciale distaccati saranno stabiliti con decreti del Ministro per i trasporti.
Compete inoltre, al Ministro per i trasporti la ripartizione dei servizi della Sede centrale, la determina valutazione delle circoscrizioni degli Ispettorati comparti mentali, nonche' l'istituzione di sezioni nell'ambito degli Ispettorati compartimentali e di uffici tempo ranci, in relazione alle esigenze dei servizi.
Art. 9
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 10
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 maggio 1948 Atti del Governo, registro n 20, foglio n. 215. - FRASCA
Tabelle
TABELLA I
Ruoli organici del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Parte di provvedimento in formato grafico
(6)
TABELLA II
Ruolo organico del personale di vigilanza della carriera di concetto del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Parte di provvedimento in formato grafico
((7))
TABELLA III
Ruolo organico del personale della carriera esecutiva del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA IV
Ruolo organico del personale della carriera ausiliaria del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA V
Ruolo del personale salariato del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Parte di provvedimento in formato grafico
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 giugno 1949, n. 410 ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che "I posti in soprannumero nel grado 6° del ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione previsti nella nota c) della tabella I, allegata al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , sono aumentati di due unita' da conferirsi, per inquadramento, a funzionari che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo stesso, ferme rimanendo tutte la norme contenute nel decreto legislativo medesimo". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 5 luglio 1951, n. 519 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti nelle note alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , verra' effettuato con le prime vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 1953". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 26 aprile 1964, n. 644 , nel modificare la Tabella I della L. 1 febbraio 1960, n. 26 , ha disposto (con l'art. 1) che "I posti di ispettore principale del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, stabiliti in 30 dalla, tabella I allegata alla legge 1 febbraio 1960, n. 26 , sono aumentati a 31". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1967, n. 14 , nel modificare le Tabelle II e V annesse alla legge 1 febbraio 1960, n. 26 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5-ter, comma 1) che "I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalle tabelle II e V annesse alla legge 1 febbraio 1960, n. 26 , sono rispettivamente aumentati di 2 unita' nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unita' nella qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unita' nella qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unita' nelle qualifiche di sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore, nonche' di 50 unita' nella qualifica di operai di prima categoria (specializzati)".