096G0451
096G0451
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento. (DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996 n. 433)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 7/9/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma primo, del citato testo unico; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Tra le attribuzioni previste dall'art. 1 sono comprese le funzioni esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento. Fatto salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.
2. Con legge provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli del personale di cui al comma 1 e ne determina la consistenza organica.
3. La provincia disciplina con proprie leggi, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del personale di cui al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'art. 7, di quanto disposto dall' art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , in materia di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento, nonche' per la migliore utilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuita' didattica nonche' per una piu' efficace organizzazione della scuola.
4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati, dopo l'adeguamento, nei limiti di cui all'art. 4 dello statuto, della legislazione provinciale ai principi recati dall' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , da contratti provinciali volti al perseguimento degli obiettivi posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle finalita' di cui al comma 3. La contrattazione collettiva provinciale e' rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', salvo restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali concernenti il trattamento economico fondamentale, l'inquadramento nei livelli o nelle qualifiche funzionali, il trattamento di previdenza e quiescenza nonche' gli altri aspetti fondamentali degli istituti dello stato giuridico vigenti per il corrispondente personale in servizio presso gli uffici, le scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato, al fine di assicurare la mobilita' in ambito nazionale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 2.
5. I predetti contratti collettivi provinciali prevedono, altresi', le disposizioni volte a disciplinare l'inquadramento secondo le vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale del personale di cui al comma 1 all'atto del suo eventuale trasferimento ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato. I medesimi contratti collettivi devono in ogni caso prevedere che all'atto del trasferimento del personale di cui al comma 1 ad uffici, istituti o scuole del restante territorio dello Stato cessano di applicarsi i contratti collettivi provinciali e riacquistano integralmente vigore i contratti collettivi nazionali anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.
6. Al fine di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali contenuti nei contratti collettivi nazionali di cui al comma 4, secondo periodo, nonche' delle disposizioni di cui al comma 5, la sottoscrizione del contratto collettivo provinciale del personale iscritto nei ruoli di cui al comma 2 e' subordinata all'acquisizione di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione sulla ipotesi di contratto di cui al comma 4. Tale parere deve essere reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta e' pervenuta al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine predetto si applica quanto previsto dall' art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
7. Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. All'atto del trasferimento ad uffici, istituti e scuole del restante territorio dello Stato cessano in ogni caso di applicarsi al personale di cui al comma 1 le leggi provinciali e riacquistano vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei confronti del personale insegnante trasferito alla provincia l'applicazione delle norme statali concernenti il trattamento di previdenza e di quiescenza e l'iscrizione agli istituti previdenziali.
8. Salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del personale supplente, ivi compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale, e' a carico del bilancio della provincia.
9. Il Consiglio scolastico provinciale esercita, in materia di stato giuridico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2, le competenze attribuite al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
10. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli; parimenti il corrispondente personale in servizio presso uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.
11. Per le finalita' di cui al comma 10 si applicano le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente, eventualmente modificate e integrate ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
12. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
13. Il personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
14. Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data del 1 settembre 1996 nelle scuole ed istituti d'istruzione elementare e secondaria della provincia di Trento, (( e' inquadrato, )) con effetto dalla medesima data, nei ruoli istituiti ai sensi del comma 2, conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento.
(( 15. Dalla data del 1 gennaio 1996 )) e fino all'inquadramento nei ruoli di cui al comma 2 il personale di ruolo e non di ruolo di cui al presente articolo e' messo a disposizione della provincia. In tale periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto personale continua a provvedere la competente amministrazione statale, con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , degli oneri complessivamente sostenuti dal 1 gennaio 1996 fino alla data di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2. Detti oneri sono recuperati dal Ministero del tesoro, per ciascun anno di riferimento, sulle erogazioni spettanti alla provincia a qualunque titolo.
16. A far data dal 1 settembre 1996 il personale avente titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione in graduatorie di concorsi per titoli ed esami o per soli titoli operanti alla data predetta, ovvero che sara' utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per titoli ed esami o per soli titoli gia' banditi alla medesima data, all'atto della nomina e' iscritto nei ruoli di cui al comma 2".
Art. 2
1. L' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, delle condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni, nonche' di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.
2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione ed il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole e istituti di istruzione nonche' l'attuazione di quanto disposto dall' art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 ".
Note all'articolo 2:
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"Art. 5. - 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria, nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio, provvede la Provincia in base a piani da essa predisposti, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria.
2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione e il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, nonche' l'attuazione di provvedimenti legislativi della Provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole ed istituti di istruzione.
3. I competenti organi statali dispongono le variazioni degli organici ed ogni altro provvedimento che innovi circa l'utilizzazione del personale insegnente in relazione ai provvedimenti conseguenti all'intesa di cui al comma 1.
4. Lo Stato assicura alle scuole della provincia una disponibilita' complessiva di personale insegnante che tenga conto, oltre che della popolazione scolastica, di tutte le condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni".
- Per il riferimento all' art. 2 del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592 , vedi nota all'art. 1.
Art. 3
1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e aggiunto il seguente periodo: "Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall' art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".
2. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , (( e' abrogato. ))
Art. 4
1. L' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. La provincia e' delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni degli esami di Stato delle scuole di ogni ordine e grado.
3. In relazione al particolare ordinamento stabilito ai sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli esami di maturita' e le relative prove sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 8, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione, e sono comunicate al predetto Ministero in tempo utile per la nomina delle commissioni d'esame".
Art. 5
1. L' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 - 1. La provincia adotta i provvedimenti di cui all' art. 278, commi 3 e 5 , e all' art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione. Per la definizione dell'intesa la provincia promuove apposita conferenza di servizi secondo quanto previsto dall' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ".
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 9, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"1. La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 , previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente".
- Il testo del comma 3 dell'art. 278 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 , e' il seguente:
"3. Annualmente il Ministro della pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici".
- Il testo del comma 5 dell'art. 278 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 , e' il seguente:
"5. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalita' per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario".
- Il testo dell' art. 279 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 , e' il seguente:
"1. E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione".
- Il testo dell' art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazioneprocedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
Art. 6
1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ".
2. Il comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e' abrogato.
Note all' art. 6 :
- Il comma 1 dell'art. 10, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 , salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1".
- Il D.Lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 11.
- Il comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"4. Il consiglio scolastico provinciale di Trento, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole, sui programmi ed orari di insegnamento, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento".
Art. 7
1. L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Fino a quando non sara' diversamente stabilito con legge provinciale, la giunta provinciale nomina il sovrintendente scolastico, scegliendolo tra i dirigenti dell'amministrazione centrale o periferica della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale della provincia con qualifica non inferiore a dirigente, ovvero tra il personale docente universitario di ruolo, ovvero tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria e del relativo personale, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile.
3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 11 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Per la provincia di Trento il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia.
2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile.
3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico, con le modalita' indicate dalle disposizioni vigenti nei singoli ordinamenti".
Art. 8
1. Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle attribuzioni trasferite con il presente decreto, intendendosi sostituita la data del 31 dicembre, di cui al comma 2 del medesimo articolo 19 e il termine di 60 giorni di cui all'art. 20, con la data del 1 settembre 1996.
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 19, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"Art. 19. - 1. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni prima della data di trasferimento alla provincia di Trento delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto rimane di competenza degli organi dello Stato.
Rimane parimenti di competenza dei medesimi organi, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla suddetta provincia, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento.
2. Resta altresi', sino alla data del 31 dicembre, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell' art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme".
- Il testo dell' art. 20 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"Art. 20. - 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, alla provincia di Trento gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall'art. 19 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni".
Art. 9
1. Il comma 2 dell'art. 1 nonche' gli articoli 6 e 12 e il comma 2 dell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: FLICK Note all'art. 9:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"2. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1".
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"Art. 6. - 1. La vigilanza sugli istituti dotati di personalita' giuridica, per la parte relativa alla gestione di fondi erogati a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la retribuzione del personale direttivo e docente, e' esercitata nei modi previsti dalle vigenti disposizioni".
- Il testo dell' art. 12 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria di cui all'art. 1, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza.
2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1, il sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali.
3. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 2 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione in conformita' alle disposizioni vigenti.
4. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico, per il periodo di durata dell'incarico, una indennita' di funzione non pensionabile".
- Il testo del comma 2 dell'art. 13 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e' il seguente:
"2. Per l'utilizzazione di personale della scuola nell'istituto di cui al comma 1, lo Stato provvede ai sensi dell' art. 16, commi secondo , terzo , quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 , per un numero di unita' di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 5".