Monitoring Gesetzessammlung

094G0424

IT - Decreti Legislativi

094G0424

Attuazione delle direttive 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989, 89/595/CEE del Consiglio del 10 ottobre 1989 e 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 in materia di riconoscimento di diplomi e svolgimento di attivita' di medico, odontoiatra, veterinario, infermiere e ostetrica. (DECRETO LEGISLATIVO 02 maggio 1994 n. 353)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 25-6-1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva del Consiglio 89/594/CEE del 30 ottobre 1989 che modifica le direttive 75/362/CEE , 77/452/CEE , 78/686/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonche' le direttive 75/363/CEE , 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attivita' rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica; Vista la direttiva del Consiglio 89/595/CEE del 10 ottobre 1989 che modifica la direttiva 77/452/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 77/453/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per l'attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza generale; Vista la direttiva del Consiglio 90/658/CEE del 4 dicembre 1990 che prevede adeguamenti, a seguito dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi; Ritenuta l'opportunita' di dare attuazione alla predetta direttiva, essendo scaduto il relativo termine; Tenuto conto della direttiva del Consiglio 93/16/CEE del 5 aprile 1993 intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; Visti gli articoli 1 , 2 e 9 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , concernenti delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive 89/594/CEE , 89/595/CEE e 90/658/CEE ; Visto l' art. 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , recante proroga del termine di delega; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della sanita', di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Alla legge 22 maggio 1978, n. 217 , come modificata dalla legge 27 gennaio 1986, n. 19 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) nel primo comma dell'art. 9 e' aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";
b) nel primo comma dell'art. 15:
1) nell'alinea, le parole da: "ultimata" a: "stessa, e" sono soppresse;
2) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
" c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1 gennaio 1981 per la Grecia, al 1 gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri.";
c) dopo l'art. 15 sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista che non corrispondono alle denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato delle autorita' competenti in cui e' attestato che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.
Art. 15-ter. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rlasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almento tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) permettono l'esercizio, a titolo di specialista, dell'attivita' di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche ed indicati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato, rilasciato dalle autorita' competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualita' di medico specialista, dell'attivita' di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio delle differenze tra la durata minima di formazione prevista dalla normativa comunitaria e quella acquisita nel territorio tedesco.".
2. Gli allegati A, B, C e D sostituiscono rispettivamente gli allegati A, B, C e D alla legge 22 maggio 1978, n. 217 ; ad essi e' aggiunto, come allegato E, l'allegato E al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' stato operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Le direttive CEE n. 89/594 e n. 89/595 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 341 del 23 novembre 1989 e ripubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 dell'8 gennaio 1990 - 2a serie speciale.
- La direttiva CEE n. 90/658 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 353 del 17 dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 dell'11 febbraio 1991 - 2a serie speciale.
- La legge n. 142/1992 reca "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)". L'art. 1 riguarda il termine di delega, l'art. 2 i criteri e i principi direttivi generali della delega legislativa e l' art. 9 le direttive 89/594/CEE , 89/595/CEE e 90/658/CEE .
- L' art. 6, comma 5, della legge n. 146/1994 , cosi' recita: "5. Il termine di cui all' art. 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge".
Nota all'art. 1:
- I testi vigenti del primo comma dell'art. 9 e del primo comma dell'art. 15 della legge n. 217/1978 , modificata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 19 , come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato, sono i seguenti:
"Art. 9. - Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici italiani. A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato".
"Art. 15. - Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine e provenienza, che comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico o di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attivita' per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D;
c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1 gennaio 1981 per la Grecia, al 1 gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri".

Art. 2

1. Per l'accesso alle scuole di specializzazione in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale e' necessario, oltre al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle scuole di specializzazione, anche il possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 3

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) dopo l'art. 18 sono inseriti i seguenti:
"Art. 18-bis. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura negli allegati.
Art. 18-ter. - 1. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'attivita' di odontoiatra in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di odontoiatra per il periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di odontoiatra specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le
soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 aprile 1992;
b) danno diritto all'esercizio, a titolo di odontoiatra specialista dell'attivita' di cui trattasi in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche indicate negli allegati;
c) sono corredate di un certificato, rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante l'esercizio, in qualita' di odontoiatra specialista, dell'attivita' di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata minima di formazione specializzata prevista dalla normativa comunitaria e quella della formazione acquisita nel territorio tedesco.";
b) nell'allegato A, alla lettera a), le parole: "nella Repubblica federale di Germania" sono sostituite con le parole: "in Germania" e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"k) in Spagna:
licenciado en odontologia;
l) in Portogallo:
medico dentista";
c) nell'allegato B: alla lettera a), il punto: "2" e' soppresso e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"k) in Spagna:
'licenciado en odontologia' rilasciato dalle universita';
l) in Portogallo:
'carta de curso de licenciatura en medicina dentaria' (diploma di studio in medicina dentaria), rilasciata da una scuola superiore.";
d) nell'allegato C, punto I, Ortodonzia, e' aggiunta la voce:
"in Grecia:
''Titlos tes Odontiatrikes eidikotetas tes Orthodontikes'' (titolo che attesta una formazione specifica in ortodonzia) rilasciato dall'autorita' competente riconosciuta a tal fine.".

Art. 4

1. Alla legge 8 novembre 1984, n. 750 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) nel primo comma dell'art. 2, alla lettera a), e' aggiunto il seguente periodo: "quando il titolo e' stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o e' stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorita' competenti dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che e' stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria;";
b) nel primo comma dell'art. 4, e' aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";
c) nell'art. 10, alla lettera d), e' aggiunto il seguente periodo: "Ove richiesto dallo Stato membro ospitante, per i veterinari che hanno iniziato la formazione in Italia in data anteriore al 1 gennaio 1985, attestato, rilasciato dal Ministero della sanita', di conformita' alla formazione prevista dalla normativa comunitaria ovvero di effettivo e lecito esercizio della professione per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.";
d) l'art. 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. I diplomi, certificati e altri titoli, in possesso di cittadini di altri Stati membri, che non corrispondono al complesso dei requisiti minimi di formazione previsti dalla normativa comunitaria, se rilasciati prima del 23 dicembre 1978, o dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, devono essere corredati di un certificato attestante che i loro titolari hanno effettivamente e lecitamente svolto la professione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclu sione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano nell'allegato.
3. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di veterinario acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di veterinario in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di veterinario per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio del certificato.";
e) nell'allegato:
1) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
"j) in Grecia:
''Ptuchio kteniatrikes'' (diploma di veterinario della facolta' di scienze geotecniche dell'Universita' Aristotele di Salonicco o della scuola di veterinaria dell'Universita' Aristotele di Salonicco).";
2) sono aggiunte le seguenti lettere:
"k) in Spagna:
'titulo de licenciado en veterinaria' (diplomato in veterinaria), rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e della scienza o dal rettore di un'universita';
l) in Portogallo:
'carta de curso de licenciatura en medicina veterinaria' (diploma di studi in medicina veterinaria) rilasciato da una universita'.".
Nota all'art. 4:
- I testi vigenti del primo comma dell'art. 2 , del primo comma dell'art. 4 e della lettera d) dell' art. 10 della legge n. 750/1984 , come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato, sono i seguenti:
"Art. 2. - Per l'esercizio dell'attivita' di veterinario, l'interessato deve presentare al Ministero della sanita' istanza in carta da bollo corredata dai seguenti documenti:
a) uno dei titoli previsti dall'allegato, in originale o in copia autenticata; quando il titolo e' stato rilasciato prima del 23 dicembre 1978 o e' stato rilasciato dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima della medesima, esso deve essere corredato di un certificato delle autorita' compententi dello Stato membro che li rilascia, in originale o in copia autenticata, attestante che e' stato conseguito sulla base della formazione prevista dalla normativa comunitaria;
b) certificato di buona condotta, ovvero certificato di moralita' e di onorabilita', o equipollente, rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza e, qualora detto Stato ai fini dell'esercizio della libera professione non richieda tale certificato, un estratto del casellario giudiziario ovvero, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato stesso".
"Art. 4. - Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'art. 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , e successive modificazioni. A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato".
"Art. 10. - a)-c) (Omissis);
d) per i veterinari cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 13, e' altresi' necessario un attestato rilasciato dal Ministero della sanita' comprovante l'effettivo esercizio della professione per il periodo indicato nel predetto articolo.
Ove richiesto dallo Stato membro ospitante, per i veterinari che hanno iniziato la formazione in Italia in data anteriore al 1 gennaio 1985, attestato, rilasciato dal Ministero della sanita', di conformita' alla formazione prevista dalla normativa comunitaria ovvero di effettivo e lecito esercizio della professione per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato".

Art. 5

1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al terzo comma dell'art. 3, le parole: "nazionale, che possono" sono sostituite con le seguenti: "nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero";
b) nel primo comma dell'art. 9 e' aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni al collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";
c) dopo l'art. 12 e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. I diplomi, certificati e altri titoli di infermiere professionale che non corrispondono alle denominazioni che figurano negli allegati sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alla normativa comunitaria e sono assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano negli allegati.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di infermiere professionale acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di infermiere professionale in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alle attivita' di infermiere professionale per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio del certificato, attivita' che devono aver compreso la piena responsabilita' della programmazione, dell'organizzazione e della prestazione dell'assistenza infermieristica al paziente.".
Nota all'art. 5:
- I testi vigenti del terzo comma dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 9 della legge n. 905/1980 , come modificati dal decreto legislativo qui pubblicato, sono i seguenti:
"Art. 3. - Primo e secondo comma (Omissis).
Qualora il Ministero della sanita' venga a conoscenza di fatti gravi e specifici verificatisi fuori dal territorio nazionale anteriormente allo stabilimento dell'interessato e che potrebbero influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, richiede informazioni, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza".
"Art. 9. - Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani. A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni al collegio degli infermieri professionali competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato".

Art. 6

1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 905 , la formazione minima dell'infermiere e' a tempo pieno e di durata triennale, verte sui programmi stabiliti in conformita' alla normativa comunitaria e comporta 4.600 ore di insegnamento teorico e clinico.
2. La durata dell'insegnamento teorico deve essere pari almeno ad un terzo e quella dell'insegnamento clinico pari ad almeno la meta' della durata della formazione.
3. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico; l'istituzione incaricata della formazione degli infermieri e' responsabile del coordinamento fra l'insegnamento teorico e quello clinico.
4. L'insegnamento teorico e' l'aspetto della formazione infermieristica attraverso cui gli studenti acquisiscono le conoscenze, la comprensione, le capacita' e i comportamenti professionali necessari a pianificare, fornire e valutare un'assistenza infermieristica globale; esso viene impartito nelle strutture dove si svolge la formazione degli infermieri professionali da insegnanti con formazione infermieristica e da altro personale docente qualificato per la materia insegnata.
5. L'insegnamento clinico e' l'aspetto della formazione infermieristica attraverso il quale gli studenti, facenti parte di un gruppo ed in contatto diretto con persone sia sane che malate e/o con una collettivita', apprendono a pianificare, fornire e valutare l'assistenza infermieristica globale richiesta sulla base delle conoscenze e capacita' acquisite; lo studente impara non solo ad essere un membro del gruppo, ma anche guida del gruppo capace di organizzare l'assistenza infermieristica globale, compresa l'educazione sanitaria per individui e piccoli gruppi nell'istituzione sanitaria o nella collettivita'.
6. L'insegnamento di cui al comma 5 viene impartito in ospedali e in altre strutture sanitarie e nella collettivita' sotto la responsabilita' di personale infermieristico insegnante e con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri qualificati; al processo d'insegnamento puo' essere integrato altro personale qualificato.
7. L'insegnamento teorico deve essere equilibrato e coordinato con l'insegnamento clinico in modo tale che le conoscenze e le esperienze possano essere acquisite in misura adeguata.
8. Gli studenti partecipano alle attivita' dei servizi nei limiti in cui tali attivita' contribuiscano alla loro formazione, permettendo loro d'imparare ad assumere le responsabilita' inerenti l'assistenza infermieristica.
9. La formazione professionale di infermiere e' conseguita in Italia ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 .
Nota all' art. 6:
- Il D.Lgs. n. 502/1992 reca: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ". Il D.Lgs. n. 517/1993 reca: "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".

Art. 7

1. Alla legge 13 giugno 1985, n. 296 , sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) nel primo comma dell'art. 9 e' aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.";
b) dopo l'art. 13 e' aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis. - 1. Fatti salvi i requisiti prescritti per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, i diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica che non corrispondono alle denominazioni che figurano nell'allegato sono riconosciuti come corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti attestante che essi sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni comunitarie e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli la cui denominazione figura nell'allegato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di ostetrica acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, sono assimilati a quelli che le soddisfano se:
a) attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di ostetrica su tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle autorita' tedesche specificati negli allegati;
c) sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania all'attivita' di ostetrica per un periodo di almento tre anni nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.";
c) nell'allegato A:
1) il testo della voce "nella Repubblica federale di Germania" e' sostituito dal seguente testo: "nella Repubblica federale di Germania: 'Hebamme' o 'Entbindungspfleger'";
2) il testo della voce "in Grecia" e' sostituito dal seguente testo: "in Grecia: ''Maia'' o ''Maieutes''";
3) sono aggiunte le voci:
"in Spagna:
'matrona' o 'asistente obstetrico':
in Portogallo:
'enfermeiro especialista em enfermagem de saude materna e obstetrica'";
d) nell'allegato B:
1) alla lettera a), la prima frase e' sostituita dalla seguente: "il 'Zeugnis uber die staatliche Prufung fur Hebammen und Entbindungspfleger', rilasciato dalla commissione di esame di Stato";
2) alla lettera h), la parola "vroedvrouwdiploma" e' sostituita da: "diploma van verloskundige";
3) il testo della lettera i) e' sostituito dal seguente:
"i) nel Regno Unito:
uno 'Statement of Registration as a Midwife' nella parte 10 del registro tenuto dal 'United Kingdom Central Council for Nursing Midwifery and Health Visiting'";
4) il testo della lettera j) e' sostituito dal seguente:
"j) in Grecia:
il ''Ptuzio Maias e Maieute'' certificato conforme dal Ministero della sanita' e della previdenza,
il ''Ptuzio Anotepas Scholes Stelechon Ygeias kai Koinonikes Pronoias. Ptematos Maieutikes'' rilasciato dalla facolta' dei quadri sanitari e di previdenza sociale, sezione ostetricia, dai centri d'istruzione superiore tecnica e professionale o dagli istituti d'istruzione tecnologica e professionale del Ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi";
5) sono aggiunte le seguenti lettere:
"k) in Spagna:
il diploma 'matrona' o 'assistente obstetrico (matrona)' o 'enfermera obstetrica-ginecologica', rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione e della scienza;
l) in Portogallo:
il diploma di 'enfermeiro specialista em emfermagen de saude materna e obstetrica'".
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente del primo comma dell'art. 9 della legge n. 296/1985 , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 9. - Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui al precedente articolo, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per le ostetriche di cittadinanza italiana. A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni al collegio delle ostetriche competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato".

Art. 8

1. Agli effetti del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche cittadine degli Stati membri, di cui alla legge 13 giugno 1985, n. 296 , la formazione specifica dell'ostetrica deve includere, come minimo, le materie del programma che figura nell'allegato F.
2. La formazione professionale dell'ostetrica e' conseguita in Italia ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 .
Nota all'art. 8:
- Vedasi nota all'art. 6.

Art. 9

1. Gli allegati A, B, C, D, E e F e quelli modificati dal presente decreto sono modificati, in conformita' a direttive comunitarie, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali GARAVAGLIA, Ministro della sanita' ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Allegato A

ALLEGATO A
DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI MEDICO
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

ALLEGATO B
DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE
COMUNI A TUTTI GLI STATI MEMBRI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

ALLEGATO C
DENOMINAZIONI CORRISPONDENTI ALLE SPECIALIZZAZIONI
PROPRIE DI DUE O PIU' STATI MEMBRI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

ALLEGATO D
DURATA MINIMA DELLE FORMAZIONI DI SPECIALIZZAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

ALLEGATO E
Date a decorrere dalle quali alcuni Stati membri hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il rilascio di diplomi, certificati ed altri titoli; i cittadini degli altri Stati membri in possesso dei predetti titoli, purche' soddisfino le condizioni previste dalla normativa comunitaria, hanno diritto all'applicazione delle misure adottate da tali Stati a beneficio dei diritti acquisiti dai loro cittadini:
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato F

ALLEGATO F PROGRAMMA DI FORMAZIONE DELLE OSTETRICHE
Parte di provvedimento in formato grafico
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