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092G0143

IT - Decreti Legislativi

092G0143

Attuazione della direttiva 88/316/CEE in materia di precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati. (DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992 n. 106)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 61 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/316/CEE del Consiglio del 7 giugno 1988 , recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All' art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614 , nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e' aggiunto il seguente comma:
"Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nella tabella dell'allegato I:
punto 1, lettera a), qualora presentino volumi nominali inferiori a 0,25 litri e siano destinati ad uso professionale;
punto 2, lettera a), e punto 4, qualora siano destinati al vettovagliamento di aerei, navi e treni, oppure alla vendita in negozi con articoli esenti da tributi doganali".

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614 , nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l' art. 1, comma 1, della legge 16 febbraio 1987, n. 47 , e' sostituito dal seguente:
"I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui ai punti 1, lettera a) e b), 2, lettera a), e 4 della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corripondono a quelli indicati nella predetta tabella per gli stessi liquidi, secondo le modalita' ivi specificate".

Art. 3

1. L'allegato I del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 641 , quale risultante dalle sostituzioni introdotte con l' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825 , e con l' art. 4 della legge 16 febbraio 1987, n. 47 , e' sostituito dall'allegato I del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato 1

Allegato I
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 12 )) ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009".
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