094G0075
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Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia. (DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1994 n. 62)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 27/1/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 12, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , recante delega al Governo per l'emanazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, di norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attivita' di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all' art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , nonche' i controlli tecnici di qualita' delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, l'espletamento dei compiti per la raccolta e la elaborazione dei dati, l'informazione anche al pubblico, il supporto tecnico alle funzioni di controllo sulla qualita' ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale, sono affidati ad un'apposita societa' per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto.
2. I rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici interessati sono regolati da apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento alla societa' stessa dei compiti di cui al comma 1 e relativi corrispettivi. Le convenzioni sono stipulate sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato di cui all' art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 11 dell'art. 12 della legge n. 537/1993 , recante interventi correttivi di finanza pubblica, e' il seguente:
"11. Il Governo e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui e' affidata la realizzazione delle opere;
b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attivita' di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una societa' per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonche' della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero della citta' metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;
c) conferire alla costituenda societa' i beni da individuare con provvedimenti delle competenti amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all' art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 ".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 4 della legge n. 798/1984 , recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e' il seguente:
"Art. 4. - E' istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro del lavori pubblici, che puo' essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonche' da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 , designati dai sindaci con voto limitato.
Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresi', con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.
Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi".
Art. 2
1. La societa' di cui all'art. 1 e' retta dalle norme del codice civile .
2. Il capitale sociale della societa' e' conferito dallo Stato, in quota maggioritaria, dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia ovvero, se costituita, dalla citta' metropolitana di Venezia e dai comuni di Venezia e Chioggia.
3. Alla societa' possono partecipare altri soggetti pubblici, anche comunitari, i cui fini istituzionali siano coerenti con l'oggetto della stessa.
4. Al fine di sottoscrivere o acquisire le partecipazioni della societa' lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia ovvero, se costituita, la citta' metropolitana di Venezia ed i comuni di Venezia e Chioggia possono utilizzare i finanziamenti recati dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Art. 3
1. La societa' puo' svolgere ulteriori attivita', anche in favore di terzi, con particolare riferimento alla progettazione, all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione delle opere ed al monitoraggio della qualita' ambientale.
Art. 4
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici provvede a trasferire alla societa' i compiti di cui all'art. 1 gia' oggetto delle convenzioni assentite in favore del consorzio Venezia Nuova.
2. Entro lo stesso termine il Ministro dei lavori pubblici provvede a ridefinire la concessione di cui all' art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , e la relativa convenzione quadro 4 ottobre 1991, n. 7191, al fine di:
a) assicurare il rispetto dei principi dell' art. 3, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 139 ;
b) stabilire che nelle convenzioni attuative del piano generale degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 139 , siano previste, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale, esclusivamente la progettazione esecutiva, la sperimentazione e la realizzazione delle opere per la regolazione delle maree e di quelle ad esse strettamente connesse, riservando al Magistrato alle acque l'espletamento, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, delle gare per l'affidamento delle altre opere di competenza dello Stato.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 798/1984 e' il seguente:
"Art. 3. - La somma di cui alla lettera a) dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, e' cosi' utilizzata:
a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle 'insulae' dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle 'acque alte' eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalita', reversibilita' e gradualita' contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982 ;
b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 , nonche' per le spese relative al personale di cui all'art. 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno;
c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;
d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;
e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinato all'uso pubblico;
f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale;
g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;
h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;
i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;
l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilita' delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondita' dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 , e compatibili col traffico mercantile, nonche' all'apertura delle valli da pesca;
m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia.
Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , nonche' dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 .
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a societa', imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a), c), d) ed l), nonche' a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all'art. 4.
Con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalita' e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione".
- Il testo dei commi 1 , 3 e 4 dell'art. 3 della legge n. 139/1992 , recante interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, e' il seguente:
"1. Gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, sono eseguiti secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di cui all' art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 , nell'adunanza del 19 giugno 1991.
2. (Omissis).
3. In particolare, e' destinata agli interventi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 una quota non inferiore al 25 per cento dei fondi di cui all'art. 2, comma 1.
4. L'utilizzo dei fondi di cui alla lettera a) del comma 2 e' subordinato alla verifica, da parte del Comitato di cui all'art. 4 della citata legge n. 798 del 1984 , di un adeguato avanzamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del medesimo comma 2, nonche' all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni di Venezia e Chioggia sul relativo progetto".
Art. 5
1. Con appositi decreti il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, assegna alla societa' in uso gratuito i beni, le attrezzature e dati afferenti al centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo.
2. Lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e Chioggia e gli altri soggetti che comunque ad essa partecipano, conferiscono inoltre alla societa', al fine di costituire una banca dati unitaria sul territorio e sulle attivita' direttamente o indirettamente interessate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, i progetti, i dati relativi alle attivita' di cui all'art. 1, nonche' il servizio informativo.
Art. 6
1. Lo statuto della societa' e' predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e d'intesa con la regione Veneto ed e' approvato dal Comitato di cui all' art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 .
2. La societa' ha sede in Venezia e svolge la sua attivita' secondo gli indirizzi indicati dal Comitato di cui all' art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 .
3. Il presidente della societa' e' nominato dall'assemblea su designazione del Ministro dei lavori pubblici. In sede di prima attuazione il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo della societa'.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 4 della legge n. 798/1984 si veda in nota all'art. 1.
Art. 7
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede a:
a) trasferire alla societa' i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attivita' di cui all'art. 1;
b) individuare, di intesa con lo stesso consorzio, i beni di esclusiva proprieta' del consorzio Venezia Nuova da destinarsi alla societa' il cui valore verra' determinato in base a perizia e corrisposto utilizzando quota parte dei finanziamenti disponibili ai sensi dell' art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 139 .
Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della citata legge n. 139/1992 e' il seguente: "1. Per gli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui all' art. 3, primo comma, lettere a) , c) , d) ed l), della legge 29 novembre 1984, n. 798 , e all' art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 360 , affidati in regime di concessione, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 67,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 25 miliardi con decorrenza dall'anno 1994".
Art. 8
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri MERLONI, Ministro dei lavori pubblici BARUCCI, Ministro del tesoro GALLO, Ministro delle finanze CASSESE, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: CONSO